AS 2004 3731
Accordo interinale tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese
Traduzione1
Accordo interinale relativo al commercio dei prodotti agricoli tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese
Concluso a Loèche-les-Bains il 30 novembre 1998 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19992 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1999 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1999
Preambolo
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (in seguito «Stati dell’AELS») e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese (in seguito «Autorità palestinese»),
1. Considerata l’importanza dei legami che uniscono gli Stati dell’AELS e
l’Autorità palestinese, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Ginevra nel dicembre 1996, nonché la volontà comune delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli,
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d’inte-
grazione economica del Bacino euro-mediterraneo e pronti a collaborare nella ricer- ca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo, 3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e sulle libertà fondamentali, e richiamati i principi dello Statuto delle Nazioni Unite,
4. Considerata l’importanza del processo di pace in Medio Oriente, che deve con-
durre a una soluzione permanente fondata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, 5. Consapevoli dei diritti e degli obblighi contenuti negli accordi internazionali da essi firmati, nonché dell’importanza degli Accordi di Oslo, 6. Desiderosi di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché di approfondire la cooperazione commerciale ed economica nei settori di interesse comune, fondata sulla parità, sulla reciproca utilità, sulla non-discriminazione e sul diritto internazionale pubblico,
RS 0.632.316.251
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2004 3729
2003-2231 3731
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7. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale
del commercio (OMC), nonché il loro impegno ad osservare i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo che istituisce l’OMC3, compresi i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e richiamato l’obiettivo dell’Autorità palestine- se di divenire membro dell’OMC, 8. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema multilaterale di scambi e a orientare le loro relazioni commerciali verso il libero scambio, conformemente ai principi dell’OMC, 9. Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, 10. Risoluti ad applicare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteg- gere l’ambiente e ad assicurare un’utilizzazione ottimale delle risorse naturali in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, 11. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione di una zona allargata e armoniosa di libero scambio tra i Paesi europei e del Bacino mediterrane- o, fornendo un importante contributo all’integrazione euro-mediterranea, 12. Consapevoli delle differenze economiche e sociali che esistono tra le Parti e della necessità di intensificare gli sforzi correnti intesi a promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, 13. Disposti ad esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazio- ni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo, e tenuto conto delle rispettive competenze, 14. Convinti che il presente Accordo offre una sede adatta per lo scambio di infor- mazioni e vedute sullo sviluppo economico, il commercio e questioni connesse, 15. Convinti inoltre che il presente accordo creerà le condizioni favorevoli alle loro relazioni bilaterali e multilaterali in campo economico, specie in materia di commer- cio e investimenti,
16. Riconosciuto che il presente accordo e la sua applicazione dovranno essere
riesaminati alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e del processo di pace in Medio Oriente, 17. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo interinale (in seguito denominato «Accordo»):
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese instaurano una zona di libero scam- bio in sintonia con le disposizioni del presente Accordo.
3 RS 0.632.20
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2. Il presente Accordo, che si fonda sulle relazioni commerciali fra economie di
mercato, come pure sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di: a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese e, in tal modo, di favorire sia negli Stati dell’AELS, sia in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza la crescita economica, il miglioramento delle condizioni di vita e dell’occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria; b) garantire agli scambi tra gli Stati parte al presente Accordo eque condizioni di concorrenza, agevolare gli scambi tra i rispettivi territori e di non erigere ostacoli agli scambi con altri partner commerciali, c) contribuire in tal modo all’integrazione economica euro-mediterranea, allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale mediante l’abbattimento degli ostacoli agli scambi.
Art. 2 Campo d’applicazione L’Accordo si applica: a) ai prodotti considerati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci4, eccettuati i prodotti elencati nell’allegato I5; b) ai prodotti menzionati nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo; c) al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell’allegato II, originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania o della Striscia di Gaza.
Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa.
2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i
controlli periodici da parte del Comitato misto nonché gli accordi di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione efficace e armoniosa dei disposti degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), 5 (Dazi fiscali), 6 (Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti), 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetti equivalenti), 12 (Imposizioni e disciplinamenti interni) e 21 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del Protocollo B e a ridurre per quanto possibile le forma-
4 RS 0.632.11 5 Gli allegati e i protocolli, ad eccezione del protocollo B, non sono pubblicati nella RU. Essi sono ottenibili presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
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lità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti. 3. Sulla base dei controlli menzionati al numero 2, gli Stati parte al presente Accor- do decidono i provvedimenti da adottare nel caso specifico.
Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti
1. Nessun nuovo dazio d’importazione e nessun gravame con effetto equivalente
dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro.
2. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e l’Autorità
palestinese aboliranno, per i prodotti originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente.
Art. 5 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalen- ti) si applicano anche ai dazi fiscali.
Art. 6 Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti
1. Nessun nuovo dazio d’esportazione e nessun gravame con effetto equivalente
dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro.
2. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e l’Autorità
palestinese aboliranno, per i prodotti originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tutti i dazi d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.
Art. 7 Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente 1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro.
2. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e l’Autorità
palestinese aboliranno le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esporta- zioni nonché i provvedimenti con effetto equivalente.
Art. 8 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni delle importazioni, esporta- zioni o transiti di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubbli- co, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori
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nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, sempreché tali provvedimenti si accompagnino a restrizioni della produzione o del consumo interni. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione camuffata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.
Art. 9 Monopoli di Stato
1. Gli Stati dell’AELS opereranno affinché tutti i monopoli di Stato a carattere
commerciale, fatte salve le deroghe previste dal Protocollo C, siano strutturati in modo da escludere, nelle condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazio- ne dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS, da un lato, e la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altro. L’approvvigionamento e la commercializzazione di tali prodotti avviene alle correnti condizioni di mercato. 2. Entro il 31 dicembre 2001 al più tardi, l’Autorità palestinese strutturerà gradual- mente tutti i monopoli di Stato con carattere commerciale in modo da escludere, nelle condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, da un lato, e i cittadini degli Stati dell’AELS, dall’altro. Il Comitato misto sarà informato sui provvedimenti adottati al fine di raggiungere tali obiettivi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano sensibilmente, in modo diretto o indiretto, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti dispo- sizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.
Art. 10 Regolamenti tecnici Gli Stati parte al presente Accordo discuteranno, in seno al Comitato misto, sulle modalità con cui instaurare una cooperazione più stretta allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Tale cooperazione deve avvenire a livello di discipli- namenti tecnici, di standard e delle valutazioni di conformità.
