AS 2003 5215
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 5 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 2 Struttura L’organo d’esecuzione è costituito da un organo centrale e da centri regionali.
Art. 2a Abrogato
Art. 3 cpv. 2 lett. a, 3 lett. b e d nonché cpv. 4
2 Il riconoscimento quali istituti d’impiego è escluso, in particolare, per:
a. gli enti di diritto pubblico con fine di lucro;
3 Non sono di utilità pubblica gli enti:
b. le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; d. la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. 4 Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell’ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d’impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.
Art. 4 Attività non ammesse (art. 4–6 e 43 cpv. 2 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell’istituto d’impiego un’attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell’istituto d’impiego o che sia suscettibile di influire sull’esercizio dei diritti politi- ci degli Svizzeri. 2 La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell’istituto d’impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità.
1 RS 824.01
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3 La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d’im- piego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate.
4 La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:
a. se lo stato di salute della persona che presta servizio civile lo richiede; b. nel quadro di impieghi speciali e per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazi- oni d’emergenza; c. nel quadro di impieghi presso l’organo d’esecuzione.
Art. 4a Relazione particolarmente stretta con l’istituto d’impiego (art. 4a lett. a n. 2 LSC)
La persona che presta servizio civile può effettuare un impiego in un ente con il quale ha una relazione particolarmente stretta se svolge l’attività in un posto di lavoro diverso da quello abituale, in un altro settore dell’istituto e sotto la vigilanza di persone che non frequenta abitualmente.
Art. 5 Sostegno a prestazioni ecologiche; economia forestale (art. 4 cpv. 2 LSC)
1 L’organo d’esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile:
a. per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici di compensazione ecologica aventi diritto ai contributi o computabili secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti); b. per lavori di manutenzione delle foreste e, a titolo eccezionale, di ripristino di strutture di raccordo che servono alla gestione sostenibile della foresta. 2 L’organo d’esecuzione tiene conto dei progetti a favore degli istituti d’impiego di gestori aventi diritto ai contributi secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti e i cui pagamenti diretti non sono stati ridotti o soppressi in virtù dell’articolo 22 o 23 dell’ordinanza sui pagamenti diretti.
Art. 6 Progetti destinati a migliorare l’infrastruttura (art. 4 cpv. 2 LSC) 1 L’organo d’esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile per miglio- rare l’infrastruttura delle aziende agricole. 2 L’organo d’esecuzione prende in considerazione i progetti secondo gli articoli 14 e 18 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui miglioramenti strutturali e i progetti di costruzione, trasformazione e risanamento di edifici e case d’abitazione agricoli che non rientrano nel campo d’applicazione territoriale dell’articolo 18 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali.
2 RS 910.13 3 RS 913.1
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3 Gli istituti d’impiego devono adempiere inoltre i requisiti seguenti:
a. i gestori hanno diritto ai contributi secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti e soddisfano i criteri in materia di condizioni relative al reddito secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 giugno 19525 sugli assegni familiari nell’agricoltura; b. per le aziende in affitto, gli affittuari adempiono inoltre i requisiti secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali; c. per le comunità aziendali secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 7 di- cembre 19986 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola), tutti i membri adempiono le condizioni di cui alla lettera a; d. le aziende d’estivazione corrispondono agli articoli 7–9 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e i loro gestori ricevono contri- buti d’estivazione.
Art. 7 cpv. 2 2 Nel quadro dei progetti destinati a sostenere prestazioni ecologiche e dei progetti di sostegno all’economia forestale, tale collaborazione è ammessa solo a titolo eccezi- onale, in particolare per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte l’azienda agricola o in occasione di un’interruzione temporanea dei lavori sulle superfici di compensazione ecologica o nella foresta, dovuta a fattori metereo- logici.
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3 Programmi prioritari, impieghi speciali, aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza
Art. 8 Criteri concernenti la concentrazione degli impieghi (art. 4 e 7a LSC)
L’organo d’esecuzione determina, secondo i criteri seguenti, in quali ambiti devono essere concentrati gli effetti degli impieghi del servizio civile e in quali tematiche, categorie di istituti d’impiego e mansionari le persone soggette al servizio civile devono essere anzitutto attive: a. gli organi federali specializzati e le associazioni professionali confermano la necessità di agire e la mancanza di risorse; b. l’utilità degli impieghi è misurabile e il raggiungimento degli obiettivi pre- fissati è controllabile;
4 RS 910.13 5 RS 836.1 6 RS 910.91
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c. può essere impiegato un numero elevato di persone che prestano servizio civile; d. gli impieghi promuovono le competenze personali e professionali delle per- sone che prestano servizio civile.
Art. 8a Programmi prioritari (art. 7a LSC) 1 L’organo d’esecuzione organizza programmi prioritari se, nell’ambito dell’arti- colo 8, è opportuno o necessario un intervento del servizio civile sull’arco di più anni.
2 L’organo d’esecuzione convoca a programmi prioritari le persone soggette al
servizio civile che devono compiere un lungo periodo d’impiego secondo l’articolo 37 capoverso 5. Esso può limitare ulteriormente l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego (art. 31a) e convocare a programmi prioritari anche altre persone soggette al servizio civile.
3 L’organo d’esecuzione designa altre possibilità d’impiego correlate con i pro-
grammi prioritari sotto il profilo del contenuto se nei programmi prioritari non vi sono sufficienti possibilità d’impiego.
Art. 8b Impieghi speciali (art. 7a LSC) 1 L’organo d’esecuzione organizza impieghi speciali se, nell’ambito dell’articolo 8, è necessario un intervento ingente da parte del personale del servizio civile per un periodo limitato. 2 Gli impieghi speciali sono programmi prioritari particolari. Servono, in particolare, al sostegno di manifestazioni importanti per la Confederazione e ai lavori di ripristi- no e di costruzione in seguito a eventi che hanno causato danni importanti. 3 L’organo d’esecuzione può limitare l’obbligo della ricerca di possibilità d’impiego (art. 31a) e convocare a impieghi speciali la persona soggetta al servizio civile. 4 L’organo d’esecuzione può convocare a impieghi speciali, in particolare, le perso- ne soggette al servizio civile: a. che rischiano di non poter adempiere il loro obbligo di prestare servizio civi- le prima del raggiungimento del limite d’età; b. che devono compiere un periodo d’impiego ogni anno; c. il cui periodo d’impiego di lunga durata è di durata pari o inferiore a quella dell’impiego speciale.
Art. 8c Impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza (art. 7a LSC) 1 L’organo d’esecuzione, d’intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili, emette convocazioni a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza.
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2 L’organo d’esecuzione applica gli articoli 8d, 40a e 40b in relazione agli impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza. 3 Esso può limitare l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego (art. 31a) e convoca- re la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza.
4 Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando
militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta.
5 L’istituto d’impiego può tuttavia, a titolo eccezionale, delegare a un comando
militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.
Art. 8d L’organo d’esecuzione quale istituto d’impiego (art. 7a, 49 e 50 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto
d’impiego: a. in caso di impieghi speciali urgenti o se non vi è alcun ente atto ad assumere il ruolo dell’istituto d’impiego; b. in caso di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza che durano al massimo 33 giorni e che non possono essere ef- fettuati in un istituto d’impiego riconosciuto. 2 L’organo d’esecuzione può delegare l’esercizio del diritto di impartire istruzioni e gli obblighi di cui all’articolo 29 LSC a terzi che esso sostiene in virtù del capover- so 1.
