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AS 2004 3533

Ordinanza dell'UFAG concernente i Paesi esentati dall'obbligo di dichiarazione in virtù dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenco dei Paesi ODAgr)

Ordinanza dell’UFAG concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenco dei Paesi ODAgr)

Modifica del 1° luglio 2004

L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG del 2 dicembre 20031 concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole è modificata secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

1° luglio 2004 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

1 RS 916.511

2004-1306 3533

Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza RU 2004 sulle dichiarazioni agricole. O dell’UFAG

Allegato 1 (art. 2)

Paese Base legale Categoria di animali Divieto equiparabile per … Argentina Risoluzione N. 447/2004 Bovini, equini, ovini, Ormoni caprini, suini, pollame domestico, conigli domestici, selvaggina da allevamento biungulata

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