Art. 11 Scambio di prodotti agricoli 1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, in osservanza alle rispettive politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli. 2. Per raggiungere tale obiettivo, tra i singoli Stati dell’AELS e l’Autorità palestine- se è stato stipulato un accordo bilaterale che prevede misure adeguate a facilitare gli scambi di prodotti agricoli. 3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accor- do applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano di adotta- re nuovi provvedimenti tali da ostacolare inopportunamente gli scambi.
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Art. 12 Imposizioni e disciplinamenti interni 1. Gli Stati parte al presente Accordo s’impegnano ad applicare tutte le imposizioni interne, nonché altri gravami e disciplinamenti, in conformità con l’articolo III dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi pertinenti dell’OMC. 2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni delle imposizioni interne di entità superiore all’importo che li ha gravati direttamente o indirettamente.
Art. 13 Pagamenti e trasferimenti 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Cisgiorda- nia o la Striscia di Gaza, nonché il trasferimento di tali pagamenti verso il territorio dello Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore non sono sottopo- sti a restrizione alcuna.
2. Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi restrizione cambiaria o
amministrativa riguardo alla concessione, al rimborso o all’accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente. 3. Sui trasferimenti relativi a investimenti, in particolare al rimpatrio di capitali investiti o reinvestiti compresi i relativi utili, non è applicata alcuna restrizione.
Art. 14 Mercati pubblici 1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi, fondandosi sui principi della non discriminazione e della reciprocità, parte integrante degli obiettivi dell’Accordo.
2. A tal fine, gli Stati parte al presente Accordo cooperano in seno al Comitato
misto.
Art. 15 Protezione della proprietà intellettuale 1. Gli Stati parte al presente Accordo assicurano una protezione adeguata ed effica- ce dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, conformemente ai maggiori standard internazionali. Adottano provvedimenti adeguati ed effettivi per tutelare tali diritti da ogni violazione, in particolare la contraffazione e la pirateria. 2. Gli Stati parte al presente Accordo coopereranno in materia di proprietà intellet- tuale conformemente all’articolo 26 (Assistenza tecnica) del presente Accordo. 3. Gli Stati parte verificano regolarmente l’appicazione del presente articolo. In caso di problemi attinenti ai diritti della proprietà intellettuale che pregiudicano gli scambi, su richiesta di uno Stato parte sono indette senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti.
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Art. 16 Regole di concorrenza tra imprese
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni d’associazione di imprese e tut- te le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o riescono ad ostaco- lare, ridurre o falsare la libera concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie imprese di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale dei territori degli Stati parte al presente Accordo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle imprese pub- bliche e delle imprese alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, sempreché l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti d’ordine pubblico loro attri- buiti. 3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Proce- dure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 17 Aiuti governativi 1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prele- vata su risorse statali che distorce o minaccia di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci è incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo se ostacola gli scambi commerciali tra uno Stato dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza. 2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’allegato III. Gli Stati parte riconoscono all’Autorità palestinese il diritto di ricorrere agli aiuti pubblici alle imprese fino al 31 dicembre 2001, se essi costituiscono un mezzo per risolvere problemi specifici legati allo sviluppo. 3. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell’allegato IV. 4. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 18 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Cisgiordania o la Striscia di Gaza pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, oppure qualora l’Autorità palestinese constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno
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Stato dell’AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali prati- che adeguati provvedimenti, conformemente all’Accordo che disciplina l’applica- zione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19946, secondo le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 19 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in propor- zioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente in concorrenza nel territorio dello Stato importatore parte al presente Accor- do, o b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali da cau- sare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, lo Stato parte interessato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 20 Adeguamenti strutturali 1. In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), l’Autorità palestinese può adottare temporaneamente provvedimenti straordinari sotto forma di aumento dei dazi doganali oppure, qualora questo non fosse realizzabile o inefficace, sotto forma di tasse per adeguamenti strutturali sui prodotti elencati nell’allegato V. 2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che si applicano ai prodotti dell’allegato V, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono essere adottati soltanto se favoriscono industrie nascenti o promuovono alcuni settori oggetto di ristrutturazioni, o confron- tati con gravi difficoltà che sono all’origine, in particolare, di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti in seguito a questi provvedimenti e applicabili, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ai prodotti in provenienza da Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglo- bare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Essi non devono superare i dazi riscossi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sulle importazioni di merci analoghe provenienti da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, quali sono stati definiti all’articolo 2 a), realiz- zate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.
4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo di cinque anni al massimo,
sempreché il Comitato misto non accordi un periodo più lungo.
6 RS 0.632.20, Allegato 1A.8
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5. L’Autorità palestinese informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell’AELS, si avvieranno consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando l’Autorità palestinese adotterà tali provvedimenti, comunicherà al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali o delle tasse per adeguamenti strutturali introdotti in virtù del presente articolo. Lo scadenzario dovrà prevedere l’abolizione progressiva di detti dazi doganali o tasse per adeguamenti strutturali agli stessi tassi annui al più tardi tre anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto potrà fissare un calendario diverso.
Art. 21 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione dei disposti degli articoli 6 (Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti) e 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle espor- tazioni e provvedimenti con effetti equivalenti) renda possibile: a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato espor- tatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quan- titative all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore parte al presente Accordo, o minacci una simile penuria, e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo potrà adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e saranno soppressi non appena le circostanze non ne giustificano più il mantenimento.
Art. 22 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
1. Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a non adottare provvedimenti
restrittivi al fine di equilibrare la propria bilancia dei pagamenti.
2. Qualora uno degli Stati parte al presente Accordo sia confrontato o rischi di
essere confrontato entro breve termine con gravi difficoltà nella bilancia dei paga- menti, potrà adottare secondo le condizioni previste dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e dall’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti7 dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 provvedimenti restrittivi per gli scambi, purché siano di durata limitata, non discriminatori e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione di bilancia dei pagamenti. Sarà concessa priorità ai provvedimenti basati sui prezzi, i quali saranno progressivamente allentati in funzione del miglioramento della bilan- cia dei pagamenti e revocati non appena la situazione non ne giustificherà più il loro mantenimento. Lo Stato parte interessato informerà senza indugio gli altri Stati parte
7 RS 0.632.20, Allegato 1A.1c
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al presente Accordo nonché il Comitato misto, se possibile prima d’introdurre i provvedimenti, comunicando loro lo scadenzario per la relativa soppressione. Il Comitato misto verificherà su richiesta di un altro Stato parte al presente Accordo la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Art. 23 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia, enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consulta- zioni dirette. Ne informano gli altri Stati parte. 2. Senza pregiudizio dei disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo avranno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutualmente accettabile.
3. a) In riferimento agli articoli 16 (Regole di concorrenza tra imprese) e 17
(Aiuti governativi), gli Stati parte interessati offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, se del caso, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non giunga ad un accordo alla fine delle consultazioni o trenta giorni dopo il deposito della domanda di consultazione, gli Stati parte interessati potranno adottare ade- guati provvedimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica in questione. b) In riferimento agli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esaminerà la pratica o la situazione e potrà prendere le deci- sioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte inte- ressato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifi- ca del caso al Comitato misto, lo Stato parte interessato potrà adottare i provvedimenti atti a rimediare alla situazione. c) In riferimento all’articolo 30 (Adempimento degli obblighi), lo Stato parte interessato fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione mu- tualmente accettabile. Se il Comitato misto non giunge ad alcuna soluzione o se dalla data della notifica del caso sono trascorsi tre mesi, lo Stato parte in- teressato può adottare adeguati provvedimenti. 4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati parte al presente Accordo e al Comitato misto. Quanto alla portata e alla durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provve- dimenti adottati dall’Autorità palestinese nei confronti di un atto o di un’omissione
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di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I prov- vedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione dell’Autorità palestinese posso- no essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione, eccetto quelli di cui agli articoli 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Rie- sportazione e penuria grave). 5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità d’alleviamento o di sostituzione nei termini più brevi, oppure di soppressione qualora le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento. 6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte interessato potrà, nelle situazioni considerate negli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave) e qualora gli aiuti governativi producano effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra gli Stati parte, applicare immediatamente i provvedimenti cautelativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, avranno luogo consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo in seno al Comitato misto.
Art. 24 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; b) proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o realizzare politiche nazionali: i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempreché tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di arma- mento atomico o di altri ordigni esplosivi nucleari; o iii) in tempo di guerra o in un’altra situazione di grave tensione internazio- nale.
Art. 25 Servizi ed investimenti 1. Gli Stati parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente dei servizi e degli investimenti. Nell’ambito dei loro sforzi volti a sviluppare e ad approfondire progressivamente la loro cooperazione, si adoperano per promuovere ulteriormente gli investimenti e per raggiungere una liberalizzazione graduale nonché un’apertura reciproca dei mercati nel settore degli scambi di servizi.
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2. Gli Stati parte al presente Accordo discutono le modalità di tale cooperazione in seno al Comitato misto allo scopo di sviluppare e approfondire le loro relazioni in virtù del presente Accordo.
Art. 26 Assistenza tecnica Al fine di facilitare l’applicazione del presente Accordo, gli Stati parte concordano adeguate modalità di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità in materia di scambi commerciali. A tale scopo, coordinano i loro sforzi con le orga- nizzazioni internazionali competenti.
Art. 27 Comitato misto
1. L’esecuzione del presente Accordo sarà sorvegliata e gestita da un Comitato
misto.
2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si
scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell’ambito del Comi- tato misto. Quest’ultimo valuta costantemente la possibilità di ridurre ulteriormente gli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza. 3. Il Comitato misto ha facoltà di decidere nei casi previsti dal presente Accordo. Nei casi rimanenti può formulare raccomandazioni.
Art. 28 Procedure del Comitato misto
1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto
si riunisce regolarmente, ogni volta che lo reputa necessario. Ogni Stato parte all’Accordo può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto agisce di comune accordo.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al pre- sente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità con disposizio- ni costituzionali, la decisione stessa entrerà in vigore, se non menziona esplicitamen- te una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva. 4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
Art. 29 Procedura arbitrale 1. In caso di contenziosi tra gli Stati parte al presente Accordo concernenti l’inter- pretazione dei diritti e dei doveri delle Parti, che non hanno trovato soluzione entro un termine di sei mesi malgrado consultazioni o discussioni in seno al Comitato misto, ciascuna delle Parti interessate può avviare una procedura di arbitrato mediante notifica scritta all’altro Stato parte coinvolto nel contenzioso. Ogni Stato parte al presente Accordo riceve una copia di tale notifica.
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2. La composizione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati
nell’allegato VI. 3. Il tribunale arbitrale regola il contenzioso secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle norme e ai principi del diritto internazionale pub- blico. 4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e cogente per le Parti coinvolte nel contenzioso.
Art. 30 Adempimento degli obblighi 1. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombo- no loro in virtù dello stesso. 2. Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che l’Autorità palestinese, o viceversa, sia venuta meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, lo Stato parte interessato potrà adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste dall’articolo 23 (Procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 31 Allegati e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.
Art. 32 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato del- l’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali reciproche fra gli Stati dell’AELS, salvo disposizione contra- ria del presente Accordo. Ai sensi del presente Accordo, la definizione «Stati parte» si riferisce agli Stati dell’AELS e all’OLP quale rappresentante dell’Autorità pale- stinese, secondo le rispettive competenze.
Art. 33 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica, eccezion fatta per le disposizioni del Protocollo E, sul territorio degli Stati dell’AELS e sui territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Art. 34 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la costituzione di unioni doga- nali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempreché gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali.
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Art. 35 Emendamenti Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati dall’articolo 31 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazio- ne agli Stati parte al presente Accordo; entrano in vigore previa acccttazione e/o ratifica da parte di tutti gli Stati parte. Il testo degli emendamenti come pure gli strumenti d’accettazione o ratifica sono consegnati al Governo depositario.
Art. 36 Adesione 1. Qualsiasi Stato che diviene membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di ap- provare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L’adesione dev’essere negoziata tra lo Stato candidato all’adesione e gli Stati parte al presente Accordo. Lo strumento di adesione è consegnato al Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della sua adesione.
Art. 37 Clausola evolutiva Gli Stati parte esaminano il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e nel processo di pace in Medio Oriente allo scopo di raggiungere un Accordo definitivo. Essi possono inoltre incaricare il Comi- tato misto di valutare ed elaborare raccomandazioni in prospettiva di un ulteriore sviluppo e approfondimento della cooperazione nell’ambito del presente Accordo, come pure ai fini di una sua estensione a settori non coperti dallo stesso.
Art. 38 Ritiro e scadenza 1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di conse- gna della notifica al Governo depositario. 2. Se l’Autorità palestinese si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell’ultimo preavviso.
3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.
Art. 39 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1999 per gli Stati firmatari che a quella data avranno consegnato al Governo depositario il proprio strumento di ratifica, a condizione che l’Autorità palestinese abbia depositato il proprio strumento di ratifica. 2. Qualora uno Stato firmatario depositi il proprio strumento di ratifica dopo il 1° luglio 1999, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese
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successivo alla consegna dello strumento di ratifica, a condizione che, per quanto concerne l’Autorità palestinese, il presente Accordo entri in vigore al più tardi lo stesso giorno. 3. Già all’atto della firma dell’Accordo, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che, nel corso di una fase iniziale, applicherà l’Accordo in modo provvisorio se quest’ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° luglio 1999. Per uno Stato dell’AELS l’applicazione provvisoria dell’Accordo è possibile soltanto se esso è entrato in vigore per l’Autorità palestinese, o se quest’ultima lo applica a titolo provvisorio.
Art. 40 Governo depositario Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito: il deposito di ogni strumento di ratifica o di applicazione temporanea, di adesione, nonché di accetta- zione degli emendamenti di cui all’articolo 35, come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e di ogni suo emendamento conformemente alla procedura stabili- ta dall’articolo 35 (Emendamenti), la sua scadenza e ogni ritiro dall’Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Loèche-les-Bains, il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmet- terà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme)
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Traduzione8
Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Titolo I: Disposizioni di carattere generale Articolo 1 Definizioni
Titolo II: Definizione della nozione di «Prodotti originari» Articolo 2 Criterio d’origine Articolo 3 Cumulo bilaterale dell’origine Articolo 4 (Il presente Protocollo non contiene l’articolo 4) Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unità da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri
Titolo III: Requisiti territoriali Articolo 12 Principio della territorialità Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni
Titolo IV: Restituzione o esenzione Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
Titolo V: Prova dell’origine Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 22 Esportatore autorizzato
8 Dal testo originale inglese.
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Articolo 23 Validità della prova dell’origine Articolo 24 Presentazione della prova dell’origine Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 26 Esonero dalla prova dell’origine Articolo 27 Documenti giustificativi Articolo 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi Articolo 29 Discordanze ed errori formali Articolo 30 Importi espressi in unità di conto
Titolo VI: Misure di cooperazione amministrativa Articolo 31 Assistenza reciproca Articolo 32 Controllo delle prove dell’origine Articolo 33 Composizione delle controversie Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone franche
Titolo VII: Disposizioni finali Articolo 36 Allegati Articolo 37 Merci in transito o in deposito doganale Articolo 38 Sottocomitato per questioni doganali e d’origine Articolo 39 Trattamento non preferenziale
Titolo I Disposizioni di carattere generale
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte eccetera, impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fab- bricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 19949 (accordo OMC sul valore in dogana); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante – in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella
9 RS 0.632.20, Allegato 1A.9
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Striscia di Gaza – nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i mate- riali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenu- to; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in un Paese dell’AELS, in Cisgiordania o nella Striscia di Gaza; h) per «valore dei materiali originari» s’intende il valore di detti materiali defi- nito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica dedotto il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari degli altri Paesi citati nell’articolo 3 o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel rispettivo Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza; j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro ci- fre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente proto- collo «sistema armonizzato» o «SA»; k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporanea- mente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n) la definizione «unità di conto» corrisponde all’unità di valuta europea (ecu) o all’euro a partire dal giorno in cui quest’ultimo sostituirà 1:1 l’ecu.
Titolo II Definizione della nozione di «Prodotti originari»
Art. 2 Criterio d’origine Nel senso di tale accordo, indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 3 di questo protocollo i prodotti qui appresso sono considerati:
1. prodotti originari di un Paese dell’AELS:
a) i prodotti interamente ottenuti in un Paese dell’AELS ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
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b) i prodotti ottenuti in un Paese dell’AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in un Paese dell’AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;
2. Prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza:
a) i prodotti interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ai sen- si dell’articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in cui sono incor- porati materiali non interamente ottenuti sul loro territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.
Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine 1. In deroga all’articolo 2 (1) b) i materiali contemplati dal presente protocollo, originari della Cisgiordania o della Striscia di Gaza, sono considerati materiali originari di un Paese dell’AELS, se sono stati utilizzati in tali territori per la fabbri- cazione di un prodotto, purché la lavorazione o trasformazione effettuata in tale Paese dell’AELS vada al di là di quelle previste dall’articolo 7. Non è necessario che siffatti materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati. 2. In deroga all’articolo 2 (2) b i materiali contemplati dal presente protocollo, originari di un Paese dell’AELS, sono considerati prodotti originari della Cisgiorda- nia o della Striscia di Gaza se sono stati utilizzati in tali territori per la fabbricazione di un prodotto, purché la lavorazione o trasformazione colà effettuata vada al di là di quelle previste dall’articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati suffi- cientemente lavorati o trasformati. 3. Se ai fini dei paragrafi 1 e 2 la lavorazione o trasformazione effettuata in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza non va al di là di quella prevista dall’articolo 7, il prodotto ottenuto in tali territori è considerato prodotto originario del rispettivo Paese contraente soltanto se il valore aggiunto, colà ottenu- to, è superiore al valore dei materiali originari di un altro Paese contraente. Contra- riamente, il prodotto ottenuto è considerato prodotto originario del Paese contraente in cui i materiali originari utilizzati per la fabbricazione nel rispettivo Paese contra- ente acquisiscono il valore più elevato. 4. I prodotti originari di un altro Paese a tenore del presente protocollo, che non hanno subito nessuna lavorazione o trasformazione nel rispettivo Paese contraente, mantengono la propria origine se sono esportati in un altro Paese contraente.
Art. 4 (Il presente protocollo non contiene l’articolo 4)
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Art. 5 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati 1. Si considerano «interamente ottenuti» in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltan- to al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, b) che battono bandiera di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Paesi membri dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Paesi dell’AELS o
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza; e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Paesi dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
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Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabili- te nell’elenco dell’allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non origi- nari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’artìcolo 7.
Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. In deroga al paragrafo 2 si considerano insufficienti a conferire il carattere origi- nario, indipendentemente dall’osservanza o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei pro- dotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, es- siccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addiziona- ta di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classifica- zione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette eccetera, e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
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e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari di un Paese membro dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto com- pleto; g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un
determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza su quel prodotto.
Art. 8 Unità da prendere in considerazione 1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determi- nare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto di un gruppo o di un insieme di articoli è clas- sificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero comples- so costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro iden- tici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singo- larmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classifi- cazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazio- ne dell’origine.
