AS 2003 4033
Ordinanza concernente i compiti territoriali dell'esercito
Ordinanza concernente i compiti territoriali dell’esercito (OCTer)
del 29 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto l’articolo 9 dell’organizzazione dell’esercito del 3 febbraio 19952; visto l’articolo 3bis capoverso 5 della legge federale del 22 giugno 18773 sulla polizia delle acque, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’assunzione dei compiti territoriali da parte dell’esercito. 2 Essa è applicabile a tutti gli impieghi dell’esercito in Svizzera nonché ai prov- vedimenti preparatori in situazione normale.
Art. 2 Compiti 1 I compiti territoriali comprendono la garanzia della collaborazione civile-militare e le attività negli ambiti specifici del servizio territoriale.
2 Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:
a. la protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali (opere AEE); b. i provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell’econo- mia energetica; c. il servizio militare d’assistenza e l’appoggio nel settore dei rifugiati.
Art. 3 Competenze e coordinamento 1 I compiti territoriali sono assunti dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito, dai comandanti delle regioni territoriali e dai membri del servizio ausiliario «Servizio territoriale» degli stati maggiori. 2 I compiti territoriali sono assunti d’intesa con le autorità civili, considerando le competenze, le esigenze della popolazione e la vulnerabilità delle basi esistenziali.
RS 513.311.1
2003-1870 4033
Compiti territoriali dell’esercito RU 2003
Art. 4 Organizzazione territoriale 1 Per la ripartizione delle competenze sono definiti quattro settori d’impiego territo- riali: a. regione territoriale 1, comprendente i Cantoni BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS; b. regione territoriale 2, comprendente i Cantoni AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO; c. regione territoriale 3, comprendente i Cantoni GR, SZ, TI, UR, ZG; d. regione territoriale 4, comprendente i Cantoni AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH. 2 Ogni regione territoriale dispone di uno stato maggiore; ogni Cantone vi è rappre- sentato con uno stato maggiore di collegamento territoriale cantonale. 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può, su proposta del comandante in capo dell’esercito o del capo dell’esercito, modificare i limiti dei settori d’impiego territoriali in funzione degli impieghi.
Art. 5 Responsabilità nella condotta e nella collaborazione civile-militare 1 Di regola, i comandanti delle regioni territoriali conducono gli impieghi sussidiari e dirigono il coordinamento della cooperazione civile-militare. 2 Gli stati maggiori delle regioni territoriali sono gli organi di collegamento militari con gli organi di condotta civili dei Cantoni e con altri uffici e organizzazioni nei loro settori di competenza.
Art. 6 Protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali 1 L’esercito protegge le opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali basilari contro azioni di forza, occupazioni da parte di persone non autorizzate e atti di sabotaggio. 2 I provvedimenti dell’esercito hanno carattere sussidiario e consentono alle autorità civili di: a. mantenere la loro capacità di condotta; b. assicurare le esigenze esistenziali basilari della popolazione; c. garantire l’efficienza funzionale di imprese importanti per assicurare l’approvvigionamento economico del Paese. 3 Le autorità civili della Confederazione e dei Cantoni, nonché i servizi specializzati competenti annunciano le opere AEE. L’esercito rileva, valuta e cataloga tali opere. 4 Gli uffici civili chiedono la protezione delle opere AEE catalogate al Consiglio federale, il quale decide in merito. Il comando dell’esercito ordina la protezione. 5 I proprietari e i gestori delle opere AEE sono responsabili delle misure di protezio- ne di carattere edile e della sicurezza all’interno del perimetro dell’opera.
4034
Compiti territoriali dell’esercito RU 2003
Art. 7 Provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell’economia energetica
1 I provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell’economia
energetica comprendono misure, determinate dall’impiego, volte a influire su: a. l’abbassamento preventivo del livello dell’acqua dei bacini di accumula- zione; b. la disattivazione e la riattivazione di centrali nucleari; c. la commutazione, la disattivazione e la rimozione di linee elettriche aeree; d. la disattivazione e la riattivazione di oleodotti e gasdotti. 2 Il comando dell’esercito può chiedere agli organi civili competenti l’esecuzione delle misure. 3 Se l’esercito presta servizio attivo, il Consiglio federale può delegare al comandan- te in capo dell’esercito la competenza per l’abbassamento del livello dell’acqua dei bacini di accumulazione.
Art. 8 Servizio militare d’assistenza e appoggio nel settore dei rifugiati
1 Il servizio militare d’assistenza assiste i:
a. militari stranieri accolti in Svizzera come internati militari; b. militari stranieri caduti in mano svizzera come prigionieri di guerra; c. prigionieri di guerra di altri Stati, affidati alla custodia della Svizzera da organizzazioni internazionali. 2 Il comando dell’esercito determina il numero e il settore dei campi da allestire e gestire per alloggiare i differenti gruppi di persone. 3 Il comandante della regione territoriale competente nomina un comandante respon- sabile per ogni campo.
4 Il comando dell’esercito emana regolamenti per la gestione dei campi.
5 Il servizio militare d’assistenza può parimenti accogliere ed alloggiare persone civili, se i mezzi degli organi civili non sono sufficienti.
Art. 9 Esecuzione Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 16 novembre 19944 concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale (OSTer) è abrogata.
4 RU 1995 207
4035
Compiti territoriali dell’esercito RU 2003
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4036