AS 2003 4909
Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta)
Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i provvedimenti di sgravio del mer- cato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli è modificata come segue:
Titolo: Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura)
Ingresso: visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile
19982 sull’agricoltura (LAgr),
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Contributi per provvedimenti di sgravio per il mercato delle ciliegie
Art. 1 Abrogato
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione può versare contributi all’esportazione di ciliegie da conserva trasformate.
2 Abrogato
2003-0942 4909
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 2003
Sezione 3a: Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni 2004–2011
Art. 9a Aventi diritto ai contributi
1 Hanno diritto ai contributi i gestori che:
a. riconvertono colture conformemente all’articolo 9b o impiantano colture innovatrici conformemente all’articolo 9c e coordinano dette riconversioni e detti impianti nell’ambito di gruppi di produttori, e b. si impegnano individualmente, in caso di riconversione, a non ampliare la superficie delle colture di mele e pere durante tre anni; essi possono tuttavia riprendere colture esistenti. 2 I gestori che presentano una domanda per superfici superiori alle superfici minime di cui agli articoli 9b capoverso 4 e 9c capoverso 4 non sono tenuti a coordinare le riconversioni e gli impianti in seno a un gruppo di produttori.
Art. 9b Contributi per le riconversioni 1 Sono concessi contributi per la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie comprendenti il numero minimo di alberi previsto all’articolo 22 capover- so 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola. 2 Per riconversione si intendono l’estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e il reimpianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimensioni uguali durante lo stesso anno o l’anno successivo. Sono concessi contri- buti per l’impianto di colture: a. di almeno 300 alberi per ha per le prugne e 500 alberi per ha per le ciliegie; b. i cui frutti sono raccolti prevalentemente prima o dopo un periodo nel quale, nella media quadriennale, il grado di autoapprovvigionamento del mercato svizzero con prodotti indigeni supera l’80 per cento; c. delle quali è stata prevista la commercializzazione.
3 L’estirpazione deve avvenire entro un anno dall’inoltro della domanda.
4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori
concerna superfici di riconversione inferiori a 1,5 ha.
Art. 9c Contributi per le colture innovatrici 1 Possono essere concessi contributi per l’impianto di colture innovatrici di frutta e di verdura delle quali è stata prevista la commercializzazione.
3 RS 910.91
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 2003
2 Per colture innovatrici si intendono:
a. le colture di ciliegie da conserva adatte per la raccolta a macchina, le colture di pesche e nettarine, nonché le colture di prugne della varietà Prunus salici- na (prugne americano-giapponesi) e della sottovarietà Prunus domestica syriaca (mirabelle) e Italica (reine-claude), che comprendono almeno
300 alberi per ha;
b. le viti per la produzione di uva da tavola, che comprendono almeno
2300 ceppi per ha;
c. le colture di asparagi bianchi e viola; d. ogni altra coltura perenne di frutta o verdura da tavola per la quale non vi è una protezione alla frontiera.
3 L’impianto deve avvenire entro un anno dall’inoltro della domanda.
4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori
concerna superfici di riconversione inferiori a 1 ha.
Art. 9d Importo dei contributi
1 L’importo dei contributi è calcolato come segue:
Fr./ha
Riconversione: Colture di ciliegie 14 000 Colture di prugne 14 000 Colture innovatrici: Colture di ciliegie da conserva 14 000 Colture di pesche e nettarine 14 000 Colture di prugne 22 000 Vigneti di uva da tavola 37 000 Colture di asparagi 12 000
2 Per le colture innovatrici di cui all’articolo 9c capoverso 2 lettera d l’ammontare dei contributi viene fissato in base al 30 per cento del valore standard dei frutteti.
Art. 9e Domande
1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo del gestore; b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell’ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l’impianto di colture innovatrici; c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare; d. numero di catasto delle particelle;
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 2003
e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m2; f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell’Ufficio fede- rale; g. la dichiarazione d’impegno di cui all’articolo 9a lettera b.
2 Sono ammesse domande collettive.
Art. 9f Considerazione e trattamento delle domande
1 Le domande vengono prese in considerazione in funzione dell’ordine di entrata
presso l’Ufficio federale. Fa stato il timbro postale o il timbro d’entrata dell’Ufficio federale. 2 Prima di trattare una domanda, l’Ufficio federale invia ai Cantoni una copia delle domande inoltrate da gestori domiciliati sul loro territorio. 3 L’Ufficio federale decide in merito alla concessione dei contributi e invia ai Can- toni una copia della sua decisione.
Art. 9g Versamento dei contributi L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto a riconversione o impianto avvenuti. Gli aventi diritto ai contributi devono presentargli un certificato rilasciato dal Cantone che attesti che la riconversione o l’impianto sono avvenuti.
Art. 16 Abrogato
Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 Le colture di frutta di cui all’articolo 9b capoverso 1 che vengono estirpate tra il raccolto del 2003 e l’inoltro della domanda, possono essere prese in considerazione nelle domande di contributi di riconversione qualora queste pervengano all’Ufficio federale entro il 30 aprile 2004.
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 2003
II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2 L’articolo 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006.
3 La sezione 3a (art. 9a– 9g) entra in vigore il 1° gennaio 2004 e rimane valida fino al 31 dicembre 2011.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sui provvedimenti per la frutta RU 2003