Lexipedia

AS 2003 4991

Ordinanza sull'assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull’assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull’assicurazione vita, OAssV)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19931 sull’assicurazione diretta sulla vita è modificata come segue:

Art. 3, rubrica e cpv. 1 Calcolo del margine di solvibilità richiesto per i rami assicurativi 1 e 2 senza assicurazioni complementari

1 Ilmargine di solvibilità richiesto corrisponde alla somma del primo risultato

(cpv. 2) e del secondo risultato (cpv. 3).

Art. 4 Margine di solvibilità richiesto per le assicurazioni complementari Per le assicurazioni complementari del ramo assicurativo 1, il margine di solvibilità richiesto è calcolato in base alla cifra più elevata tra i premi lordi contabilizzati e quelli di competenza, nel modo seguente: a. dalla somma dei premi lordi incassati nell’ambito delle assicurazioni dirette e delle riassicurazioni nel corso dell’ultimo esercizio, entrate accessorie comprese, devono essere dapprima dedotti i premi annullati e le imposte e tasse riscosse direttamente con i premi; b. all’importo così ottenuto si aggiunge il 18 per cento calcolato sui primi

80 milioni di franchi e il 16 per cento sulla parte eccedente tale importo. Il

risultato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio; c. tale risultato intermedio viene poi moltiplicato per il rapporto esistente, durante gli ultimi tre esercizi, tra l’importo dei sinistri per le assicurazioni complementari a carico dell’istituto assicurativo, dedotti i sinistri riassicu- rati, e l’importo lordo dei sinistri. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,5.

1 RS 961.611

2003-1520 4991

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003

Art. 5 Calcolo del margine di solvibilità richiesto per il ramo assicurativo 3

1 Ilmargine di solvibilità richiesto corrisponde alla somma del primo risultato

(cpv. 2) con il secondo risultato (cpv. 3).

2 Il primo risultato è calcolato come segue:

a. il 4 per cento delle riserve matematiche per le assicurazioni per le quali l’assicuratore assume un rischio d’investimento, è moltiplicato per il rappor- to esistente tra queste riserve matematiche, dedotta la quota destinata a rias- sicurazione e retrocessione, e le riserve matematiche complessive per le as- sicurazioni con rischio d’investimento. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,85; b. all’importo così ottenuto si aggiunge l’1 per cento delle riserve matematiche per le assicurazioni con una durata superiore a cinque anni, per le quali l’assicuratore non assume alcun rischio d’investimento, moltiplicato per il rapporto esistente tra queste riserve matematiche, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, e le riserve matematiche complessive per le assicurazioni con una durata superiore a cinque anni e senza rischio d’investimento. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,85; c. si aggiunge infine il 25 per cento delle spese amministrative nette relative a tali operazioni, se l’istituto assicurativo non assume alcun rischio d’investi- mento e l’importo destinato a coprire tali spese amministrative non è fissato per un periodo superiore a cinque anni. 3 Il secondo risultato corrisponde allo 0,3 per cento del capitale a rischio, moltiplica- to per il rapporto esistente tra l’importo di tale capitale a rischio, dedotta la quota destinata a riassicurazione e retrocessione, e l’importo totale del capitale a rischio. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,5.

Art. 6 Calcolo del margine di solvibilità richiesto per il ramo assicurativo 4 Per l’assicurazione contro le malattie, il margine di solvibilità richiesto si calcola secondo gli articoli 3–6 dell’ordinanza dell’8 settembre 19932 sull’assicurazione contro i danni.

Art. 7 Calcolo del margine di solvibilità richiesto per l’intero esercizio Il margine di solvibilità richiesto per l’intero esercizio dell’istituto assicurativo è ottenuto sommando i margini di solvibilità richiesti secondo gli articoli 3–6.

Art. 8 Fondo di garanzia e fondo di garanzia minimo 1 Il fondo di garanzia è pari a un terzo del margine di solvibilità richiesto per l’intero esercizio dell’istituto assicurativo.

2 Esso non può essere inferiore a 4,8 milioni di franchi.

2 RS 961.711; RU 2003 4999

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003

Art. 8a Adeguamento degli importi

1 Gli importi di cui agli articoli 4 lettera b e 8 capoverso 2 vengono adeguati

all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo per l’inizio dell’anno succes- sivo, se l’aumento è pari o superiore al 5 per cento dall’ultimo adeguamento. 2 Essi sono aumentati della variazione percentuale dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e arrotondati al multiplo di 100 000 franchi successivo.