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la mac- china, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Art. 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano ori- ginari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è
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considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Art. 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Titolo III Requisiti territoriali
Art. 12 Principio della territorialità 1. Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario stabili- te nel titolo II devono essere osservate senza interruzione in un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 3 di questo articolo. 2. Le merci originarie esportate da un Paese dell’AELS o dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza verso un altro Paese e successivamente reimportate sono considera- te, salvo il disposto dell’articolo 3, non originarie, a meno che si fornisca alle autori- tà doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle neces- sarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell’esportazione. 3. Ai fini dell’acquisizione del carattere originario di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sulla base delle condizioni specificate nel Titolo II, le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detti territori su materiali da essi esportati e ivi successivamente reimportati non incidono, a condi- zione: a) che detti materiali siano interamente ottenuti in un Paese dell’AELS o nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o siano stati oggetto, in detti territori, di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni insufficienti di cui all’articolo 7 prima di essere esportati; e b) che si possa fornire alle autorità doganali la prova soddisfacente: i) che le merci reimportate derivano dalla lavorazione o trasformazione dei materiali esportati; e
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ii) che il valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori dell’AELS, del- la Cisgiordania o della Striscia di Gaza in applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del pro- dotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere origina- rio. 4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni stabilite al Titolo II per quanto riguarda l’acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasforma- zioni effettuate al di fuori di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Stri- scia di Gaza. Tuttavia, qualora nell’elenco dell’Allegato II si applichi una regola che specifica il valore massimo di tutti i materiali non originari per determinare il carat- tere originario del prodotto finito in questione, la somma del valore totale dei mate- riali non originari utilizzati dalle parti contraenti e del valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori del rispettivo Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza in applicazione del presente articolo non deve superare la percentua- le indicata. 5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto complessivo» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del rispettivo Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ivi compreso il valore di tutti i materiali aggiunti fuori di detti territori. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni specificate nell’elenco dell’Allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati solo a seguito dell’applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 6, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.
8. Secondo questo articolo, le lavorazioni o trasformazioni effettuate fuori di
un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza avvengono nell’ambito della procedura di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.
Art. 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodot- ti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra le parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazio- nata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbor- do o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle parti contraenti.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene
fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:
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a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure b) un’attestazione allestita dalle autorità doganali del Paese di transito, recante le seguenti indicazioni: i) l’esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Art. 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un Paese diverso da quelli delle parti contraenti e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti da un Paese dell’AELS o dalla Ci- sgiordania e dalla Striscia di Gaza nel Paese dell’esposizione e ve li ha espo- sti; b) l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un Paese dell’AELS, in Cisgiordanie o nella Striscia di Gaza; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nel- lo stato in cui erano stati inviati all’esposizione e d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del Paese contrattuale d’importazione deve essere presen- tata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
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Titolo IV Restituzione o esenzione
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ai sensi del presente protocollo per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conforme- mente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in un Paese dell’AELS, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 concerne tutti i provvedimenti validi in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza tramite i quali i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati sono rimborsati integralmente o parzialmente, condonati o non riscossi, sempre che il rimborso, il condono o la non riscossione siano accordati di diritto o di fatto quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno nel rispet- tivo Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 3. L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documen- ti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, essi non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni dell’accordo. 6. Le disposizioni di questo articolo sono valide a partire dal 1° gennaio 2002 e possono essere modificate previa reciproca intesa.
Titolo V Prova dell’origine
Art. 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza beneficiano, all’importazione in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, delle disposizioni dell’accordo su presentazione:
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a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allega- to III; oppure b) nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bol- letta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente-esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formula- rio del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti formulari sono compilati nella lingua ufficiale di uno delle parti contraenti o in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente-esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazio- ne EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di un Paese dell’AELS o della Cisgior- dania e della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessa- rie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debi- tamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizio-
ne dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.
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7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effetti- vamente luogo o è assicurata.
Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omis- sioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’impor- tazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «RILASCIATO A POSTERIORI», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UTGEFID EFTIR A», «UTSTEDT SENERE», (versione araba) 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.
Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
«DUPLICATO», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», (versione araba) 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circola- zione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
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Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di conto. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione posso- no essere considerati prodotti originari di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a
presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della parte contraente-esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente proto- collo.
4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina,
stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro docu- mento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposi- zioni di diritto interno del Paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiara- zione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale della parte contraente- esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento
dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presenta- ta alla parte contraente-importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
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Art. 22 Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali della parte contraente-esportazione possono autorizzare
qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del pre- sente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di auto- rizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esporta- tore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Art. 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella parte contraente-esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente-importazione. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della parte contraente- importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte contraen- te-importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati pre- sentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente- importazione conformemente alle procedure da essa applicate. Dette autorità posso- no richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importa- zione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doga- nali della parte contraente-importazione, vengono importati con spedizioni scaglio- nate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del
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sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato10, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Art. 26 Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova
dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsia- si carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichia- razione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effet- tuata sulla dichiarazione in dogana CN 22/CP 23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che
presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di conto se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di conto se si tratta del conte- nuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3, e all’articolo 21 paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisi- ti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rila- sciati o compilati in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto inter- no; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in un Paese dell’AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in conformità del pre- sente protocollo.
10 RS 0.632.11
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Art. 28 Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17 paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per
almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 21 paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del Paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 17 paragrafo 2. 4. Le autorità doganali della parte contraente-importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale docu- mento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’ori- gine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Art. 30 Importi espressi in unità di conto 1. Gli importi in unità di conto equivalenti a quelli espressi nella valuta della parte contraente-esportazione sono da essa fissati e comunicati alle altre parti contraenti. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dalla parte contra- ente-importazione, quest’ultima li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta della parte contraente-esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un’altra parte contraente, la parte contraente-importazione riconosce l’importo notificato dal Paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalo- re in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto al primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1998. 4. Gli importi espressi in unità di conto e il loro controvalore nelle monete nazionali dei Paesi dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta della parte contraente. Nel procedere a detta revisio- ne, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in unità di conto.
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Titolo VI Misure di cooperazione amministrativa
Art. 31 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali dei Paesi dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell’AELS, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il control- lo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, i Paesi dell’AELS e le autorità palestinesi si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informa- zioni riportate in tali documenti.
Art. 32 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente-importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere origina- rio dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente proto- collo. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente-importazione rispediscono alle autorità doganali della parte contraente-esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indi- cando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte contraente-
esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte contraente-importazione decidano di
sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doga- nali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di un Paese dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
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6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Art. 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente proto- collo vengono sottoposti al Comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della parte contraente-importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.
Art. 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assogget- tato a sanzioni.
Art. 35 Zone franche 1. I Paesi dell’AELS, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro terri- torio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali opera- zioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dei Paesi dell’AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazio- ni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certifica- to EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Titolo VII Disposizioni finali
Art. 36 Allegati Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.
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Art. 37 Merci in transito o in deposito doganale Le merci conformi alle prescrizioni del Titolo II, trasportate il giorno dell’entrata in vigore del presente accordo o depositate temporaneamente in un Paese dell’AELS, in Cisgiordania o nella Striscia di Gaza oppure in un deposito doganale o in una zona franca, possono essere considerate merci originarie sempre che, entro quatto mesi dalla data stabilita, vengano presentati al Paese contraente d’importazione una prova dell’origine stesa a posteriori e tutti i documenti disciplinanti le condizioni di trasporto.
Art. 38 Sottocomitato per questioni doganali e d’origine Il Comitato misto, in ossequio alle disposizioni dell’articolo 28 paragrafo 5 di questo accordo, designa un sottocomitato per questioni doganali e d’origine incaricato di collaborare all’esecuzione dei suoi compiti e di garantire un costante scambio di informazioni e di promuovere consultazioni reciproche tra i periti. Esso è composto di periti per questioni doganali e d’origine dei Paesi dell’AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Art. 39 Trattamento non preferenziale Ai fini dell’adempimento delle condizioni dell’articolo 3 del presente protocollo, all’esportazione in un altro Paese contraente ogni prodotto originario di un Paese dell’AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza viene trattato come prodotto non originario finché, in concordanza con l’accordo, il succitato Paese contraente applicherà ai prodotti di tal genere dei dazi previsti per i Paesi terzi o misure protet- tive analoghe.
(Seguono le firme)
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Traduzione11
Protocollo d’intesa relativo all’Accordo interinale tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese
Parallelismo 1. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese convengono che l’Autorità palestine- se non discriminerà gli Stati dell’AELS nell’adempimento dei suoi impegni nei confronti dell’Unione europea nell’ambito dell’Accordo interinale d’associazione e di un futuro accordo d’associazione.
Prodotti agricoli trasformati 2. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riconoscono che le tasse fisse men- zionate nell’articolo 4 del protocollo A dell’Accordo non devono essere più elevate di quelle che Israele preleva sui prodotti enumerati nella tabella V del protocollo A e importati da uno Stato dell’AELS.
Pesce e altri prodotti del mare 3. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese considerano la totale liberalizzazione del commercio di pesce e altri prodotti del mare un obiettivo integrale dell’accordo. L’Autorità palestinese liberalizzerà completamente le importazioni di simili prodotti provenienti da uno Stato dell’AELS, non appena le condizioni lo permetteranno. 4. Le parti prendono atto del protocollo di Parigi tra l’Autorità palestinese e Israele, il quale limita la competenza dell’Autorità palestinese relativa al commercio di pesce e altri prodotti del mare. Le parti riconoscono che le modifiche nell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Israele nel settore del pesce e di altri prodotti del mare sono applicabili alle relazioni commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, finché l’Autorità palestinese avrà raggiunto la completa competenza in questo settore. 5. Con riferimento all’articolo 3 dell’Allegato II si riconosce che l’osservazione «fintanto che le condizioni lo consentano» significa «finché l’Autorità palestinese ha raggiunto la completa competenza nel settore del pesce e degli altri prodotti del mare».
11 Dal testo originale inglese.
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Protocollo B
6. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riconoscono l’importanza della
cooperazione regionale nell’area mediterranea. L’obiettivo di questa cooperazione è quello di promuovere le possibilità di un ulteriore sviluppo delle relazioni di libero scambio tra le parti nonché all’interno della regione, allo scopo di contribuire alla creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea. 7. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese dichiarano pertanto la loro intenzione di instaurare quanto prima un dialogo con gli Stati coinvolti, allo scopo di integrare nell’Accordo le necessarie disposizioni atte a creare per i prodotti provenienti da Egitto, Israele e Giordania un sistema diagonale di cumulo, su base di reciprocità. 8. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese concordano le possibilità di verifìca- re un ulteriore ampliamento e miglioramento delle regole d’origine, in particolare l’inclusione delle parti in una futura rete di cumulo euro-mediterranea per sviluppare e promuovere produzione e commercio in Europa e nell’area mediterranea. 9. Con riferimento all’articolo 15 paragrafo 6 del Protocollo B, gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese convengono che, su richiesta di uno Stato contraente, si svolgono consultazioni relative a possibili ripercussioni negative, che potrebbero risultare da tale eccezione, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese concordano inoltre che ogni verifica effet- tuata dal comitato misto deve rispettare la prassi in vigore tra l’Autorità palestinese e l’Unione europea.
Protezione della proprietà intellettuale 10. Gli Stati dell’AELS concedono aiuto tecnico per sostenere l’Autorità palestinese nei suoi sforzi e per agevolare l’esecuzione dei suoi impegni per quanto riguarda la proprietà intellettuale.
Adeguamento strutturale 11. Vi è accordo sul fatto che i dazi o le tasse d’adeguamento strutturale su prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non saranno più elevati di quelli su prodotti simili provenienti dalla Comunità europea. 12. Per quanto riguarda l’articolo 20 paragrafo 3, in caso di divergenze di opinioni sul valore effettivo delle importazioni di prodotti industriali fungeranno da base le statistiche commerciali internazionali come quelle della CEE/ONU, dell’OMC e dell’OCSE, sempre che queste siano ottenibili.
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Sostegno tecnico
13. Vi è accordo sul fatto che gli Stati dell’AELS concedono sostegno tecnico
all’Autorità palestinese in questioni di politica commerciale nell’ambito dell’attua- zione dell’Accordo. Tale sostegno è concesso in forma di seminari dell’AELS in materia di politica commerciale e questioni doganali nonché di altri progetti di sostegno tecnico, su cui le Parti hanno trovato un’intesa.
Clausola di riesame 14. L’Accordo verrà riesaminato per accertare la possibilità di un ulteriore trasferi- mento di competenze all’Autorità palestinese e di una conclusione di negoziati sullo statuto definitivo, allo scopo di giungere a un accordo definitivo.
15. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riesamineranno l’Accordo, non
appena l’Autorità palestinese avrà avviato negoziati formali d’adesione con l’OMC.
Fatto a Loèche-les-Bains, il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmet- terà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme)
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Traduzione12
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l’Autorità palestinese relativo al commercio dei prodotti agricoli
Concluso il 30 novembre 1998 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 199913 Entrato in vigore il 1° luglio 1999
Maher Masri Ministro dell’economia e del commercio dell’Autorità palestinese Sua Eccellenza Signor Pascal Couchepin Consigliere federale Capo del Dipartimento federale dell’economia
Loèche-les-Bains, 30 novembre 1998
Eccellenza,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore: «Mi pregio riferirmi alle trattative sull’accordo commerciale per i prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso ‹Svizzera›) e l’OLP per conto dell’Auto- rità palestinese (dappresso ‹Autorità palestinese›), che si sono svolte nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dcll’AELS e l’Autorità palestinese e che si prefiggono segnatamente l’applicazione dell’artico- lo 11 dell’Accordo.
Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all’Autorità palestinese con- formemente alle condizioni enunciate nell’allegato I della presente lettera; II. concessioni tariffali accordate dall’Autorità palestinese alla Svizzera con- formemente alle condizioni enunciate nell’allegato II della presente lettera;
12 Dal testo originale inglese.
13 RU 2004 3729
Accordo interinale tra gli Stati dell’AELS e l’OLP RU 2004
III. ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l’Allegato III della presente lettera definisce le regole d’origine e le modalità di coopera- zione amministrativa; IV. gli allegati I–III sono parte integrante del presente Accordo. Inoltre, la Svizzera e l’Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a profondere sforzi per una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell’ambito della loro politica agricola e dei loro impegni internazionali. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintante che questo Stato è unito alla Confederazione svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 192314. Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure. Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese. Il presente Accordo rimane in vigore per lo stesso periodo di validità dell’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese. Una denuncia dell’Accordo di libero scambio da parte dell’Autorità palestinese o della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest’ultimo diverrà caduco alla stessa data dell’Accordo di libero scambio. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo dell’Autorità palestinese in merito al contenuto della presente lettera.»
Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.
Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Per l’Autorità palestinese: Maher Masri
14 RS 0.631.112.514
Accordo interinale tra gli Stati dell’AELS e l’OLP RU 2004
Allegato I
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera all’Autorità palestinese
A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese, la Svizzera15 accorderà a quest’ultima le seguen- ti concessioni tariffali per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale
applicabile Aliquota nor- male meno
Fr./100 kg peso lordo
1 2 3 4
0409. Miele naturale 19.—
ex 0000 – in recipienti di ceramica di capacità non eccedente 1 kg ... ex 0000 – altri 38.—
0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per
ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
1031 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 13)* – – – rose:
1041 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 13)* – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*
1051 – – – – – legnosi 20.—
1059 – – – – – altri 20.—
0701. Patate, fresche o refrigerate:
– altre:
9010 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.—
(n. cont. 14)*
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
0010 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
0020 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
15 Queste concessioni verranno pure accordate alle importazioni della Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza al Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale
applicabile Aliquota nor- male meno
Fr./100 kg peso lordo
1 2 3 4
0702. – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più
(pomodori carnosi):
0030 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri:
0090 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e
prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – altri:
1090 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1091 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli cinesi:
9060 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
9061 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
0705. Lattughe (Lactuca saliva) e cicorie
(Cichorium spp.), fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:
1111 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
1118 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – altre:
1191 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 5.—
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
1198 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata:
0010 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0011 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
0020 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0021 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
0707. – – cetrioli per conserva, di una lunghezza
superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
0030 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale
applicabile Aliquota nor- male meno
Fr./100 kg peso lordo
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0031 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altri cetrioli:
0040 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0041 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o
refrigerati: – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2010 – – da sgranare esente
– – piattoni:
2021 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
2028 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – fagiolini long beans:
2031 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
2038 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):
2041 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
2048 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altri:
2091 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
2098 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– melanzane:
3010 – – dal 16 ottobre al 31 maggio 5.—
– – dal 1° giugno al 15 ottobre:
3011 – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano coste verde:
4010 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.—
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
4011 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
0709. – altri:
– – prezzemolo:
9040 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.—
– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:
9041 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altri:
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale
applicabile Aliquota nor- male meno
Fr./100 kg peso lordo
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ex 9099 – – – granaturco dolce 5.—
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva- zione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
2000 – olive 5.—
ex 9000 – pimenti del genere «Capsicum» o del genere 5.— «Pimenta»
0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep,
topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – palati dolci:
2090 – – altre (per l’alimentazione umana) —.75
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche,
anche sgusciate o decorticate: – mandorle:
1100 – – con guscio esente
1200 – – sgusciate esente
0805. Agrumi, freschi o secchi:
1000 – arance 5.—
2000 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); 5.—
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
4000 – pompelmi e pomeli 1.50
0806. Uve, fresche o secche:
– fresche: – – da tavola:
1011 – – – dal 15 luglio al 15 settembre 10.—
1012 – – – dal 16 settembre al 14 luglio 15.—
2000 – secche esente
0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche
noci), prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
1011 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
1018 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
0809. – – in altro imballaggio:
1091 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
1098 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)* – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale
applicabile Aliquota nor- male meno
Fr./100 kg peso lordo
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– – – susine (comprese le prugne):
4012 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
4013 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
4015 – – – prugnole esente
– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):
4092 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
4093 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
4095 – – – prugnole esente
0810. Altre frutta fresche:
– fragole:
1010 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente
– – dal 1 ° giugno al 14 settembre:
1011 – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)*
1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente: – vergini:
1010 – – per l’alimentazione di animali 5.50
– – altri: ex 1091 – – – in recipienti di vetro di capacità non 5.50 eccedente 2 l, non per usi tecnici ex 1099 – – – altri, non per usi tecnici 5.50 – altri:
9010 – – per l’alimentazione di animali 5.50
– – altri: ex 9091 – – – in recipienti di vetro di capacità non 5.50 eccedente 2 1, non per usi tecnici ex 9099 – – – altri, non per usi tecnici 5.50
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di
piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: ex 9090 – – – olive esente ex 9090 – – – pimenti del genere «Capsicum» 25.—
2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati,
ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti 5 kg:
9012 – – – olive esente
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
9042 – – – olive esente
Accordo interinale tra gli Stati dell’AELS e l’OLP RU 2004
Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota preferenziale
applicabile Aliquota nor- male meno
Fr./100 kg peso lordo
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2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati,
ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – olive:
7010 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente
7090 – – altri esente
– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi – – in recipienti eccedenti 5 kg: ex 9011 – – – pimenti del genere «Capsicum», capperi 25.— e carciofi – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg: ex 9040 – – – pimenti del genere «Capsicum», capperi 35.— e carciofi
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di
ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati: ex 1110 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri 14.— dolcificanti, concentrati ex 1120 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 14.— dolcificanti, concentrati – – altri: ex 1910 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri 14.— dolcificanti, concentrati ex 1920 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 14.— dolcificant, concentrati – succhi di uva (compresi i mosti di uva): – – concentrati:
6031 – – – importati nei limiti del contingente 50.—
doganale (n. cont. 22)*
Note esplicative dell’Allegato I In caso di divergenze concernenti la descrizione del prodotto nella colonna 2, farà stato la legge sulla tariffa delle dogane svizzere. Se la riduzione di dazio è uguale o superiore alla vigente aliquota NPF, non sarà riscosso alcun dazio. L’asterisco (*) nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nelle colonne 3 e 4 verranno accordate solo nell’ambito dell’applicazione dei contingenti doganali OMC.
