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AS 2003 2467

Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Glarona, Svitto, San Gallo e Zurigo sull'opera della Linth

Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Glarona, Svitto, San Gallo e Zurigo sull’opera della Linth

Conclusa il 23 novembre 2000 Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

Ricordando che l’Assemblea dei rappresentanti dei Cantoni il 28 luglio 1804 decise la bonifica della pianura della Linth, convogliando la Linth nel Lago di Walen e il miglioramento dei suo deflusso in direzione del lago di Zurigo e che nella revisione di questa risoluzione il 30 giugno 1808 stabilì che tra il lago di Walen e il lago di Zurigo occorreva progettare un canale quanto possibile diritto e che il 6 luglio 1812 l’Assemblea dei rappresentanti dei Cantoni istituì la Commissione delle opere idrauliche e di polizia della Linth che aveva per compito di vigilare su tutte le installazioni dei canali e di conservarli e che il decreto federale del 27 gennaio

1862 concernente la riorganizzazione dell’amministrazione della Linth permise di

trasferire dette competenze alla Commissione della Linth le cui basi giuridiche furono stabilite nella legge federale sulla manutenzione delle opere della Linth del 6 dicembre 1867, nell’intento di creare una base giuridica intercantonale per la comune protezione contro le piene nella pianura della Linth, i Governi dei Cantoni di Glarona, di Svitto, di San Gallo e di Zurigo concludono la seguente Conven- zione:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome, forma L’opera della Linth è un ente di diritto pubblico con una propria per- giuridica e sede sonalità giuridica. Essa riprende i diritti e gli obblighi dell’impresa fe- derale della Linth. La sede dell’opera è Uznach.

Art. 2 Compiti L’opera della Linth garantisce una protezione della pianura della Linth contro le piene. Si tiene conto dei bisogni degli abitanti e dell’ambiente nel senso della legislazione federale.

Art. 3 Installazioni 1 L’opera della Linth comprende il canale di Escher tra Näfels-Mollis e il lago di Walen, il canale della Linth tra il lago di Walen e il lago di Zurigo nonché le installazioni annesse (Dettagli vedi piano).

2 Le installazioni sono descritte nei piani n. 11201-1 e 11201-2, che

devono essere continuamente tenuti a giorno.

RS 721.20

2000-2546 2467

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Art. 4 Diritto 1 Per quanto la presente Convenzione non disponga altrimenti, si ap- applicabile plica il diritto del Cantone di San Gallo, segnatamente in rapporto alla responsabilità per l’opera, per i suoi organi e per il suo personale.

2 Per quanto la presente Convenzione non disponga altrimenti, le de-

cisioni degli organi dell’opera della Linth possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo.

Art. 5 Diritto di espro- 1 L’opera può espropriare diritti privati, se è necessario per l’adem- priazione pimento dei suoi compiti.

2 Il diritto di espropriazione in vigore nel luogo d’ubicazione si appli-

ca segnatamente alla procedura, alla determinazione dell’indennità e all’esecuzione dell’espropriazione.

Art. 6 Alta vigilanza L’opera è sottoposta all’alta vigilanza dei Governi dei Cantoni con- traenti.

Art. 7 Esonero fiscale L’opera è esonerata da qualsiasi imposta cantonale, regionale e comu- nale.

II. Organizzazione

Art. 8 Organi Gli organi dell’opera sono la Commissione della Linth, l’ammini- strazione della Linth e il servizio di controllo.

Art. 9 Commissione 1 La Commissione della Linth (qui appresso Commissione) è l’organo della Linth supremo dell’opera. Il Cantone di San Gallo vi designa due membri, gli altri Cantoni un membro ciascuno. La durata del mandato dei membri è di quattro anni. La Commissione si costituisce autonoma- mette.

2 La Confederazione ha il diritto di delegare un suo rappresentante con

voto consultivo alle sedute della Commissione.