Art. 8e Assunzione delle spese da parte della Confederazione (art. 7a cpv. 3 e 50 LSC) 1 L’organo d’esecuzione fattura ai beneficiari degli impieghi di cui all’articolo 8d le spese supplementari causate dagli impieghi. 2 L’organo d’esecuzione può rinunciare a fatturare le spese parzialmente o intera- mente. Esso considera: a. gli introiti dei beneficiari in relazione con la manifestazione (in particolare i biglietti d’ingresso, la sponsorizzazione, la garanzia di deficit, i diritti di va- lorizzazione) o con l’evento dannoso (in particolare le prestazioni assicurati- ve e altre indennità); b. la fatturazione dei costi da parte di terzi che hanno fornito prestazioni di assistenza; esso fattura nelle stesse proporzioni; c. la situazione finanziaria dei beneficiari; d. le prestazioni della Confederazione in relazione con la manifestazione o l’evento dannoso; esso si concerta con gli organi federali responsabili;
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e. le prestazioni dei beneficiari nei confronti di chi presta servizio civile.
Art. 9 (art. 6 LSC)
1 L’organo d’esecuzione determina nella decisione di riconoscimento il numero
massimo delle persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente nell’istituto d’impiego o in uno dei suoi settori, conformemente ai limiti massimi stabiliti nell’Appendice 1.
2 L’organo d’esecuzione non applica l’Appendice 1 quando l’istituto d’impiego
realizza un progetto concepito specialmente per l’impiego di persone che prestano servizio civile, quando l’istituto d’impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d’impiego sono effettuati all’estero.
3 L’organo d’esecuzione può derogare all’Appendice 1 nel caso dei programmi
prioritari, degli impieghi speciali e degli impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza.
Art. 10 Formazione professionale o esperienza specifica (art. 7 cpv. 1 LSC)
Per periodi d’impiego all’estero, l’organo d’esecuzione convoca soltanto le persone soggette al servizio civile che: a. dispongano, con riferimento all’attività prevista, di una formazione professi- onale completa di almeno due anni di studio o di un’esperienza professionale qualificata pluriennale; o b. abbiano esercitato nel Paese interessato o in un Paese comparabile un’attività professionale di almeno un anno paragonabile all’impiego nel servizio civile.
Art. 12 cpv. 2–4 2 L’istituto d’impiego prende a proprio carico le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno ha luogo all’infuori del periodo d’impiego. 3 L’organo d’esecuzione può obbligare l’istituto d’impiego a elaborare un dispositi- vo di sicurezza e a concordarlo con esso.
4 L’istituto d’impiego informa senza indugio l’organo d’esecuzione sull’aggrava-
mento della situazione in materia di sicurezza e sull’infortunio, la malattia e l’eva- cuazione di chi presta servizio civile.
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Art. 13 Fine del periodo d’impiego all’estero (art.7 cpv. 3 LSC)
Il periodo d’impiego all’estero prende fine con il rientro in Svizzera di chi presta servizio civile, sempreché il rientro avvenga subito dopo l’ultimo giorno di lavoro. In caso contrario, il periodo d’impiego termina l’ultimo giorno di lavoro all’estero.
Titolo prima dell’art. 15
Capitolo 3: Prolungamento e fine del servizio civile
Art. 15 Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato (art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 2bis LSC) 1 Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all’estero dopo il raggiungimento del limite d’età ordinario può concludere una convenzione con l’organo d’esecuzione secondo l’articolo 11 capoverso 2bis LSC solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile. 2 Essa può revocare il suo consenso a effettuare un impiego all’estero, ma non il suo consenso al licenziamento posticipato dal servizio civile. 3 Essa può revocare in qualsiasi momento il suo consenso a effettuare giorni sup- plementari di servizio civile secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSC. 4 L’organo d’esecuzione licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secon- do il capoverso 1 il più tardi alla fine dell’anno in cui ha compiuto 46 anni.
Art. 16 Licenziamento ed esclusione (art. 11 e 12 LSC) 1 L’organo d’esecuzione pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio.
2 Il licenziamento e l’esclusione permanente sono definitivi.
3 Le persone soggette al servizio civile che nel servizio militare ricoprivano il grado di sottufficiali superiori o di ufficiali subalterni sono licenziate dal servizio civile alla fine dell’anno in cui hanno compiuto 36 anni.
Art. 17 Abrogato
Art. 18 Incapacità al lavoro (art. 11 cpv. 3 lett. a e 33 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può far esaminare la persona soggetta al servizio civile da un medico di propria fiducia allo scopo di valutare la sua capacità al lavoro.
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2 Il medico di fiducia comunica all’organo d’esecuzione il grado di incapacità al lavoro della persona soggetta al servizio civile e le misure che ritiene necessarie. 3 In particolare, presenta un’incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, l’organo d’esecuzione non con- sulta alcun medico di fiducia. 4 L’organo d’esecuzione può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una perso- na soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta un medico di fiducia.
Art. 19 cpv. 3–5 3 L’organo d’esecuzione trasmette gli atti pertinenti allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. Quest’ultimo decide sulla reincorporazione nell’esercito. 4 Lo Stato maggiore di condotta comunica la propria decisione all’organo d’esecu- zione. 5 L’organo d’esecuzione trasmette gli atti pertinenti all’Ufficio dell’uditore in capo dell’esercito se la domanda di reincorporazione è presentata da una persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse ed esclusa dall’esercito.
Art. 20 Diritto applicabile (art. 13 LSC) 1 L’organo d’esecuzione applica gli articoli 73–82 dell’ordinanza del 19 novembre 20037 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), con le eccezioni seguenti: a. le competenze dello Stato maggiore di condotta dell’esercito (art. 73–75 OOPSM) sono assunte dall’organo d’esecuzione per quanto concerne l’esonero dal servizio; b. mentre in virtù dell’articolo 76 OOPSM l’esenzione di una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare interviene mediante notificazione al- lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, l’esonero dall’obbligo di prestare servizio civile ha luogo mediante notificazione all’organo d’esecuzione; c. nei casi dell’articolo 78 lettera d numero 1 OOPSM, l’organo d’esecuzione tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 Nei casi contemplati nell’articolo 82 OOPSM, l’organo d’esecuzione si fonda sugli accordi conclusi tra i servizi postali, l’Ufficio federale dei trasporti, il provider del servizio universale per le telecomunicazioni (Swisscom SA), le Ferrovie federali SA e lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
7 RS 512.21; RU 2003 4609
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Art. 22 Prestazione del servizio civile al termine dell’esonero (art. 13 LSC) 1 Terminato l’esonero, il numero di giorni di servizio civile che una persona esonera- ta deve ancora prestare è ridotto di un decimo per ogni anno d’esonero. 2 È computata la durata di un’esenzione dal servizio militare immediatamente prece- dente.
Titolo prima dell’art. 29 Sezione 1: Nozioni
Art. 29 Impiego 1 Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione. 2 Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.
Art. 29a Impiego nel servizio di picchetto 1 Per impiego nel servizio di picchetto si intende l’impiego di un gruppo di picchetto dell’organo d’esecuzione. 2 L’organo d’esecuzione può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieg- hi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un’elevata prontezza d’inter- vento. 3 A tale scopo, l’organo d’esecuzione prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi.
Art. 29b Periodo d’impiego a titolo di prova Il periodo d’impiego a titolo di prova serve a verificare in maniera approfondita l’attitudine di una persona soggetta al servizio civile per un impiego determinato.
Art. 30 Abrogato
Art. 31 Dati sulla persona soggetta al servizio civile (art. 19 LSC)
L’organo d’esecuzione può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati supplementari concernenti in particolare: a. le sue attitudini e preferenze;
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b. il suo stato di salute; c. i luoghi, gli istituti d’impiego e le date possibili; d. la formazione e il perfezionamento effettuati e pianificati; e. la professione.
