AS 2003 239
Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)
Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)
Modifica del 15 gennaio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 ottobre 19991 sul servizio di volo è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 2 e 18 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz