AS 2003 229
Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:
Sezione 1: Principi
Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l’istituzione di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione. 2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.
Sezione 2: Aiuti finanziari
Art. 2 Beneficiari
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi:
a. alle strutture di custodia collettiva diurna; b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scola- rità obbligatoria; e c. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. 2 Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.
RS 861
2002-0609 229
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2003
Art. 3 Condizioni 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica: a. che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche; b. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al mini- mo; e c. che rispondono a esigenze qualitative cantonali. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custo- dia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.
Art. 4 Mezzi a disposizione 1 L’Assemblea federale vota sotto forma di un credito d’impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari. 2 Il personale e le spese necessarie all’attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.
3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale
dell’interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripar- tirli equamente tra le regioni.
Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d’investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.
2 Sono accordati per tre anni al massimo.
Sezione 3: Procedura e protezione giuridica
Art. 6 Domanda di aiuti finanziari e decisione 1 Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio). 2 Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all’Ufficio prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta.
3 L’Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l’autorità competente del
Cantone.
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2003
Art. 7 Protezione giuridica 1 La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l’organizza- zione giudiziaria.
2 È escluso il ricorso al Consiglio federale.
Sezione 4: Valutazione
Art. 8 Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 9 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le orga- nizzazioni specializzate competenti.
Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 La sua durata di validità è di otto anni.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 23 gennaio 20034, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.
9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003 (Cancelleria federale), FF 2002 5786.