Art. 31a Ricerca di possibilità d’impiego (art. 19 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d’impiego e concorda con essi i periodi d’impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3 e 8c capoverso 3. 2 L’organo d’esecuzione fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informa- zioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste.
3 Abrogato
4 Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l’organo d’esecuzione stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d’impiego. Esso prende in considerazione l’attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un’esecuzione corretta. 5 L’organo d’esecuzione concorda i periodi d’impiego di cui al capoverso 4 con gli istituti d’impiego previsti e concede alla persona soggetta al servizio civile la possi- bilità di esprimere il proprio parere.
Art. 32 Collaborazione con l’istituto d’impiego (art. 19 LSC) 1 L’istituto d’impiego comunica all’organo d’esecuzione il risultato del colloquio con la persona soggetta al servizio civile. 2 L’istituto d’impiego può rifiutare una persona soggetta al servizio civile non idonea.
Art. 34 Abrogato
Art. 35 Principi (art. 20 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d’impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l’articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile.
2 L’organo d’esecuzione convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio
civile. 3 L’organo d’esecuzione convoca la persona soggetta al servizio civile in modo tale che, di regola, l’impiego inizi un lunedì e finisca un venerdì.
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4 La prestazione del servizio civile a tempo parziale è esclusa. È fatto salvo l’artico- lo 53 capoverso 5.
Art. 36 Successione degli impieghi (art. 20 LSC)
1 La persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel
momento in cui la sua decisione di ammissione è passata in giudicato presta due terzi dei giorni di servizio civile decisi entro sei anni civili da quando l’ammissione è passata in giudicato.
2 Effettua annualmente un periodo d’impiego nel servizio civile chi:
a. ha compiuto 26 anni nel momento in cui la decisione di ammissione è passa- ta in giudicato; b. entro i sei anni civili di cui al capoverso 1, ha prestato meno di due terzi dei giorni di servizio civile decisi. 3 L’organo d’esecuzione può autorizzare deroghe al capoverso 2 in relazione con la pianificazione dei periodi d’impiego (art. 38a).
Art. 37 Periodo d’impiego di lunga durata (art. 20 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile il cui servizio civile ordinario comprende o supera 340 giorni compie un periodo d’impiego di lunga durata di almeno
180 giorni.
2 La persona soggetta al servizio civile il cui servizio civile ordinario comprende meno di 340 giorni compie un periodo d’impiego di lunga durata di almeno la metà dei giorni di servizio civile da prestare. 3 La persona soggetta al servizio civile può compiere il periodo d’impiego di lunga durata in due parti sull’arco di due anni civili. 4 La persona soggetta al servizio civile compie il periodo d’impiego di lunga durata in un unico istituto d’impiego, indipendentemente dal fatto che lo effettui in una o due parti. 5 La persona soggetta al servizio civile che compie un servizio ininterrotto pari o superiore a 90 giorni nell’ambito di un periodo d’impiego di lunga durata lo effettua principalmente nel quadro di un programma prioritario, all’estero o presso l’organo d’esecuzione. 6 In caso di periodi d’impiego di lunga durata nell’ambito della protezione dell’am- biente e della natura o della cura del paesaggio, l’organo d’esecuzione può autoriz- zare un cambiamento dell’istituto d’impiego se la durata del periodo d’impiego è limitata per motivi stagionali o legati al volume di lavoro. 7 L’organo d’esecuzione può autorizzare deroghe al capoverso 2 se la persona sog- getta al servizio civile fa valere impegni di famiglia, motivi in relazione con una formazione o con obblighi professionali e se lo svolgimento di un periodo d’impiego di una durata più lunga la porrebbe in una situazione particolarmente difficile. Esso
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non autorizza tuttavia alcuna deroga se la persona soggetta al servizio civile non ha adempiuto la scuola reclute.
Art. 38 Periodi d’impiego più brevi (art. 20 LSC)
1 La durata minima di un periodo d’impiego è di 26 giorni.
2 I periodi d’impiego seguenti possono essere più brevi:
a. corsi d’introduzione e di formazione; b. periodi d’impiego a titolo di prova; c. impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza; d. impieghi nel servizio di picchetto; e. impieghi speciali; f. impieghi di assistenza nei campi; g. l’ultimo periodo d’impiego.
Art. 38a Pianificazione dei periodi d’impiego (art. 20 LSC) 1 La pianificazione dei periodi d’impiego mostra il modo in cui la persona soggetta al servizio civile suddivide i suoi periodi d’impiego sui singoli anni e il numero di giorni di servizio civile che essa presta in un anno determinato. 2 La persona soggetta al servizio civile secondo l’articolo 36 capoverso 1 presenta la pianificazione dei periodi d’impiego all’organo d’esecuzione nel primo trimestre del settimo anno civile, se non ha ancora effettuato tutti i giorni di servizio civile decisi. 3 La persona soggetta al servizio civile secondo l’articolo 36 capoverso 2 presenta la pianificazione dei periodi d’impiego all’organo d’esecuzione entro tre mesi dal momento in cui la decisione di ammissione è passata in giudicato. 4 L’organo d’esecuzione esamina se la pianificazione dei periodi d’impiego adempie l’articolo 35 capoverso 1, la verifica con la persona soggetta al servizio civile e la dichiara vincolante mediante decisione. 5 Se la persona soggetta al servizio civile non presenta la pianificazione richiesta dei periodi d’impiego, è l’organo d’esecuzione stesso che determina le date dei periodi d’impiego. Esso determina dapprima il periodo d’impiego di lunga durata, se non è ancora stato effettuato, e ripartisce i rimanenti giorni di servizio sugli anni che restano fino al licenziamento dal servizio civile.
Art. 39 Inizio del primo impiego (art. 21 LSC)
La persona soggetta al servizio civile inizia il suo primo periodo d’impiego dopo la scadenza del termine stabilito nell’articolo 21 LSC qualora l’organo d’esecuzione: a. abbia approvato una corrispondente pianificazione dei periodi d’impiego;
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b. abbia accolto una corrispondente domanda di differimento (art. 44–47); c. non possa impiegarla in un istituto d’impiego appropriato.
Art. 39a Abrogato
Art. 40 Convocazione (art. 22 cpv. 1 LSC) 1 La convocazione è notificata per scritto. L’organo d’esecuzione può vincolarla a oneri. 2 La convocazione a un colloquio personale presso l’istituto d’impiego o l’organo d’esecuzione può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, l’organo d’esecuzione la conferma per scritto. 3 L’organo d’esecuzione invia la convocazione a un corso d’introduzione, a un corso di formazione e a un periodo d’impiego a titolo di prova al più tardi con un anticipo di 30 giorni, se la loro durata non supera cinque giorni. Per i corsi di durata più lunga, il termine di convocazione è di 60 giorni. 4 Per i colloqui individuali presso gli istituti d’impiego e l’organo d’esecuzione nonché per le visite mediche fa stato un termine di convocazione di 10 giorni.
5 L’organo d’esecuzione non convoca la persona soggetta al servizio civile a un
periodo d’impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame import- ante.
Art. 40a Convocazione a impieghi speciali e a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza (art. 7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile a
impieghi speciali e a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emer- genza non appena la decisione concernente l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. 2 L’organo d’esecuzione non è vincolato alla pianificazione dei periodi d’impiego.
