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AS 2004 4531

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 27 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3–7

3 Il finanziamento di un programma radiofonico non è considerato sufficiente se

l’emittente: a. diffonde i suoi programmi per via terrestre senza filo in una zona destinata- ria composta per la maggior parte da regioni montane conformemente all’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19972 sull’aiuto agli investi- menti nelle regioni montane, oppure che non comprende Comuni con più di

50 000 abitanti di almeno 15 anni di età e subisce un influsso di mercato par-

ticolarmente forte da parte di emittenti radiofoniche straniere; b. conformemente alla concessione diffonde per via terrestre senza filo due programmi in lingue nazionali diverse, un programma complementare a con- tenuto giornalistico-culturale senza pubblicità o una radio educativa in una zona destinataria con meno di 75 000 abitanti di almeno 15 anni di età. 4 Il finanziamento di un programma televisivo è considerato sufficiente se la zona destinataria ha almeno 250 000 abitanti di almeno 15 anni di età. 5 Per garantire l’adempimento del mandato di prestazioni a livello locale e regionale nelle zone destinatarie che subiscono un influsso di mercato particolarmente forte da parte di emittenti radiofoniche straniere, le quote dei proventi della tassa possono essere aumentate fino alla metà dei costi d’esercizio per migliorare l’infrastruttura di diffusione. 6 Per finanziare investimenti straordinari di più vasta portata in infrastrutture di diffusione volte ad aumentare l’efficienza dello spettro su onde ultracorte, le quote dei proventi della tassa possono essere attribuite anche a emittenti radiofoniche locali o regionali il cui programma sarebbe finanziabile in modo sufficiente confor- memente al capoverso 3.

2004-1998 4531

Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2004

7 Un’emittente locale o regionale risponde a un interesse pubblico particolare se il programma: a. contiene una parte considerevole di produzioni proprie aventi uno stretto legame con la zona destinataria ed è allestito in stretta collaborazione con radioascoltatori o telespettatori di tale zona; b. tiene conto delle particolarità linguistiche della zona destinataria o contiene emissioni destinate a minoranze linguistiche e culturali; c. contribuisce altrimenti in modo rilevante alla promozione del pluralismo giornalistico e culturale nella zona destinataria.

Art. 44 cpv. 4 e 5

4 L’ufficio di riscossione può riscuotere tasse supplementari:

franchi

a. per un sollecito di pagamento scritto 5.– b. per un’esecuzione introdotta per un motivo giustificato 20.–. 5 L’ufficio di riscossione ne informa preventivamente per iscritto le persone soggette all’obbligo di pagare le tasse di ricezione conformemente al capoverso 4.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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