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AS 2004 3621

Accordo quadro tra la Coalition Provisional Authority («CPA») che, secondo le leggi e gli usi di guerra nonché conformemente alle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente la Risoluzione 1483 (2003), costituisce il governo provvisorio dell'Iraq, la Trade Bank of Iraq («TBI»), istituita in virtù del regolamento n. 20 della CPA, e l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni («GRE»), che opera per conto della Confederazione svizzera (con all.)

Traduzione1

Accordo quadro tra la Coalition Provisional Authority («CPA») che, secondo le leggi e gli usi di guerra nonché conformemente alle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente la Risoluzione

1483 (2003), costituisce il governo provvisorio dell’Iraq, la Trade Bank

of Iraq («TBI»), istituita in virtù del regolamento n. 20 della CPA, e l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni («GRE»), che opera per conto della Confederazione svizzera

Concluso a Roma il 5 dicembre 2003 Entrato in vigore il 5 dicembre 2003

Preambolo considerato che la CPA e la TBI intendono favorire l’importazione di beni e servizi in Iraq da parte di acquirenti pubblici e privati, considerato che la GRE intende promuovere il finanziamento delle esportazioni di alcuni beni e servizi svizzeri verso l’Iraq emettendo polizze assicurative a breve ter- mine sui crediti all’esportazione in relazione a lettere di credito emesse da e per con- to della TBI, considerato che la CPA intende sostenere il rimborso di determinati obblighi in favore di esportatori o di banche svizzere che beneficiano di una copertura della GRE in relazione alle suddette lettere di credito, considerato che il Development Fund for Iraq («DFI») è stato istituito secondo la Risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con gli introiti derivanti dalla vendita del petrolio e di altri prodotti petroliferi iracheni e che le risorse del DFI devono essere stanziate secondo le istruzioni della CPA, previa consultazione dell’amministrazione irachena ad interim, per finanziare la ricostru- zione e lo sviluppo del Paese, le Parti contraenti, in uno spirito di cooperazione reciproca e con l’obiettivo di promuovere interessi economici comuni, hanno convenuto quanto segue:

1. Assicurazione dei crediti all’esportazione

(a) La GRE può, all’occorrenza, emettere polizze assicurative a breve termine sui crediti all’esportazione (ognuna di esse definita «polizza») concernenti (i) una o più lettere di credito irrevocabili (ognuna di esse definita «lettera di credito») emesse dalla TBI e confermate da una banca autorizzata («banca confermante»), oppure (ii) uno o più impegni di pagamento (ognuno di essi definito «impegno di pagamento»)

RS 0.946.114.32

1 Dal testo originale inglese.

2004-0199 3621

Assicurazione dei crediti all’esportazione. Accordo quadro con l’Iraq RU 2004

emessi dalla TBI in relazione ad una lettera di credito aperta da una banca autorizza- ta («banca emittente») per conto della TBI. (b) Conformemente al diritto in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni e alla prassi in vigore, la richiesta per una polizza deve essere sottoposta alla GRE dal- l’esportatore svizzero. Su istruzione dell’esportatore e previa approvazione della Commissione della GRE, la polizza può essere ceduta alla banca confermante o emittente. La decisione di concedere la garanzia è a totale discrezione della GRE. La GRE garantisce il pagamento alla banca confermante o banca emittente fino a concorrenza del novantacinque per cento (95 %) dell’ammontare di capitale di ogni lettera di credito o impegno di pagamento, a seconda dei casi, al quale si aggiungono gli interessi documentati maturati dalla data di inadempienza alla data del paga- mento della spettanza (ma, in ogni caso, non più di 180 giorni) (la somma dell’am- montare di capitale e degli interessi è definita qui di seguito «importo garantito»), secondo quanto previsto dalle clausole e dalle condizioni della polizza applicabile.

2. Procedura d’autorizzazione

Per attestare la propria approvazione ad ogni acquisto che sarà finanziato in virtù del presente Accordo, la CPA e la TBI rilasciano un’autorizzazione all’acquisto nella forma dell’allegato A («autorizzazione all’acquisto»); il rilascio di una simile auto- rizzazione costituisce una condizione di utilizzo nel quadro delle lettere di credito emesse dalla o per conto della TBI.

3. Adeguatezza dei fondi

(a) La CPA si impegna a (i) garantire che gli obblighi non eccedano l’importo di base per ognuno dei periodi successivi di 180 e 360 giorni; (ii) calcolare gli obblighi contratti e l’importo di base almeno una volta al mese; e (iii) trasmettere alla GRE e alla TBI l’esito di tali calcoli entro e non oltre il quinto (5°) giorno di ogni mese (comprese (x) le indicazioni dettagliate e congrue in merito al volume delle esporta- zioni di petrolio previsto ogni mese e in merito agli indici futures utilizzati per calcolare i prezzi del petrolio, e (y) un documento che attesti l’osservanza di quanto stabilito al punto (i) di cui sopra). Ai fini del presente Accordo, per «obblighi» si intende l’importo, ad una qualsiasi data di determinazione, pari alla somma di tutti gli obblighi o passività di qualsiasi istituzione (compresa, senza limitazioni, la TBI) che sono stati contratti e sono o possono divenire esigibili e pagabili utilizzando fondi del DFI nei periodi successivi di 180 o 360 giorni (ivi compresi, senza limita- zioni, le passività eventuali e tutti gli importi coperti dalle autorizzazioni all’acquisto in essere). Per «importo di base» si intende l’importo, ad una qualsiasi data di determinazione, pari alla somma (a) del novanta per cento (90 %) degli averi già depositati nel DFI, (b) del settantacinque per cento (75 %) di tutti gli importi che ragionevolmente si prevede saranno depositati presso il DFI nei 180 giorni successi- vi, e (c) nel caso in cui i calcoli riguardino i 360 giorni successivi, del cinquanta per cento (50%) di tutti gli importi che ragionevolmente si prevede saranno depositati presso il DFI nel corso del periodo compreso tra il 181° e il 360° giorno successivo.

Assicurazione dei crediti all’esportazione. Accordo quadro con l’Iraq RU 2004

(b) La CPA si impegna ad aprire e a gestire un sottoconto nel DFI al fine di stan- ziare e accumulare gli importi esigibili in virtù di qualsiasi lettera di credito emessa o impegno di pagamento sottoscritto, a seconda dei casi, dalla TBI. La CPA trasferi- sce nel suddetto sottoconto, entro e non oltre il quinto (5°) giorno di ogni mese, l’importo richiesto per ogni lettera di credito o impegno di pagamento in essere. Ai fini del presente Accordo, per «importo richiesto» si intende l’importo pari (i) all’ammontare di capitale della corrispondente lettera di credito o del corrispondente impegno di pagamento, diviso per (ii) il termine originario (espresso in numero di mesi) di tale lettera di credito o impegno di pagamento.

4. Requisiti per l’ammissione al beneficio di garanzia

– La polizza è concessa soltanto alle imprese stabilite in Svizzera e iscritte nel registro di commercio svizzero. – Le forniture devono essere d’origine svizzera o contenere un’adeguata quota svizzera di valore aggiunto. – Le disposizioni della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni e della relativa ordinanza così come i principi commerciali generali della GRE devono essere rispettati.

5. Termini di pagamento

Il termine di pagamento di una lettera di credito o di un impegno di pagamento, a seconda dei casi, non deve essere superiore ai centottanta (180) giorni, fatta eccezio- ne per gli acquisti di beni agricoli e fertilizzanti all’ingrosso e di beni strumentali, per i quali il termine può essere esteso fino a trecentosessanta (360) giorni.

6. Obbligo di rimborso della CPA

(a) Nel caso in cui (i) un esportatore non sia in grado di adempiere un contratto di esportazione coperto da una polizza prima della spedizione a causa dell’annulla- mento del contratto di esportazione da parte di un acquirente pubblico indicato nel contratto di esportazione o da parte della CPA, oppure (ii) la TBI non rimborsi o non effettui il pagamento a una banca confermante o banca emittente, a seconda dei casi, conformemente a quanto stabilito nelle clausole e nelle condizioni di una lettera di credito o impegno di pagamento coperto da una polizza e la GRE paghi una spettan- za in riferimento a ciò, la CPA si impegna a rimborsare alla GRE, con i fondi del DFI, l’importo garantito pagato per la spettanza. Nel caso (a)(i) di cui sopra, le Parti contraenti convengono che l’indennità massima che la CPA deve pagare con i fondi del DFI per le spettanze di prespedizione va calcolata conformemente all’allegato B del presente Accordo. Le parti dichiarano e convengono che (i) le spettanze dovute e non ancora pagate nei confronti del DFI (compresi i pagamenti effettuati nell’ambito del presente Accordo o di accordi simili con altre istituzioni) devono essere liquidate in modo proporzionale, pro rata e (ii) l’obbligo di rimborso della CPA secondo il