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Art. 10 Compiti della La Commissione della Linth ha i seguenti compiti irrevocabili e ina- Commissione della Linth lienabili: a. osservare continuamente con attenzione lo stato delle installa- zioni dell’opera della Linth, prendere tempestivamente ade- guati provvedimenti per la loro conservazione e in caso di pe- ricolo imminente fare tutto il necessario per limitare il più possibile i danni; b. stabilire l’organizzazione ed emanare un regolamento organiz- zativo; c. emanare prescrizioni concernenti il prelievo di acqua, di ghiaia e di sabbia, la navigazione fluviale e lo stazionamento di battelli nel canale della Linth e nei suoi affluenti; d. emanare un regolamento sugli emolumenti; e. nominare e revocare i membri dell’amministrazione della Linth incaricati della gestione e della rappresentanza; f. sorvegliare le persone incaricate della gestione, anche in me- rito al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni; g. decidere i ricorsi contro le decisioni dell’amministrazione della Linth; h. definire la pianificazione finanziaria e occuparsi della conta- bilità; i. allestire il rapporto di gestione (rapporto annuo, bilancio con allegati, conto profitti e perdite, rapporto dell’organo di con- trollo) in vista della sua approvazione da parte dei Cantoni contraenti.

Art. 11 Amministrazione L’amministrazione della Linth si occupa della gestione, conforme- della Linth mente al regolamento organizzativo e assume tutti i compiti che non sono di competenza della Commissione della Linth.

Art. 12 Servizio di 1 Ogni Cantone contraente delega un revisore nel servizio di controllo. controllo Il servizio di controllo si costituisce autonomamente.

2 Il servizio di controllo verifica i conti, fa rapporto alla Commissione

e raccomanda di accettarli, con o senza riserve, o di rifiutarli.

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Art. 13 Rapporti di ser- 1 I rapporti di servizio e la rimunerazione sono retti dal diritto appli- vizio e previden- za professionale cabile al personale statale del Cantone di San Gallo.

2 Gli impiegati, che sono obbligatoriamente assicurati in virtù della

legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP), sono affiliati alla cassa di assicurazione del personale statale del Cantone di San Gallo o a una cassa comparabile.

Art. 14 Archiviazione I documenti relativi all’opera devono essere conservati nell’archivio cantonale del Cantone di Glarona. L’archiviazione è retta dalle dispo- sizioni in vigore in questo Cantone.

III. Realizzazione dell’opera e manutenzione

Art. 15 Realizzazione Si intende per realizzazione dell’opera la costruzione e il rinnova- dell’opera a. Concetto mento globale delle sue installazioni.

Art. 16 b. Procedura 1 Le realizzazioni sono sottoposte ad autorizzazione. I progetti sono aa. esposizione esposti pubblicamente per eventuali contestazioni durante 30 giorni pubblica dei pro- getti, per even- nei Comuni interessati. tuali constesta- zioni, comuni- 2 I proprietari fondiari e dell’opera interessati sono informati del- cazione agli inte- ressati e opposi- l’esposizione pubblica. Quest’ultima apre la procedura di espropria- zione zione quando diritti privati devono essere ceduti.

3 Durante il periodo dell’esposizione, è possibile fare opposizione

presso la Commissione contro i progetti di realizzazione e le decisioni di espropriazione.

Art. 17 bb. Inoltro La Commissione della Linth inoltra il progetto di realizzazione, eventuali opposizioni con il proprio parere al Governo del Cantone contraente sul cui territorio si trova la parte essenziale del progetto.

Art. 18 cc. Decisione 1 Il Governo decide nella stessa procedura e secondo il proprio diritto su: e protezione giuridica a. tutte le autorizzazioni necessarie, fatta salva la competenza delle autorità federali; b. opposizioni.

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2 È possibile ricorrere contro queste decisioni dinanzi al Tribunale

amministrativo.

Art. 19 dd. Altri compiti Il Governo chiede eventuali autorizzazioni alle autorità federali non- ché la garanzia dell’assegnazione di contributi federali, se non l’ha ancora fatto.

Art. 20 c. Inizio della I lavori di costruzione possono cominciare quando: costruzione a. tutte le procedure concernenti l’oggetto sono concluse; b. la cessione di diritti privati è stata regolata o è stata consentita la presa di possesso anticipata; c. l’assegnazione dei contributi è stata garantita o l’inizio antici- pato dei lavori è stato approvato.

Art. 21 Altri progetti Altri progetti soggetti ad autorizzazione sono valutati conformemente soggetti ad autorizzazione al diritto e alla procedura in vigore nel Cantone interessato.

Art. 22 Manutenzione Si intendono per manutenzione le misure necessarie per la conserva- zione e l’esercizio corretto delle installazioni, compresa l’acquisizione di attrezzature moderne.

IV. Protezione degli impianti

Art. 23 Principio 1 I proprietari fondiari, gli esercenti e gli utenti delle installazioni del- l’opera devono astenersi da qualsiasi atto che la può danneggiare.

2 Devono autorizzare l’accesso alle installazioni e tollerare l’esecu-

zione dei lavori di manutenzione e di realizzazione sulla loro proprie- tà, contro risarcimento dei danni causati.