3 Il termine di convocazione è di:
a. 30 giorni per gli impieghi speciali urgenti di una durata massima di
26 giorni;
b. 14 giorni per gli impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di si- tuazioni d’emergenza di una durata massima di 26 giorni, e di 30 giorni per impieghi di durata più lunga. 4 L’organo d’esecuzione conferma senza indugio per lettera le convocazioni emesse per telefono, fax o posta elettronica.
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Art. 40b Decisione di trasferimento (art. 7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può revocare prima dell’inizio dell’impiego una convoca-
zione emessa per un altro impiego nel servizio civile e interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferi- mento, a un impiego speciale e a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza. 2 L’organo d’esecuzione notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 30 giorni al più tardi sette giorni prima dell’inizio dell’impiego e, per un impiego di una durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio. 3 L’organo d’esecuzione non può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data anteriore a quella decisa inizialmente. 4 In casi particolarmente urgenti, l’organo d’esecuzione dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l’articolo 40a. 5 D’intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l’istituto d’impiego inizia- le, l’organo d’esecuzione determina prima della fine del trasferimento se l’impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito. 6 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l’impiego iniziale non è effettuato o proseguito. 7 L’organo d’esecuzione conferma senza indugio per lettera le convocazioni emesse per telefono, fax o posta elettronica.
Art. 41 Assenza di convocazione (art. 22 cpv. 2 LSC)
La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto una convocazi- one 14 giorni prima dell’inizio del periodo d’impiego pianificato ne informa imme- diatamente l’organo d’esecuzione.
Art. 43 cpv. 1, 2 e 4bis 1 L’organo d’esecuzione esamina, d’ufficio o su richiesta scritta di chi presta servi- zio civile o di un istituto d’impiego, se un periodo d’impiego debba essere interrotto.
2 L’organo d’esecuzione può decidere l’interruzione di un periodo d’impiego in
corso per trasferire la persona che presta servizio civile in un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza, un impiego speciale o un impiego nel servizio di picchetto. 4bis In caso di interruzione di un periodo d’impiego di lunga durata o di una parte di esso, la persona soggetta al servizio civile effettua i giorni restanti nel corso dei due anni civili durante i quali il periodo d’impiego di lunga durata deve essere effettuato.
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Art. 44 Presentazione di una domanda (art. 24 LSC) 1 Occorre presentare una domanda di differimento del servizio se non si può adem- piere un obbligo legale, una pianificazione dei periodi d’impiego o una convoca- zione. 2 La persona soggetta al servizio civile e l’istituto d’impiego presentano per scritto all’organo d’esecuzione la domanda di differimento del servizio.
3 Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come
pure l’indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d’impiego in questione dov- rebbe avere luogo.
Art. 45 Effetti della domanda (art. 24 LSC)
Gli obblighi legali, la pianificazione dei periodi di impiego, l’obbligo di cercare possibilità d’impiego e la convocazione sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.
Art. 46 cpv. 1, 3 lett. e, 4 e 5 lett. b 1 L’organo d’esecuzione può ordinare d’ufficio un differimento del servizio, in particolare quando: a. la pianificazione dei periodi d’impiego o l’impiego previsto risulta ineffettu- abile o la convocazione non può essere adempiuta; b. la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza, a un impiego speciale o a un impiego nel servizio di picchetto. 3 Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, in particolare quando questa: e. rende credibile il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi stret- ti parenti o il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione par- ticolarmente difficile.
4 Abrogato
5 L’organo d’esecuzione respinge una domanda, segnatamente :
b. quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenzia- mento dal servizio.
Art. 46a Impieghi all’estero pianificati (art. 7, 11 cpv. 2bis e 24 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può autorizzare d’ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che intendono compiere impieghi qualificati
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all’estero solo dopo alcuni anni, al più tardi fino a sei anni prima del raggiungimento del limite d’età per il licenziamento dall’obbligo del sevizio civile. 2 L’organo d’esecuzione verifica periodicamente le relative intenzioni della persona soggetta al servizio civile. Se tale persona rinuncia alla propria intenzione, l’organo d’esecuzione revoca il differimento del servizio e la persona interessata adempie il proprio obbligo di prestare servizio civile secondo gli articoli 36 e 38a.
Art. 47 Conseguenze della decisione (art. 24 LSC)
1 Nell’accogliere la domanda, l’organo d’esecuzione revoca una convocazione già
notificata. La persona soggetta al servizio civile rinvia la convocazione con i suoi allegati all’organo d’esecuzione.
2 L’organo d’esecuzione può emettere una nuova convocazione insieme con la
decisione con cui accoglie la domanda di differimento. Esso non è vincolato ai termini di cui all’articolo 22 LSC. 3 Nella decisione con cui accoglie la domanda di differimento l’organo d’esecuzione può fissare un termine entro il quale l’impiego differito deve essere effettuato e può adeguare la pianificazione dei periodi d’impiego. 4 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull’accoglimento di una domanda di differimento del servizio.
Art. 48 cpv. 2 e 4 2 Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo all’organo d’esecuzione con sufficiente anticipo rispetto alla partenza. Vi acclude il libretto di servizio. L’organo d’esecuzione può esigere ulteriori documenti. 4 La persona soggetta al servizio civile che risiede all’estero nella zona frontaliera ma lavora o assolve una formazione in Svizzera non necessita di un congedo per l’estero. Essa comunica all’organo d’esecuzione il suo luogo di lavoro o di formazi- one in Svizzera, come pure i relativi cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando termina la sua attività in Svizzera, deve presentare una domanda di congedo per l’estero.
Art. 49 cpv. 1, 2 e 6 1 Il congedo per l’estero è accordato se la persona soggetta al servizio civile ha adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 19598 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO). 2 Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d’impiego, il congedo per l’estero è di regola accordato solo quando tale periodo d’impiego è stato adempiuto o l’organo d’esecuzione ha accolto una domanda di differimento del servizio.
8 RS 661
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6 L’organo d’esecuzione iscrive l’autorizzazione del congedo per l’estero nel libretto di servizio, consegna alla persona interessata un promemoria che indica gli obblighi inerenti al congedo per l’estero e comunica, ove occorra, l’autorizzazione del conge- do per l’estero alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di domicilio.
Art. 51 cpv. 2 e 4 2 L’organo d’esecuzione annulla il congedo per l’estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio. 4 La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l’estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizza- zione di congedo per l’estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, l’organo d’esecuzione può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.
Art. 53 cpv. 1 e 3
1 Per l’adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:
a. l’audizione personale secondo l’articolo 18a LSC, sempreché non abbia luo- go nell’ambito del reclutamento militare; b. i giorni dei corsi d’introduzione e di formazione come pure i giorni non la- vorativi accordati normalmente dagli organizzatori del corso; c. i periodi d’impiego a titolo di prova; d. i giorni di lavoro e i giorni d’introduzione (art. 36 LSC) come pure i giorni non lavorativi accordati normalmente nell’istituto d’impiego; e. i giorni di lavoro e i giorni d’introduzione secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettere d e f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un sif- fatto giorno la propria attività per l’istituto d’impiego durante almeno cinque ore; f. i giorni di viaggio all’inizio e alla fine del periodo d’impiego; g. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia tem- poraneamente incapace di lavorare secondo l’articolo 54 per causa di malat- tia o di infortunio; h. i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile com- pensi ore supplementari; i. i giorni di lavoro e i giorni d’introduzione durante i quali la persona che presta servizio civile sia senza sua colpa incapace di lavorare per causa di- versa da malattia o infortunio; j. i giorni di vacanza secondo l’articolo 72.
