AS 2004 457
Ordinanza sulle derrate alimentari
Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.
Art. 19 cpv. 1 lett. g 1 Le designazioni, le indicazioni, le immagini, gli imballaggi e le scritte che figurano sulle derrate alimentari, nonché le modalità di presentazione, devono corrispondere ai fatti e non devono essere tali da indurre in inganno sulla natura, la provenienza, la fabbricazione, la composizione, il modo di produzione, il contenuto, la conservabili- tà ecc. della corrispondente derrata alimentare. In particolare sono vietate: g. indicazioni o presentazioni di ogni genere che possono dare origine a confu- sione con definizioni protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 19972 sulle DOP e le IGP, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato interna- zionale concluso con la Svizzera;
Art. 20 cpv. 3bis 3bis Una denominazione di origine protetta secondo l’ordinanza del 28 maggio 19973 sulle DOP e le IGP, un’indicazione geografica protetta o una denominazione o indicazione analoga protetta in base a un trattato internazionale concluso con la Svizzera può sostituire la denominazione specifica. Le denominazioni specifiche di carne e prodotti a base di carne sono rette dall’articolo 123, quelle del vino dagli articoli 366 e 372.
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Art. 20a cpv. 2 e 3 lett. a secondo periodo
2 Il capoverso 1 non si applica:
a. a ingredienti, il cui peso sgocciolato è specificato; b. a ingredienti, usati in quantitativi minimi per conferire un sapore (p. es. spe- zie o loro estratti); c. nei casi in cui, in base ad altre prescrizioni contenute nella presente ordinan- za, occorre indicare la presenza di edulcoranti, alcool, caffeina, chinina, ani- dride carbonica o zucchero (p. es. «con zucchero ed edulcoranti», «contiene alcool», «contiene anidride carbonica», «zuccherato»); d. a ingredienti, le cui quantità devono figurare in base a un’altra prescrizione della presente ordinanza (p. es. la parte di succo di frutta nelle bevande da tavola secondo l’art. 245); e. a ingredienti che, pur figurando nella denominazione specifica, non sono in grado di determinare la scelta dei consumatori, dato che la variazione di quantità degli ingredienti non è essenziale per caratterizzare la derrata ali- mentare in oggetto o non la distingue da altre derrate simili; f. a vitamine, sali minerali o altre sostanze essenziali o utili dal punto di vista fisiologico, nei casi in cui figurino nell’ambito della caratterizzazione del va- lore nutritivo (art. 36). 3 La quantità degli ingredienti dev’essere indicata in per cento in massa. Il momento della lavorazione è determinante. In deroga a quanto esposto: a. … Se la quantità di un simile ingrediente o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti che devono figurare nella caratterizzazione supera il 100 per cento in massa, invece, dev’essere indicato il peso degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;
Art. 22 cpv. 5bis 5bis Nel caso di imballaggi multipli (ovvero di più prodotti uguali o diversi riuniti assieme in un nuovo imballaggio) si possono tralasciare le indicazioni sull’imbal- laggio esterno prescritte dalla presente ordinanza se le indicazioni: a. figurano sugli imballaggi contenuti nell’imballaggio esterno; e b. sono leggibili dall’esterno per i consumatori oppure se nel punto vendita si è provveduto a informare in altro modo.