3 L’autorità di sorveglianza provvede affinché gli importi vengano adeguati.

Art. 9 Margine di solvibilità disponibile; disposizioni generali 1 Gli istituti assicurativi sono tenuti a disporre in ogni tempo di un margine di solvi- bilità che, in ragione del volume dell’intero esercizio, corrisponda almeno agli importi di cui agli articoli 3–7. 2 Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal capitale proprio, non vincolato, dell’istituto assicurativo, al netto dei valori immateriali, delle azioni proprie in possesso dell’istituto e delle perdite riportate. I mezzi propri computabili sono segnatamente: a. il capitale versato; b. un eventuale capitale in buoni di partecipazione; c. le riserve legali, statutarie e libere; d. il fondo d’organizzazione; e. gli utili riportati, al netto dei dividendi da distribuire; f. le riserve per la partecipazione futura alle eccedenze, nella misura in cui quest’ultima non sia ancora stata attribuita agli assicurati. 3 Su richiesta motivata dell’istituto assicurativo, l’autorità di sorveglianza può auto- rizzare che i seguenti elementi siano computati come fondi propri: a. la metà della parte non versata del capitale, purché la parte versata raggiunga il 25 per cento dell’importo nominale del capitale, fino a concorrenza del

50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile

e il margine di solvibilità richiesto; b. la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillme- rata e la riserva matematica zillmerata al tasso di zillmeraggio pari alle spese d’acquisizione del premio; per tutti i contratti in cui lo zillmeraggio è possi- bile, tale importo non può tuttavia superare il 3,5 per cento della differenza tra la somma d’assicurazione e la riserva matematica non zillmerata e deve essere ridotto di eventuali spese d’acquisizione non ammortizzate iscritte all’attivo; c. le riserve per impegni e perdite futuri non manifestamente attribuite a un ca- so specifico;

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003

d. le riserve latenti nette, risultanti dalla sottovalutazione degli attivi e che non presentano un carattere eccezionale. Tuttavia, almeno il 50 per cento del margine di solvibilità richiesto deve essere coperto con altri fondi propri; e. i mutui subordinati, purché le condizioni dell’articolo 9a capoversi 1–5 siano adempiute; f. i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, purché le condizioni dell’articolo 9a capoverso 6 siano adempiute. 4 Su richiesta motivata dell’istituto assicurativo e con il consenso dell’autorità di sorveglianza, il 50 per cento degli utili futuri possono essere considerati come fondi propri alle condizioni seguenti: a. l’istituto assicurativo presenta all’autorità di sorveglianza un rapporto attua- riale che dimostri la probabilità che tali utili futuri vengano realizzati; b. gli utili futuri non eccedono il 25 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto; c. l’importo degli utili futuri è ottenuto moltiplicando la stima dell’utile annuo per il fattore che corrisponde alla durata residua media dei contratti. Tale fat- tore non deve essere superiore a 6; d. la stima dell’utile annuo non deve eccedere la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nei rami assicurativi esercitati; e. gli utili futuri non sono ancora stati considerati riserve latenti nette secondo il capoverso 3 lettera d.

5 I fondi propri computabili per la copertura del fondo di garanzia minimo sono

quelli del capoverso 2 e, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, quelli del capoverso 3 lettere c–f.

Art. 9a Margine di solvibilità disponibile; disposizioni particolari 1 I prestiti subordinati possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvi- bilità richiesto; possono essere considerati unicamente i fondi effettivamente versati. Tale computazione è possibile solo a condizione che, in caso di fallimento o liquida- zione dell’istituto assicurativo, esistano accordi vincolanti che attribuiscano ai prestiti subordinati un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e li dichiarino rimborsabili unicamente previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