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3 Per i periodi d’impiego di una durata complessiva inferiore a 26 giorni o il cui residuo sia inferiore a 26 giorni, l’organo d’esecuzione computa al massimo il nume- ro di giorni non lavorativi indicato nell’Appendice 2 numero 1, indipendentemente dal fatto che i giorni festivi non lavorativi siano caduti durante il periodo d’impiego.
Art. 54 cpv. 2 2 Per periodi d’impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, l’organo d’ese- cuzione computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell’Appen- dice 2 numero 2.
Art. 56 cpv. 1 lett. a Abrogata
Art. 56a cpv. 1 e 3 1 I giorni che cadono durante le vacanze aziendali dell’istituto d’impiego non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze.
3 Abrogato
Art. 58 cpv. 2–4 2 In caso di divergenza tra i dati iscritti nel libretto di servizio e quelli del sistema di informazione del servizio civile (ZIVI+), fanno fede, in linea di principio, quelli del sistema di informazione del servizio civile. 3 Se la persona soggetta al servizio civile perde il libretto di servizio, l’organo d’esecuzione ordina un duplicato presso lo Stato maggiore di condotta dell’esercito. La persona soggetta al servizio civile ne assume le spese.
4 Le spese ammontano al massimo a 300 franchi. Gli organi competenti possono
rinunciare alla fatturazione.
Art. 59 cpv. 3 3 Ove occorra, visita le persone che prestano servizio civile nel luogo in cui compio- no il periodo d’impiego.
Art. 60 cpv. 4 4 L’organo d’esecuzione esige il rimborso mediante decisione formale. Può rinunci- arvi per gli importi inferiori a 1000 franchi, se l’onere amministrativo è sproporzio- nato.
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Art. 61 Propaganda politica e proselitismo religioso (art. 27 LSC)
La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi forma di propaganda politica o ideologica e di proselitismo religioso durante le ore di lavoro come pure nei locali dell’istituto d’impiego e negli alloggi comuni.
Art. 64 cpv. 3 Concerne solo il testo tedesco.
Art. 65 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’economia determina le prestazioni in denaro previste dall’articolo 29 LSC.
Art. 67 cpv. 2 2 La persona che presta servizio civile e utilizza il proprio veicolo privato quando si può ragionevolmente pretendere che utilizzi i mezzi di trasporto pubblici non ha diritto a un’indennità di trasferta. Si ritiene che l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici possa essere ragionevolmente pretesa quando il tragitto quotidiano fino al luogo di lavoro (andata e ritorno) non ecceda tre ore.
Art. 71 cpv. 1 lett. d, 2 lett. a, 3 lett. b e 4 1 Nei casi seguenti l’istituto d’impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile: d. esame di formazione professionale da sostenere che non possa essere diffe- rito.
2 Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per:
a. abrogata 3 L’istituto d’impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo: b. per altri scopi importanti, ove il rigetto della domanda comporterebbe per il richiedente o per il suo datore di lavoro difficoltà eccessive. 4 Se vuole accordare un congedo più lungo, l’istituto d’impiego chiede all’organo d’esecuzione l’autorizzazione ad accordarlo.
Art. 72 cpv. 1, 4 e 5 1 In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi sei mesi e ad altri due giorni di vacanza per ogni mese supplementare.
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4 La persona che presta servizio civile che compie un periodo d’impiego ininterrotto in più istituti d’impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d’impiego.
5 Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una
durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacan- za e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d’impiego, l’organo d’esecuzione accorda il prolungamento solo se gli istituti d’impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza.
Art. 74 cpv. 1 1 L’istituto d’impiego rilascia un certificato di lavoro se il periodo d’impiego è durato almeno 26 giorni.
Art. 75 Obbligo di notificazione a. dati destinati al controllo (art. 32 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all’organo d’esecu- zione, in particolare: a. il cambiamento di indirizzo del domicilio e del luogo di soggiorno; b. la modifica dei suoi dati personali; c. la sua professione ed eventuali cambiamenti della stessa; d. le circostanze che incidono sulla pianificazione dei periodi d’impiego (art. 38a). 2 La persona soggetta al servizio civile acclude il libretto di servizio alle notificazio- ni di cui al capoverso 1 lettere a–c. 3 Le persone soggette al servizio civile che non sono raggiungibili per più di sei mesi all’indirizzo notificato comunicano all’organo d’esecuzione un recapito in Svizzera. 4 L’organo d’esecuzione può prendere le misure necessarie per accertare il domicilio e il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio civile. 5 L’organo d’esecuzione trasmette le modifiche dei dati personali allo Stato maggio- re di condotta dell’esercito.
Art. 76 cpv. 4 4 L’istituto d’impiego avvisa senza indugio l’organo d’esecuzione se la durata pre- vedibile dell’incapacità al lavoro eccede cinque giorni.
Art. 76a c. pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile (art. 32 LSC)
All’inizio di ogni periodo d’impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica all’organo d’esecuzione qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.
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Art. 77 Obbligo d’informazione (art. 32 LSC) 1 Ove occorra ed eventualmente nel corso del colloquio personale, la persona sog- getta al servizio civile comunica all’istituto d’impiego i motivi di coscienza che potrebbero influenzare l’impostazione dell’impiego. 2 La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici dell’organo d’esecuzione, come pure alle misure di controllo dell’efficienza, della qualità e dei risultati.
Sezione 4: Introduzione e formazione
Art. 77a Corsi d’introduzione predisposti dall’organo d’esecuzione (art. 36 cpv. 1 LSC) 1 Nel corso d’introduzione, l’organo d’esecuzione trasmette le conoscenze necessa- rie concernenti i diritti e gli obblighi della persona soggetta al servizio civile e l’esecuzione del servizio civile. 2 l’organo d’esecuzione può trasmettere altri contenuti che abbiano un legame stretto con il servizio civile e siano necessari nell’esecuzione dello stesso. 3 L’organo d’esecuzione può trasmettere le conoscenze necessarie secondo il capo- verso 1, anziché in un corso, anche nell’ambito dell’audizione personale del richie- dente.
Art. 78 Introduzione da parte dell’istituto d’impiego (art. 36 cpv. 2 LSC)
L’istituto d’impiego trasmette alla persona che presta servizio civile, fondandosi su un programma d’introduzione, le conoscenze di base pratiche e le capacità necessa- rie per svolgere correttamente, in maniera economica e senza causare danni l’attività prevista nella convocazione.
Art. 79 Spese d’introduzione a carico dell’istituto d’impiego (art. 36 cpv. 2 e 37 cpv. 2 LSC) 1 L’istituto d’impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi d’introduzione necessari per le persone che vi prestano servizio civile.
2 La Confederazione può assumere fino a un terzo delle spese inerenti ai corsi
d’introduzione, ma al massimo 833 franchi per ogni persona che presta servizio civile, quando l’istituto d’impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie. 3 L’istituto d’impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata all’organo d’esecuzione con sufficiente anticipo rispetto all’emissione della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni partico-
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lari, la domanda perviene all’organo d’esecuzione solo dopo l’inizio dell’introduzione, la Confederazione non assume a proprio carico le spese d’introduzione già incorse. 4 L’organo d’esecuzione può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese.
Art. 80 Corso di formazione per compiti di cura (art. 29 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 37 cpv. 1 LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile segue un corso di formazione se almeno il 30 per cento dei suoi compiti secondo il mansionario consiste in cure infermieristiche. 2 Chi organizza un corso secondo il capoverso 1 si attiene a un programma d’inse- gnamento approvato dall’organo d’esecuzione. Quest’ultimo controlla se gli scopi vengono conseguiti. 3 La persona soggetta al servizio civile inizia il suo periodo d’impiego entro il termi- ne di sei mesi dalla fine del corso di formazione. Eccezionalmente, può seguire il corso di formazione durante le prime quattro settimane dell’impiego, sempreché l’istituto d’impiego sia d’accordo.