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Allegato II
Concessioni tariffali accordate dall’Autorità palestinese alla Confederazione Svizzera
A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese, per i seguenti prodotti originari della Svizzera16 l’Autorità palestinese applicherà aliquote di dazio non superiori a quelle che Israele applica ai prodotti originari della Svizzera.
Voce di tariffa Designazione della merce
0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
0406 Formaggi e latticini
0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè;
succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902 Tè, anche aromatizzato
1209 Semi, frutti e spore da sementa
1302 Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pedinati e pectati;
agra-agrar e altre mucillagine e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute
mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti
2008 Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o con-
servate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni
a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concen- trati
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali
2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
16 Queste aliquote di dazio verranno pure accordate alle importazioni dal Liechtenstein alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza finché resterà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
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Allegato III Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo
1. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato
originario della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questi Paesi. (2) Sono considerati interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o in Svizzera a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b) gli animali vivi ivi nati e allevati; c) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; d) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da prodotti di cui alle let- tere a) e e). (3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che conten- gono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è nep- pure necessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il con- dizionamento siano o meno originari. 2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al pre- sente Allegato, ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavo- razioni e alle trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai
prodotti che dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza sono trasportati diret- tamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o del- la Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono es- sere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Cisgior- dania e Striscia di Gaza, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doga- nali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova dell’avvenuta osservanza delle condizioni enunciate nel capoverso 1) in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 (2), Protocollo B dell’Accor- do tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese.
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4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono
importati in Svizzera o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza su presenta- zione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura cor- redata di una dichiarazione dell’esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese.
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra Stati dell’AELS
e l’Autorità palestinese relativo al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certi- ficati d’origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i pro- dotti del tipo di quelli cui si applica l’Accordo tra gli Stati AELS e l’Autorità palestinese.
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Appendice dell’allegato III
Lista dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell’Allegato III per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale I prodotti menzionati nella lista non sono coperti integralmente dall’accordo. È perciò necessario consultare gli allegati I e II dell’accordo
Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
0402 Latte e crema di latte, concentrati o Fabbricazione in cui tutti i materiali con aggiunta di zuccheri o di altri utilizzati del capitolo 4 devono dolcificanti essere già prodotti originari
0406 Formaggi e latticini Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0711 Ortaggi o legumi temporaneamente Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati (per esempio, con anidride utilizzati del capitolo 7 devono solforosa o in acqua salata, solforata essere già prodotti originari o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
0901 Caffè, anche torrefatto o decaffei- Fabbricazione a partire da materiali
nizzato; bucce e pellicole di caffè; di qualsiasi voce di tariffa succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali
di qualsiasi voce di tariffa
1209 Semi, frutti e spore da sementa Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
1302 Succhi e estratti vegetali; sostanze
pectiche, pedinati e pectati; agaragar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini e ispessenti derivati Fabbricazione a partire da mucilla- da vegetali, modificati gini e ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
1509 Olio di oliva e sue frazioni, Fabbricazione in cui le olive utiliz-
anche raffinati, ma non modificati zate devono essere già prodotto chimicamente originario
1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio,
il maltosio, il glucosio e il fruttasio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – maltosio e fruttasio chimicamente Fabbricazione a partire da materiali puri di qualsiasi voce di tariffa, compre- si altri materiali della voce 1702 – altri zuccheri allo stato solido, Fabbricazione in cui il valore dei con aggiunta di aromatizzanti o materiali utilizzati del capitolo 17 di coloranti non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere già prodotti originari
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti Fabbricazione in cui tutti i materiali commestibili di piante, preparati o utilizzati del capitolo 7 devono conservati nell’aceto o nell’acido essere già prodotti originari acetico
2004 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati, ma non nell’aceto o utilizzati del capitolo 7 devono nell’acido acetico, congelati, diversi essere già prodotti originari dai prodotti della voce 2006
2005 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati, ma non nell’aceto o utilizzati del capitolo 7 devono nell’acido acetico, non congelati, essere già prodotti originari diversi dai prodotti della voce 2006
Accordo interinale tra gli Stati dell’AELS e l’OLP RU 2004
Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
2007 Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui tutti i materiali
puree e paste di frutta, ottenute utilizzati devono essere classificati mediante cottura, con o senza in una voce diversa da quella del aggiunta di zuccheri o di altri prodotto fabbricato e il valore dei dolcificanti materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008 Frutta e altre parti commestibili
di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, senza aggiunta Fabbricazione in cui il valore di di zuccheri o di alcool tutte le frutta a guscio e di tutti i semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202–1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – burro di arachidi; miscugli Fabbricazione in cui tutti i materiali a base di cereali; cuori di palma; utilizzati devono essere classificati granoturco una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri, esclusa la frutta (compresa Fabbricazione in cui tutti i materiali la frutta a guscio), preparati in utilizzati devono essere classificati modo diverso dalla cottura in in una voce diversa da quella del acqua o al vapore, senza aggiunta prodotto e il valore dei materiali di zuccheri, congelati utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui tutte le frutta, le frutta da guscio o tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
2009 Succhi di frutta (compresi i mosti Fabbricazione in cui tutti i materiali
di uva) o di ortaggi o legumi, non utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono fermentati, senza aggiunta di alcole, essere già prodotti originari con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
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Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
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2101 Estratti, essenze e concentrati di Fabbricazione in cui tutti i materiali
caffè, di tè o di mate e preparazioni utilizzati devono essere classificati a base di questi prodotti o a base in una voce diversa da quella del di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta prodotto fabbricato e la cicoria e altri succedanei torrefatti del caffè utilizzata deve essere già prodotto e loro estratti, essenze e concentrati originario
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati Fabbricazione in cui tutti i materiali
per l’alimentazione degli animali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato
2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), Fabbricazione in cui tutti i materiali
cigarillos e sigarette, di tabacco o utilizzati devono essere classificati di succedanei del tabacco in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato
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Campo di applicazione della Accordo interinale l’8 marzo 2003 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore
Islanda 18 agosto 2000 1° novembre 2000 Liechtenstein 29 giugno 1999 1° luglio 1999 Norvegia 30 giugno 1999 1° luglio 1999 Palestina 30 giugno 1999 1° luglio 1999 Svizzera 29 giugno 1999 1° luglio 1999
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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