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presente Accordo deve essere limitato ai fondi disponibili nel DFI accumulati ai sensi della Risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di volta in volta, e la GRE non può ricorrere in nessun caso ad altri averi della CPA per supplire a un’insufficienza del DFI. (b) All’atto del pagamento di qualsiasi spettanza relativa a una polizza da parte della GRE, quest’ultima ne invia notifica alla CPA con copia scritta alla TBI e richiede il rimborso del corrispondente importo. La richiesta di rimborso include (i) il numero della lettera di credito; (ii) l’importo garantito versato per la spettanza; (iii) l’identità dell’acquirente e la descrizione dei beni e/o servizi finanziati; (iv) una copia dei documenti necessari per l’utilizzo (compresa l’autorizzazione all’acqui- sto); e (v) qualsiasi altra informazione che può ragionevolmente essere richiesta dalla CPA. Alla ricezione della richiesta di rimborso debitamente completata, la CPA versa alla GRE, entro 30 giorni, l’importo garantito attingendo ai fondi imme- diatamente disponibili, senza eccezione di compensazione né domanda riconvenzio- nale. (c) Tutti i pagamenti a destinazione della GRE in virtù del presente Accordo devono essere effettuati nella valuta originale della lettera di credito o in franchi svizzeri (CHF) a Banca Nazionale Svizzera, Berna (n. clearing 110) n. conto 001158-1530-5-030 a favore di F+RW/ERG n. sottoconto 11129.963.001

7. Trasferimento di competenze

La CPA notifica alla GRE, con un preavviso di almeno 90 giorni, la sua rinuncia alla gestione degli stanziamenti del DFI ai sensi del paragrafo 13 della Risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il trasferimento di tale ge- stione al governo iracheno. Nel caso in cui la CPA decida di rinunciare alla gestione degli stanziamenti del DFI, essa si impegna (a) a garantire che, prima della scadenza dei suddetti novanta giorni, alla TBI sia assegnata una somma di fondi del DFI sufficiente per poter coprire tutti gli importi relativi alle lettere di credito o agli impegni di pagamento in essere e (b) a intraprendere le azioni che possono essere ragionevolmente richieste dalla GRE per assicurare gli obblighi di rimborso della TBI derivanti dalle lettere di credito o dagli impegni di pagamento.

8. Consultazione

La CPA, la TBI e la GRE esaminano su base periodica l’attività definita nel presente Accordo e si consultano per quanto concerne l’impiego e l’adempimento di quanto in esso stabilito.

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9. Notifiche

Tutte le notifiche e altre comunicazioni relative al presente Accordo devono essere eseguite per iscritto, in inglese, e inviate all’attenzione della persona indicata qui di seguito; esse acquistano efficacia all’atto della ricezione. (a) TBI: Trade Bank of Iraq Building c/o Central Bank of Iraq al-Rasheed Street Baghdad, Iraq Attention: Hussein al-Uzri, President (b) CPA: OCPA HQ Ministry of Finance APO AE 09335 Attention: Marek Belka, Director of Economic Policy

(c) GRE: Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8

8032 Zurigo

Svizzera e-mail: office@swiss-erg.com fax: ++41 1 384 47 87

10. Autorizzazione di legge

Sia la CPA sia la TBI dichiarano (a) di possedere l’autorità necessaria per sottoscri- vere e concludere il presente Accordo nonché per adempiere i relativi obblighi se- condo quanto in esso stabilito, e (b) di aver debitamente autorizzato, sottoscritto e concluso il presente Accordo, che costituisce un accordo legale, valido e vincolante, rispettivamente per la CPA e la TBI.

11. Modifiche, deroghe

Il presente Accordo non può essere emendato o modificato senza previo consenso scritto delle Parti contraenti e non è consentito derogare a nessuna delle disposizioni contrattuali senza il consenso scritto della Parte ad esse vincolata. In nessun caso il mancato o ritardato adempimento di una parte nel far valere qualsiasi diritto del presente Accordo può avere l’effetto di una deroga o pregiudicare uno di questi diritti.

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12. Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti con preavviso scritto di trenta (30) giorni alle altre Parti, a condi- zione che la risoluzione del presente Accordo non abbia alcun effetto sui diritti o sugli obblighi di nessuna delle Parti, compresi senza limitazioni, gli obblighi di pagamento della CPA nei confronti della GRE relativi ad una lettera di credito o impegno di pagamento assicurato dalla GRE prima della data di risoluzione. In fede di che, le Parti contraenti hanno sottoscritto e concluso il presente Accordo in data indicata in calce,

Coalition Provisional Authority: Marek Belka Director of Economic Policy, CPA

Trade Bank of Iraq: Hussein al-Uzri President, Trade Bank of Iraq

Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni: Peter W. Silberschmidt Direttore, GRE

Assicurazione dei crediti all’esportazione. Accordo quadro con l’Iraq RU 2004

Allegato A

, 200

Autorizzazione all’acquisto

[Nome dell’esportatore] [Indirizzo dell’esportatore]