4 Una persona soggetta al servizio civile che segue un corso di base della Croce
Rossa Svizzera quale assistente di cura effettua in seguito un impiego che comporta compiti di cura della durata di almeno 180 giorni. 5 La persona soggetta al servizio civile che ha appreso o esercita una professione che comporta compiti di cura o che ha assolto la scuola reclute quale soldato sanitario non è tenuta a seguire un corso di formazione corrispondente. 6 Oltre alle prestazioni di cui all’articolo 29 LSC, le spese dei corsi sono rimborsate al massimo in ragione di 2500 franchi per ogni partecipante.
Art. 81 Altri corsi di formazione (art. 29 cpv. 3, 36 cpv. 4 e 37 cpv. 1 LSC) 1 Ove occorra, l’organo d’esecuzione organizza altri corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego, in particolare in relazione con gli impieghi nel quadro di programmi prioritari o dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza. Tali corsi non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo di cui all’articolo 78. 2 L’organo d’esecuzione può organizzare corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego quando siano di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d’introduzione degli istituti d’impiego o quando un numero consistente di persone che prestano servizio civile non potrebbe ricevere da essi l’introduzione necessaria, data l’insufficienza dei mezzi a disposizione di tali istituti.
3 I corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego durano al massimo 15
giorni. Per l’introduzione ad attività con compiti di cura, l’organo d’esecuzione può approvare, nel caso specifico, una durata più lunga. 4 Una persona soggetta al servizio civile che segue un corso di formazione specifico in funzione dell’impiego effettua in seguito un periodo d’impiego che dura almeno
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dieci volte più del corso. L’organo d’esecuzione può ammettere periodi d’impiego più brevi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza. 5 L’articolo 80 capoverso 3 si applica per analogia. Costituiscono un’eccezione gli impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza. 6 Oltre alle prestazioni di cui all’articolo 29 LSC, le spese dei corsi sono rimborsate al massimo in ragione di 2500 franchi per ogni partecipante.
Art. 82 Spese per l’elaborazione dei programmi (art. 37 cpv. 2 lett. a LSC) 1 Se l’organo d’esecuzione dichiara che il programma di corsi elaborato da un istitu- to d’impiego o da un terzo è determinante per altri corsi d’introduzione o di formazione, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato dell’organo d’esecuzione. 2 L’organo d’esecuzione può conferire direttamente l’incarico di elaborare un pro- gramma di corsi destinato a servire come base per i corsi d’introduzione impartiti dagli istituti d’impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego. La Confederazione ne assume le spese.
Art. 83 cpv. 1–3
1 La persona soggetta al servizio civile, quando dà seguito a una convocazione e
quando è licenziata dal servizio, viaggia dal domicilio o dal luogo di soggiorno a quello d’impiego e viceversa senza dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto pubblici. 2 La tessera d’identità del servizio civile, con la tessera d’impiego, fa stato quale titolo di trasporto. 3 La persona che presta servizio civile e non utilizza il suo alloggio privato durante il periodo d’impiego ha inoltre diritto una volta alla settimana a un viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici dal luogo d’impiego al domicilio o al luogo di soggiorno e viceversa.
Art. 84 Notificazione e conteggio (art. 39 LSC) 1 L’organo d’esecuzione rileva periodicamente presso le persone che prestano servi- zio civile i viaggi da esse effettuati secondo l’articolo 83. 2 La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici le spese di tali viaggi. È applicata una tariffa ridotta.
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Art. 85 Viaggi a tariffa ridotta (art. 39 LSC) 1 Chi presta servizio civile ha diritto di viaggiare a tariffa ridotta sui mezzi di trasporto pubblici durante il congedo (art. 70 e 71) e durante i giorni di vacanza (art. 72). 2 L’autorizzazione di congedo e la tessera d’identità del servizio civile, con la tessera d’impiego, danno diritto all’acquisto di titoli di trasporto a tariffa ridotta.
Art. 86 cpv. 2 2 L’organo d’esecuzione rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari. Esso non assume a proprio carico le spese di trasloco.
Titolo prima dell’art. 87 Capitolo 8: Procedura per il riconoscimento quale istituto d’impiego
Art. 87 Domanda (art. 41 cpv. 1 LSC) 1 Nella sua domanda, l’istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizi- oni di cui agli articoli 2–6 LSC. 2 Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:
a. il rapporto di attività e di gestione degli ultimi due anni; b. lo statuto o le basi giuridiche; c. un organigramma dell’intero istituto e un piano dei posti di lavoro del settore parziale interessato; d. mansionari dettagliati comprendenti tutti i compiti che le persone che presta- no servizio civile devono adempiere; e. una prova della sua utilità pubblica; l’organo d’esecuzione può esentare da tale prova le istituzioni di diritto pubblico. 3 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 o 6. 4 Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell’organo di condotta competente. La conferma contiene in
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particolare indicazioni sul danno verificatosi e sul coordinamento tra l’impiego del servizio civile e di altri mezzi destinati a eliminare i danni nonché una stima delle spese. 5 L’istituto richiedente illustra il tipo d’introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e spiega in che modo possa coprire tale bisogno d’intro- duzione. 6 L’istituto richiedente dichiara, quale istituto d’impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d’esecuzione.
7 L’organo d’esecuzione può esigere ulteriori documenti e informazioni.
Art. 87a Domanda presentata per via elettronica (art. 41 cpv. 1 LSC)
1 L’istituto richiedente può presentare la sua domanda di riconoscimento quale
istituto d’impiego mediante trasmissione elettronica dei dati. Esso conferma la presentazione della domanda inviando successivamente una dichiarazione originale firmata di proprio pugno secondo l’articolo 87 capoverso 5. 2 Le proposte di modifica del riconoscimento non necessitano della dichiarazione di cui al capoverso 1.
Art. 88 Reiezione in seguito a domanda sufficiente di impieghi possibili (art. 42 cpv. 3 lett. a LSC)
1 L’organo d’esecuzione valuta la domanda di impieghi possibili in funzione dei
singoli spazi economici del bacino di riferimento di un centro regionale. 2 Per la valutazione della domanda di impieghi possibili, l’organo d’esecuzione si basa sul grado d’occupazione di mansionari di analogo orientamento in istituti d’im- piego paragonabili. 3 Se istituisce un programma prioritario, l’organo d’esecuzione può prescindere dal- l’applicazione del capoverso 2.
Art. 89 Riconoscimento (art. 42 e 43 cpv. 1 LSC)
1 La decisione di riconoscimento contiene in particolare:
a. mansionari precisi con indicazione dei requisiti; b. il numero dei posti di lavoro autorizzati per ciascun mansionario; c. il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simulta- neamente nell’istituto d’impiego (art. 9); d. un’indicazione circa l’obbligo di pagare tributi e il loro ammontare; e. la designazione dell’organo autorizzato a impartire istruzioni alla persona che presta servizio civile.
2 L’organo d’esecuzione limita la durata della decisione di riconoscimento se si
tratta di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza.
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3 Nella decisione di riconoscimento, l’organo d’esecuzione può prospettare all’isti- tuto d’impiego una partecipazione della Confederazione alle spese d’introduzione (art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC). 4 Se la domanda si riferiva a più istituti, ognuno di essi riceve una propria decisione.
Art. 90 Riconoscimento di un ente della Confederazione (art. 42 LSC) 1 Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto d’impiego è for- malizzato mediante un accordo scritto con l’organo d’esecuzione.
