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AS 2004 3869

Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professione mediche

Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi

Modifica del 31 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è modificata come segue:

Art. 3 note in calce alle lett. a–d Sono riconosciuti i diplomi e i titoli di perfezionamento rilasciati in Stati membri dell’UE e dell’AELS per le seguenti professioni a. … Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 19932 …;

1 RS 811.113 2 Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circola- zione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da: – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri – Direttiva 98/21/CE della Commissione dell’8 aprile 1998 che modifica la Direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15), – Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la Diret- tiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24). Il testo dell’atto normativo può essere consultato presso l’UFSP, 3000 Berna, – Direttiva 1999/46/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che modifica la Diret- tiva 93/15/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, – Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85//432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, denti- sta, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, – 52002 XC 0316 (02): Avviso – Comunicazione dei titoli di perfezionamento, – 52002 XC 1128 (01): Comunicazione dei titoli di perfezionamento.

2004-0539 3869

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b. … Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 19783 …; c. … Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 19854 …;

3 Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il reciproco ricono- scimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure desti- nate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e del diritto di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1) modificata da: – Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione Europea. Il testo dell’atto normativo può essere consultato presso l’UFSP, 3000 Berna, – Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, denti- sta, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 4 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico e Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16. settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34 e segg.), modificate da: – Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42), – Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4. dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

– Euratom, CECA: Decisione del Consiglio del l’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione Europea. Il testo dell’atto normativo può essere consultato presso l’UFSP, 3000 Berna, – Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, denti- sta, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

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d. … Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 19785 …;

II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 20046.

31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazio- ne dei servizi, (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da: – Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92), – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione Europea. Il testo dell’atto normativo può essere consultato presso l’UFSP, 3000 Berna, – Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, denti- sta, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

6 Decisione presidiale del 5 agosto 2004.

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Allegato 1

1. Specializzazioni secondo l’articolo 5 della

Direttiva 93/16/CEE7 e relativa durata anestesiologia 6 anni chirurgia 6 anni ginecologia e ostetricia 6 anni medicina interna 5 anni pediatria 5 anni neurochirurgia 6 anni neurologia 6 anni oftalmologia 5 anni chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore 6 anni otorinolaringoiatria 5 anni patologia 6 anni pneumologia 6 anni psichiatria e psicoterapia 6 anni urologia 6 anni allergologia e immunologia clinica 6 anni medicina del lavoro 5 anni dermatologia e venereologia 5 anni endocrinologia-diabetologia 6 anni gastroenterologia 6 anni ematologia 6 anni chirurgia del cuore e dei vasi toracici 6 anni cardiologia 6 anni chirurgia mascello-facciale 6 anni psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza 6 anni chirurgia pediatrica 6 anni farmacologia clinica e tossicologia 6 anni radiologia 6 anni medicina nucleare 5 anni

7 Modificata dalla:

Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le profes- sioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

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radio-oncologia/radioterapia 6 anni nefrologia 6 anni medicina fisica e riabilitazione 5 anni chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 6 anni prevenzione e salute pubblica 5 anni reumatologia 6 anni medicina tropicale e medicina di viaggio 5 anni malattie infettive 6 anni

2. Altre specializzazioni e relativa durata

medicina generale 5 anni angiologia 6 anni medicina intensiva 6 anni genetica medica 5 anni oncologia medica 6 anni medicina farmacologica 5 anni medicina legale 5 anni

3. Titolo di formazione e relativa durata conformemente

agli articoli 30 e seguenti della Direttiva 93/16/CEE8 («esigenze specifiche nella medicina generale») medico generico 3 anni

8 Modificata dalla:

Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le profes- sioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

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Allegato 2

1. Specializzazioni e durata secondo l’articolo 4 della Direttiva

ortodonzia 4 anni chirurgia orale 3 anni

2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata

parodontologia 3 anni medicina dentaria ricostruttiva 3 anni

9 Modificata dalla:

Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le profes- sioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.