Oggetto: Accordo quadro sulle assicurazioni a breve termine dei crediti all’espor- tazione

Conformemente alle clausole e alle condizioni dell’Accordo quadro del 5 dicembre 2003 concluso tra la Coalition Provisional Authority, la Trade Bank of Iraq e la GRE («Accordo quadro»), con la presente confermiamo che il finanziamento della transa- zione qui di seguito descritta può beneficiare di una copertura ai sensi dell’Accordo quadro. I termini utilizzati ma non definiti vanno intesi secondo il significato espres- so nell’Accordo quadro. Con la presente certifichiamo che in data della presente autorizzazione all’acquisto, gli obblighi (compresi gli obblighi di pagamento derivati dalla presente autoriz- zazione) non superano l’importo di base per ognuno dei periodi successivi di 180 e

360 giorni.

Esportatore: Acquirente: Importo: Termine di pagamento: Beni/servizi: [Ordine di Acquisto/numero di fattura] banca emittente:2 banca confermante:3

Distinti saluti [Coalition Provisional Authority] [Trade Bank of Iraq] Per la CPA: Per la TBI:

2 Da specificare soltanto se una banca autorizzata emette una lettera di credito per conto della TBI. 3 Da specificare soltanto se la TBI emette una lettera di credito che deve essere confermata da una banca autorizzata.

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Allegato B

Calcolo dell’indennità di prespedizione

1. Importo d’indennità

L’importo d’indennità che la GRE è tenuta a versare deve corrispondere all’am- montare della perdita (secondo quanto definito nel paragrafo 2 qui di seguito) molti- plicato per il coefficiente d’indennità applicabile, ma non può eccedere l’importo assicurato. Il coefficiente d’indennità è pari al 95 % (0,95) per i rischi politici e all’80 % (0,80) per i rischi commerciali.

2. Calcolo dell’ammontare della perdita

L’ammontare della perdita ai fini del calcolo dell’importo d’indennità che deve essere versato dalla GRE è il prezzo FOB della merce che non può essere spedita, al netto della somma degli importi da A a F seguenti.

Ammontare della perdita = il prezzo FOB della merce che non può essere spedita – (meno) la somma degli importi da A a F

A. Prezzo di realizzo Il prezzo di realizzo è l’importo che l’assicurato ha ottenuto o otterrà in caso di liquidazione della merce che non può essere spedita, al netto delle spese supple- mentari che sono o saranno necessarie per tale liquidazione. Nel caso in cui l’assi- curato non sia in grado di liquidare la merce, l’importo deve essere valutato due mesi dopo la data in cui la spedizione di tale merce è stata dichiarata impossibile, al netto delle spese, purché contenute, necessarie all’immagazzinamento della merce durante i due mesi. Le spese supplementari necessarie alla liquidazione compren- dono: 1) il costo di immagazzinamento; 2) il costo di lavorazione e di riorganizzazione; 3) le spese di reimballaggio o di imballaggio; 4) le spese di nolo; 5) qualsiasi altra spesa di vario genere per la spedizione; e 6) i premi assicurativi.

B. Indennizzo L’importo che è stato versato o che verrà versato all’assicurato in seguito alle misure prese dallo stesso per prevenire o limitare ognuna di queste perdite, per esempio le richieste di risarcimento danni, al netto delle spese contenute che sono state o saran- no sostenute per l’adozione di tali misure.

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C. Costi di acquisto cancellati L’importo dei contratti nazionali cancellati per la fornitura delle merci d’espor- tazione dichiarate dall’assicurato, al netto di qualsiasi spesa sostenuta dall’assicu- rato, a causa della cancellazione, che è stata o sarà pagata dall’assicurato ai fornitori nazionali, compresi i risarcimenti per la cancellazione o i danni.

D. Spese evitate L’importo che l’assicurato non è più tenuto a versare in seguito alla cancellazione della spedizione della merce, come il premio dell’assicurazione marittima, il nolo per la traversata oceanica o la provvigione d’agenzia, al netto delle spese sostenute dall’assicurato a causa della cancellazione, che ha già pagato o che pagherà agli assicuratori marittimi, agli spedizionieri o per le provvigioni d’agenzia, compresi i risarcimenti per la cancellazione o i danni.

E. Aspettative di profitto L’importo del profitto previsto che l’assicurato avrebbe ottenuto se il contratto d’esportazione per la merce fosse stato adempiuto.

F. Inadempimento dell’assicurato L’importo di qualsiasi perdita dovuta all’inadempimento delle disposizioni della GRE da parte dell’assicurato.

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