2 Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di comune accordo.
Art. 91 Verifica della decisione di riconoscimento (art. 43 cpv. 4 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può verificare in qualsiasi momento la conformità della
decisione di riconoscimento alle condizioni legali.
2 L’organo d’esecuzione può esigere documenti e informazioni dall’istituto d’im-
piego.
Art. 92 Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento (art. 43 cpv. 4 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può adeguare la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego ne fa domanda, se lo richiedono i risultati di un’ispezione o se un mansi- onario è divenuto obsoleto. 2 L’organo d’esecuzione adegua la decisione di riconoscimento se lo richiede la sua verifica secondo l’articolo 91 o se cambia la cerchia degli istituti d’impiego soggetti al pagamento di tributi secondo l’articolo 46 LSC. 3 L’organo d’esecuzione può revocare la decisione di riconoscimento se, per tre anni consecutivi, nell’istituto d’impiego non hanno avuto luogo impieghi o vi hanno avuto luogo soltanto impieghi a titolo di prova. 4 L’organo d’esecuzione revoca la decisione di riconoscimento se una delle condizi- oni di riconoscimento secondo gli articoli 2–6 LSC non è più adempiuta o se l’istituto d’impiego non garantisce più l’esecuzione normale del servizio civile. 5 La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d’impiego in corso siano terminati. 6 L’organo d’esecuzione può chiedere informazioni all’autorità cantonale competen- te preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.
Art. 93 Ispezioni nell’istituto d’impiego (art. 44 LSC) 1 L’organo d’esecuzione effettua ispezioni e può incaricarne terzi specializzati.
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2 L’organo d’esecuzione comunica i risultati agli interessati in funzione del loro coinvolgimento.
Art. 94 cpv. 2 2 L’istituto d’impiego invia all’organo d’esecuzione, entro cinque giorni dalla fine del periodo di conteggio, la notificazione dei giorni di servizio.
Art. 95 Ammontare dei tributi dell’istituto d’impiego (art. 46 cpv. 1 LSC)
1 L’organo d’esecuzione stabilisce nella convocazione l’ammontare dei tributi
secondo l’Appendice 2a, la scadenza e gli interessi di mora. 2 L’ammontare del tributo è pari al massimo al 25 per cento del salario lordo usuale nel luogo e nella professione che l’istituto d’impiego dovrebbe versare a un lavora- tore per un’attività paragonabile, ma almeno a otto franchi per ogni giorno computabile. L’ammontare dei tributi secondo l’Appendice 2a è adeguato all’evoluzione dei salari non appena l’indice dei costi salariali aumenta di 5 punti base (base: 1.1.2004 = 100 per cento). 3 Durante i primi 26 giorni dell’impiego, l’istituto d’impiego deve la metà dei tributi.
Art. 96 Rinuncia alla riscossione di tributi (art. 46 cpv. 2 e 3 LSC)
1 L’organo d’esecuzione può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i
tributi: a. se, in un settore d’attività in una regione, l’offerta di posti di lavoro autoriz- zati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d’impiego cor- rispondenti; b. se si tratta di un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza e se il danno subìto dai beneficiari non è coperto integralmente da terzi; c. se ha proceduto a convocazione coattiva, in casi motivati (art. 31a cpv. 4).
2 L’organo d’esecuzione prescinde dalla riscossione di tributi:
a. in caso di impieghi a titolo di prova; b. in caso di impieghi per i quali l’istituto d’impiego riceve aiuti finanziari in virtù dell’articolo 47 LSC; c. se l’istituto d’impiego è un’azienda agricola privata il cui reddito non supera i 25 000 franchi annui. Per calcolare il reddito, l’organo d’esecuzione si basa sul reddito imponibile tassato secondo i principi dell’imposta federale diretta e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza imponibile secondo l’ultima tassazione definitiva.
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Art. 97 cpv. 1, 2 lett. d ed e, 5–7 1 L’organo d’esecuzione può accordare un aiuto finanziario a un progetto che con- tiene lavori nel settore d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, cura del paesaggio» e alla cui realizzazione l’organo d’esecuzione è particolarmente interes- sato, se l’istituto d’impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non è in grado di garantirne integralmente il finanziamento, risultandone così pregiudicata l’attuabilità. 2 L’istituto d’impiego presenta la domanda all’organo d’esecuzione con un anticipo sufficiente rispetto all’inizio del progetto. La domanda è presentata in due esemplari e contiene in particolare le indicazioni seguenti: d. la prova che sono state valutate ed esaurite tutte le altre fonti di finanzia- mento; e. un piano di finanziamento completo che informi anche sul fabbisogno finan- ziario ancora scoperto. 5 Il contributo federale è determinato sulla base del preventivo approvato del proget- to, in forma forfettaria per giorno di servizio e fissando un importo massimo dei costi. L’aiuto finanziario non deve eccedere la metà dei costi preventivati computa- bili del progetto. Non sono computabili i costi del progetto sorti prima della presen- tazione della domanda.
6 Il pagamento avviene sulla base dei giorni di servizio prestati.
7 L’istituto d’impiego riferisce regolarmente all’organo d’esecuzione in merito allo svolgimento del progetto.
Art. 98 Enti della Confederazione quali istituti d’impiego (art. 44–47 LSC) 1 L’articolo 47 LSC non si applica agli istituti d’impiego che sono enti della Confe- derazione. 2 L’organo d’esecuzione può formulare raccomandazioni a tali istituti d’impiego e informare gli organi loro preposti.
Art. 99 cpv. 1, 2 e 4–6 1 La delega a terzi del diritto d’impartire istruzioni è consentita solo se l’impiego a favore di terzi della persona che presta servizio civile è previsto nel mansionario. 2 L’istituto d’impiego limita il diritto delegato d’impartire istruzioni nel tempo, nello spazio e nella materia e per quanto concerne i terzi beneficiari. Non è consentita una cessione integrale a terzi del diritto d’impartire istruzioni. 4 L’istituto d’impiego è responsabile del modo con cui i terzi fanno uso del diritto d’impartire istruzioni, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile. 5 L’istituto d’impiego informa la persona che presta servizio civile circa il diritto di terzi d’impartirle istruzioni.
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6 I terzi cui è stato delegato il diritto d’impartire istruzioni non possono subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni.
Art. 99a Diritto d’impartire istruzioni in caso d’impieghi di gruppo (art. 27 cpv. 5 e 49 LSC) 1 In caso d’impieghi di gruppo, l’istituto d’impiego può delegare a persone qualifica- te che prestano servizio civile il diritto d’impartire istruzioni. 2 L’istituto d’impiego limita nel tempo, nello spazio e nella materia il diritto delega- to d’impartire istruzioni.
Art. 100 cpv. 1bis e 3 lett. c e d 1bis L’organo d’esecuzione può sottoporre la domanda, per parere, all’autorità canto- nale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.
3 Esso comunica la propria decisione:
c. agli enti secondo il capoverso 1bis che hanno espresso un parere. d. abrogata
Art. 103 Termine per l’esecuzione della prestazione di lavoro (art. 11 LSC, art. 81 cpv. 3–5 CPM) 1 Le persone astrette al lavoro presentano all’organo d’esecuzione una pianificazione dei periodi d’impiego ed effettuano un periodo d’impiego all’anno. 2 Le persone astrette al lavoro che sono state escluse dall’esercito effettuano la loro prestazione di lavoro prima della prescrizione della pena di cui all’articolo 57 CPM. 3 Le persone astrette al lavoro che non sono state escluse dall’esercito effettuano la loro prestazione di lavoro nel termine di tre anni da quando la sentenza del tribunale militare è passata in giudicato.