2 Il contratto di prestito non deve contenere clausole che prevedono un rimborso

anticipato in determinate circostanze diverse dallo scioglimento dell’istituto assicu- rativo. Il contratto di prestito può essere modificato soltanto con il consenso dell’autorità di sorveglianza. 3 I prestiti subordinati a scadenza fissa possono essere computati fino a concorrenza del 25 per cento del totale dei prestiti subordinati computabili. 4 La scadenza iniziale dei prestiti subordinati a scadenza fissa dev’essere di almeno cinque anni. Salvo che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003

incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia stato gra- dualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno precedenti la scadenza, l’istituto assicurativo sottopone per approvazione all’autorità di sorveglianza, al più tardi un anno prima della scadenza, un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello richiesto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile. L’autorità di sorveglianza può autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a condizione che la richiesta sia stata fatta dall’istituto assicurativo emittente e che il margine di solvibilità disponibile dello stesso non scenda al di sotto del livello richiesto. 5 I prestiti subordinati senza scadenza fissa sono rimborsabili unicamente mediante preavviso di cinque anni, salvo che non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che per il rimborso anticipato sia formalmen- te richiesto il consenso dell’autorità di sorveglianza. In tal caso, l’istituto assicurati- vo informa l’autorità di sorveglianza almeno sei mesi prima della data prevista per il rimborso, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo tale rimborso. L’autorità di sorveglianza autorizza il rimborso unicamente se il margine di solvibilità disponibile dell’istituto assicurativo non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto. 6 I titoli a durata indeterminata e altri strumenti possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto per il totale di tali titoli e strumenti e dei prestiti subordinati di cui ai capoversi 1–5, se: a. non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso dell’autorità di sorveglianza; b. trattandosi di un prestito, il contratto di emissione dà all’istituto assicurativo la possibilità di differire il pagamento degli interessi; c. i crediti del prestatore all’istituto assicurativo sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d. i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli prevedono che le perdite possano essere compensate dal debito e dagli interessi non versati, senza che questo impedisca all’istituto assicurativo di proseguire le proprie attività; e e. sono considerati unicamente gli importi effettivamente versati.

Art. 9b Controllo del margine di solvibilità disponibile 1 L’istituto assicurativo incarica un organo interno di svolgere il controllo della solvibilità. Tale organo allestisce un rapporto alla fine di ogni semestre e lo sottopo- ne alla direzione e all’autorità di sorveglianza entro tre mesi. 2 Il rapporto deve menzionare i fondi propri computabili, come pure i singoli attivi che sono stati loro attribuiti, con indicazione del valore. Il rapporto del primo seme- stre è riferito al margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio precedente. Il rapporto del secondo semestre si basa sul margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio in corso.

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003

Art. 9c Misure cautelari 1 Qualora ritenga che i diritti degli assicurati siano pregiudicati, l’autorità di sorve- glianza prende le misure cautelari appropriate. Può in particolare: a. esigere che l’istituto assicurativo fornisca un piano di risanamento finanzia- rio. Tale piano deve contenere almeno indicazioni dettagliate o giustificativi per i tre successivi esercizi in merito a:

1. una stima delle spese amministrative, in particolare delle spese generali

correnti e delle commissioni,

2. una rappresentazione dettagliata delle entrate e delle uscite previste per

le assicurazioni dirette, come pure per i casi in riassicurazione assunti o ceduti,

3. una previsione di bilancio,

4. una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire gli impegni assun-

ti e il margine di solvibilità richiesto,

5. la politica generale dell’istituto assicurativo in materia di riassicura-

zione; b. aumentare il margine di solvibilità richiesto dell’istituto assicurativo, se l’autorità di sorveglianza si aspetta che l’importo minimo dei fondi propri richiesti divenga rapidamente insufficiente, considerata la situazione speci- fica dell’istituto assicurativo interessato. Il livello del nuovo margine di sol- vibilità richiesto è determinato dagli elementi del piano di risanamento di cui alla lettera a; c. deprezzare tutti i fondi propri computabili ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile secondo l’articolo 9, specie se il loro valore di merca- to ha subito sensibili modifiche dalla fine dell’ultimo esercizio; d. limitare la riduzione del margine di solvibilità sulla base della riassicurazio- ne conformemente agli articoli 3–5, se:

1. il genere o la qualità dei contratti di rassicurazione ha subito sensibili

modifiche dall’ultimo esercizio,

2. i contratti di riassicurazione non prevedono alcun trasferimento di rischi

o soltanto un trasferimento irrilevante. 2 L’autorità di sorveglianza, se ha considerato pregiudicati i diritti degli assicurati e ha chiesto all’istituto assicurativo un piano di risanamento finanziario, non è auto- rizzata a certificare l’esistenza di un margine di solvibilità sufficiente.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 L’autorità di sorveglianza può, su richiesta motivata, concedere agli istituti assicura- tivi un termine di due anni a contare dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2003 relativa al margine di solvibilità e al fondo di garanzia per adeguarsi alle nuove esigenze (art. 4–9).

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2003