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AS 2004 3295

Scambio di note tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la collaborazione nel settore della sorveglianza del traffico transfrontaliero delle telecomunicazioni

Traduzione1

Scambio di note del 27 ottobre 2003 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la collaborazione nel settore della sorveglianza del traffico transfrontaliero delle telecomunicazioni

Entrato in vigore il 27 ottobre 2003

Dipartimento federale Berna, 27 ottobre 2003 degli affari esteri

All’Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Am- basciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 27 ottobre 2003, del seguente tenore:

«L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e – riferendosi alla proficua collaborazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e ai colloqui bilaterali degli esperti relativi a una collaborazione nel settore della sorveglianza del traffico transfrontaliero delle tele- comunicazioni – ha l’onore di proporgli di concludere un Accordo tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Consiglio federale svizzero nel settore della sorve- glianza del traffico transfrontaliero delle telecomunicazioni:

1. Sorveglianza delle telecomunicazioni

a. Nel caso in cui una delle parti contraenti sia sollecitata urgentemente, mediante una domanda di assistenza giudiziaria, a sorvegliare il traffico delle telecomunicazioni sulla rete mobile, è possibile usufruire del servizio

24 ore su 24 della parte sollecitata per instaurare un contatto telefonico. Il

servizio 24 ore su 24 è responsabile di predisporre e coordinare le misure giuridiche e tecniche che consentono di applicare, il più rapidamente possibile, la misura richiesta nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. b. I collegamenti mobili da sorvegliare sono messi a disposizione della parte richiedente mediante un collegamento diretto.

RS 0.780.151.41

1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 3295).

2003-2074 3295

Sorveglianza del traffico transfrontaliero delle telecomunicazioni. RU 2004 Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

c. È considerato servizio 24 ore su 24 ai sensi del presente Accordo per la Svizzera il servizio di picchetto dell’Ufficio federale di giustizia e per il Principato del Liechtenstein il servizio di picchetto della Landespolizei.

2. Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione

La Landespolizei del Principato del Liechtenstein può ottenere informazioni su collegamenti di telecomunicazione (identificazione di titolari di linee telefoniche) presentando domanda alla centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia senza ricorrere all’assistenza giudiziaria.

3. Ricerche urgenti

Le parti contraenti, nei casi in cui l’integrità fisica di persone sia direttamente mi- nacciata, possono presentare una domanda di informazioni che consentano di loca- lizzare la persona in pericolo grazie alla sua cellula di radiotelefonia mobile. In Svizzera le domande di informazione vanno indirizzate al Servizio per compiti speciali e nel Principato del Liechtenstein alla Landespolizei.

4. Costi

I costi delle misure previste ai sensi del presente Accordo sono a carico della parte richiedente.

5. Durata di validità e denuncia

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata e può essere denunciato da ognuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi. Se il Consiglio federale svizzero approva quanto precede, la presente nota e la nota di risposta della Svizzera costituiscono un Accordo tra i due Governi. Il presente Accordo entra il vigore il 27 ottobre 2003. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considera- zione.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’approvazione di quanto precede da parte del Con- siglio federale svizzero. La nota dell’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e la presente risposta costituiscono un Accordo tra i due Governi che entra in vigore il 27 ottobre 2003.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta conside- razione.

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