Art. 104 Disposizioni della LSC non applicabili alla prestazione di lavoro (art. 81 cpv. 5 CPM)
L’articolo 9 lettera e e gli articoli 10–14 LSC non si applicano alle persone astrette al lavoro.
Art. 106 Informazione delle autorità militari di controllo (art. 81 cpv. 5 CPM)
1 L’organo d’esecuzione informa lo Stato maggiore di condotta dell’esercito in
merito alle convocazioni alla prestazione di lavoro delle persone astrette al lavoro non escluse dall’esercito. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito provvede affinché la persona astretta al lavoro non sia convocata in servizio militare durante i periodi d’impiego nell’ambito della prestazione di lavoro.
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Art. 107 Licenziamento dal servizio dopo l’adempimento della prestazione di lavoro (art. 81 cpv. 5 CPM)
L’organo d’esecuzione dispone il licenziamento dal servizio della persona astretta al lavoro e lo comunica all’Ufficio dell’uditore in capo, come pure all’autorità compe- tente in materia di protezione civile del Comune di domicilio o allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 108 cpv. 1 1 Le violazioni degli obblighi di servizio da parte di una persona astretta al lavoro sono giudicate secondo gli articoli 72–78 LSC.
Art. 110 Abrogato
Art. 111 cpv. 1 lett. b–g
1 Il Dipartimento federale dell’economia può, senza che occorra adeguare previa-
mente la presente ordinanza, autorizzare l’organo d’esecuzione a sperimentare nel- l’esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche: b. prolungamento e riduzione della durata minima dei periodi d’impiego (art. 37 e 38); c. estensione delle possibilità di effettuare periodi d’impiego di durata inferiore ai
26 giorni (art. 38);
d. possibilità di suddividere ulteriormente il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37); e. estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art. 71); f. sperimentazione di possibilità alternative di tenere i dati destinati al control- lo secondo l’articolo 75. g. abrogata
Sezioni 1 e 2 (art. 112–117) e titolo prima dell’art. 118 Abrogati
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Art. 118 Riscossione di tributi secondo il nuovo diritto (art. 46 LSC)
Durante i sei mesi che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza, l’organo d’esecuzione non riscuote tributi dagli istituti d’impiego riconosciuti prima del 31 dicembre 2003 ed esentati dal pagamento di tributi secondo il diritto anteriore.
Art. 118bis Adeguamento della durata del servizio civile ordinario (art. 81 LSC)
L’organo d’esecuzione riduce il numero dei giorni di servizio civile che non sono ancora stati prestati il 1° gennaio 2004 moltiplicando per 1,1 il numero di giorni di servizio militare che sarà dedotto secondo la legislazione militare riveduta, se si tratta di persone che prestano servizio civile la cui durata del servizio civile ordina- rio è stata fissata applicando il fattore 1,1 in occasione dell’ammissione al servizio civile.
Art. 118ter Persone condannate a una prestazione di lavoro (art. 83 cpv. 3 LSC) 1 Le persone condannate a una prestazione di lavoro la forniscono in modo completo anche se hanno superato il limite d’età di cui all’articolo 11 capoverso 2 LSC.
2 Si applica l’articolo 103.
II
Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 27 novembre 20009 concernente il servizio civile prestato nell’am- bito di programmi prioritari e per eliminare situazioni d’emergenza è abrogata.
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 24 dicembre 195910 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13a
9 RU 2001 83 10 RS 834.11
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IIIa. Numero di giorni del servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute
Art. 13a Alla durata della scuola reclute corrispondono: a. se la persona che presta servizio civile non è stata attribuita a un’Arma, i primi 124 giorni di servizio civile computabili; b. se la persona è stata attribuita a un’Arma prima di essere ammessa al servi- zio civile, la durata della scuola reclute corrispondente a tale Arma.
VII. Disposizioni finali Disposizione finale della modifica del 5 dicembre 200311 1 Per le persone che prestano servizio civile che il 31 dicembre 2003 hanno effettua- to almeno 103 giorni di servizio ai sensi dell’articolo 1a capoversi 1 e 2 LIPG, l’in- dennità giornaliera di base per i giorni di servizio rimanenti è calcolata conforme- mente all’articolo 11 LIPG. 2 Per le persone che prestano servizio civile il cui periodo d’impiego è iniziato nel 2003 e termina nel 2004, l’indennità giornaliera di base a partire dal 104° giorno di servizio è calcolata conformemente all’articolo 11 LIPG. 3 Alle persone che prestano servizio civile che non adempiono le condizioni secondo i capoversi 1 e 2 si applica l’articolo 13a lettera a.
III
1 Le Appendici 1 e 2 sono sostituite dalla versione qui annessa.
2 All’ordinanza è aggiunta la nuova Appendice 2a.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:
11 RU 2003 ...
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice 1 (art. 9 cpv. 1 e 3)
Numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego
Numero di collaboratori Numero massimo di persone Numero di collaboratori Numero massimo di persone di un istituto d’impiego che prestano servizio civile di un istituto d’impiego che prestano servizio civile
Fino a Al massimo Fino a Al massimo
1 1 609 16 24 2 689 17 34 3 769 18 45 4 859 19 69 5 949 20 94 6 1039 21 129 7 1139 22 164 8 1239 23 204 9 1349 24 249 10 1459 25 299 11 1579 26 349 12 1699 27 409 13 1829 28 469 14 1959 29 539 15 2099 30
Negli istituti con più di 50 collaboratori, il numero massimo di persone che prestano servizio civile è inoltre determinato per ciascun settore dell’istituto d’impiego. In tale contesto si applicano le regole valide per l’istituto d’impiego come insieme.
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Ordinanza sul servizio civile RU 2003
Appendice 2 (art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 2)
Computo dei giorni non lavorativi (art. 53 cpv. 3) e dei giorni d’assenza dovuta a malattia o infortunio (art. 54 cpv. 2)
1. Totale dei giorni da effettuare Giorni non lavorativi computabili (art. 53 cpv. 3): (durata complessiva o residua):
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 12 2 13 2 14 3 15 3 16 3 17 3 18 4 19 4 20 4 21 5 22 5 23 5 24 5 25 6 26 6
2. Durata del periodo d’impiego Giorni d’assenza computabili
(in giorni): (art. 54 cpv. 2):
1– 3 1 4– 8 2 9–14 3 15–21 4 22–29 5
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Ordinanza sul servizio civile RU 2003
Appendice 2a (art. 95 cpv. 1 e 2)
Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo
Categoria Salario lordo paragonabile, Tributo in % Importo giornaliero Importo mensile in franchi svizzeri in franchi svizzeri* in franchi svizzeri
1 da 0 a 2499.– 8.00 240.00
2 da 2500.– a 2999.– 12 10.00 300.00
3 da 3000.– a 3499.– 12 12.00 360.00
4 da 3500.– a 3999.– 13 15.15 454.50
5 da 4000.– a 4499.– 15 20.00 600.00
6 da 4500.– a 4999.– 17 25.50 765.00
7 da 5000.– a 5499.– 19 31.65 949.50
8 da 5500.– a 5999.– 21 38.50 1155.00
9 da 6000.– a 6499.– 23 46.00 1380.00
10 da 6500.– a 6999.– 25 54.10 1623.00
11 da 7000.– a 7499.– 25 58.25 1747.50
12 da 7500.– a 7999.– 25 62.50 1875.00
13 da 8000.– a 8499.– 25 66.65 1999.50
* Il tributo per giorno di servizio è calcolato moltiplicando il salario lordo mensile paragona- bile per la percentuale del tributo e dividendo il prodotto per 30 giorni
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