Art. 24 Autorizzazioni 1 Sono soggetti ad autorizzazione:

a. la navigazione sul canale della Linth e sui canali laterali; b. la posa di condutture; c. il convogliamento nei canali di acque luride;

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d. la costruzione di edifici e di installazioni a una distanza infe- riore a 5 metri dalle installazioni; e. il piantare alberi vicino alle installazioni.

2 Gli oneri legati alle autorizzazioni possono essere iscritti nel registro

fondiario a spese del titolare dell’autorizzazione.

3 Il titolare dell’autorizzazione prende a carico i costi di modifiche ne-

cessarie di installazioni dell’opera. Queste ultime sono protette da ne- cessarie disposizioni dell’autorizzazione.

4 L’autorizzazione può essere revocata senza indennizzo quando le in-

stallazioni subiscono danni eccessivi o quando è violato il suo conte- nuto.

5 Le autorizzazioni possono essere rilasciate dall’amministrazione

della Linth. È possibile ricorrere contro le decisioni di quest’ultima dinanzi alla Commissione.

Art. 25 Concessioni 1 Sono soggetti a concessione:

a. il prelievo di acqua superiore a 50 l/min; b. il prelievo di calore; c. il prelievo di ghiaia e di sabbia dalle installazioni dell’opera, nonché dai delta del lago di Walen e di Zurigo (Obersee); d. lo stazionamento di battelli.

2 Le concessioni vengono rilasciate dalla Commissione, previa audi-

zione dei servizi cantonali specializzati, Contro le sue decisioni è pos- sibile ricorrere dinanzi al Governo del Cantone interessato.

3 Il

trasferimento di una concessione deve essere consentito dalla Commissione.

Art. 26 Emolumenti 1 Per autorizzazioni e concessioni sono riscossi emolumenti ammini- strativi, di utilizzazione o di concessione.

2 L’ammontare degli emolumenti di concessione è calcolato in funzio-

ne dell’importanza dell’attività sottoposta alla concessione, dei van- taggi economici che essa procura e della durata della concessione.

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V. Finanze

Art. 27 Copertura del Il fabbisogno finanziario dell’opera è coperto: fabbisogno finanziario a. dal patrimonio e dai suoi redditi; b. dagli emolumenti di autorizzazione e di concessione; c. dai contributi della Confederazione e dei Cantoni contraenti.

Art. 28 Contributi dei Se gli introiti conformemente all’articolo 27 lettere a e b risultano in- Cantoni contraenti sufficienti per un budget equilibrato, i Cantoni contraenti, previa de- duzione della quota federale, forniscono i seguenti contributi: Cantone di Glarona 25 % Cantone di Svitto 15 % Cantone di San Gallo 50 % Cantone di Zurigo 10 %

VI. Disposizioni finali

Art. 29 Patrimonio All’entrata in vigore della presente Convenzione, l’opera della Linth riprende gli attivi e i passivi dell’impresa federale della Linth.

Art. 30 Legalità La presente Convenzione richiede l’approvazione degli organi costitu- zionalmente competenti dei Cantoni contraenti.

Art. 31 Denuncia Il Cantone di Zurigo può denunciare la presente Convenzione per la fine di un anno, con preavviso di cinque anni, la prima volta nel 2001 per il 31 dicembre 2016. Ritirandosi dalla Convenzione intercantona- le, il Cantone rinuncia a qualsiasi pretesa sull’opera della Linth. Con- temporaneamente, il Cantone di Zurigo è esonerato dall’obbligo di fornire futuri contributi finanziari. Se la Convenzione è denunciata dal cantone di Zurigo, la sua quota di partecipazione ai costi è ripartita tra gli altri Cantoni contraenti, proporzionalmente alla loro quota di par- tecipazione.

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Art. 32 Entrata in vigore 1 La Convenzione entra in vigore al momento in cui il Consiglio fede-

rale mette in vigore la legge federale sulla liquidazione dell’impresa della Linth.

2 I Governi dei Cantoni contraenti provvedono affinché gli organi del-

l’opera, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, siano costituiti conformemente al nuovo diritto.

Adesioni Cantoni Data dell’adesione Entrata in vigore

Zurigo 25 marzo 2002 1° gennaio 2004 Svitto 25 aprile 2001 1° gennaio 2004 Glarona 5 maggio 2002 1° gennaio 2004 San Gallo 22 settembre 2002 1° gennaio 2004