Art. 26 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
Art. 28 cpv. 1 primo periodo e 1bis 1 Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati con la loro denominazione in ordine di peso decrescente sugli imballaggi o sulle etichette delle derrate alimentari preimballa- te; fanno eccezione gli additivi per i quali il DFI non prevede una dichiarazione. …
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1bis Abrogato
Art. 29 cpv. 2 2 In deroga al capoverso 1 si possono usare le seguenti designazioni semplificate:
Ingredienti Designazione semplificata
Oli raffinati, a eccezione dell’olio «Olio» o «Grasso/Materia grassa», d’oliva, e grassi raffinati completata: – da «vegetale» o «animale» oppure – dall’indicazione della provenienza specifica vegetale o animale; l’indica- zione è necessaria se l’olio o il grasso è stato ottenuto da derrate alimentari secondo l’articolo 30 capoverso 3, rimanendo salvo l’articolo 30 capo- verso 4; – da «indurito», se l’olio o il grasso è indurito. Miscele di farine di due o più specie «Farina», seguita dalle specie di cereali di cereali da cui è ottenuta elencate in ordine decrescente rispetto alla loro percentuale sul peso. Amidi naturali e amidi modificati per «Amido(i)/Fecola(e)», completata via fisica o enzimatica nonché amidi dall’indicazione della sua provenienza speciali (se non sono considerati vegetale specifica, nel caso in cui additivi) potesse contenere «Glutine» (p. es. «Glutine di frumento»). Pesci di ogni specie, se la denominazio- «Pesci» ne e la presentazione non fanno riferi- mento a una determinata specie di pesce Formaggi di ogni specie, se la denomi- «Formaggi» nazione e la presentazione non fanno riferimento a una determinata specie di formaggio Spezie di ogni specie, se complessiva- «Spezia(e)» oppure «Miscela di spezie», mente non superano il 2 per cento di completata dalla menzione delle derrate massa della derrata alimentare alimentari secondo l’articolo 30 capo- verso 3 eventualmente contenute. Erbe aromatiche di ogni specie o loro «Erbe aromatiche/Pianta(e) aromati- parti, se complessivamente non supera- ca(che)» o «Miscela di erbe aromati- no il 2 per cento di massa della derrata che/Miscela di piante aromatiche», alimentare completata dalla menzione delle derrate alimentari secondo l’articolo 30 capo- verso 3 eventualmente contenute.
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Ingredienti Designazione semplificata
Materie prime di ogni specie usate nella «Gomma base» fabbricazione della gomma di base delle gomme da masticare Saccarosio «Zucchero» Sciroppo di glucosio e sciroppo di «Sciroppo di glucosio» glucosio essiccato Proteine del latte di ogni specie (caseine, «Proteine del latte» caseinati e proteine di siero di latte) e loro mescolanze Frutti canditi, se non superano il 10 per «Frutta candita» cento in massa della derrata alimentare Vini di ogni specie «Vino» Mescolanze di ortaggi, se non superano «Ortaggi», completata dalla menzione il 10 per cento in massa della derrata delle derrate alimentari secondo l’arti- alimentare colo 30 capoverso 3 eventualmente contenute. Succo di sambuco, polvere di succo di «Succo di frutto colorante» o «Succo sambuco ecc., come colorante colorante di frutto» Succo di bietola rossa, polvere di succo «Succo di ortaggio colorante» o «Succo di bietola rossa ecc., come colorante colorante di ortaggio», completata dalla menzione delle derrate alimentari se- condo l’articolo 30 capoverso 3 even- tualmente contenute.
Art. 30 Dichiarazione degli ingredienti composti 1 Un ingrediente costituito da due o più ingredienti (ingrediente composto; p. es. cioccolato come ingrediente, costituito a sua volta dagli ingredienti zucchero, burro di cacao, massa di cacao ecc.) e descritto nella presente ordinanza, può essere desi- gnato con la sua denominazione specifica (p. es. cioccolato) purché, immediatamen- te dopo, figuri la composizione dell’ingrediente. 2 Se la parte dell’ingrediente composto è inferiore al 5 per cento in massa del prodot- to finito, in deroga al capoverso 1 devono essere indicati soltanto gli additivi ancora efficaci dal punto di vista tecnologico nel prodotto finale; è fatto salvo il capover- so 3. 3 Devono essere sempre indicate le seguenti derrate alimentari, compresi i prodotti da esse ottenuti, e i solfiti: a. cereali contenenti glutine, quali frumento, segale, orzo, avena, farro; b. latte compreso il lattosio; c. uova;
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d. pesci; e. crostacei; f. fagioli di soia; g. arachidi; h. noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noc- ciole (Corylus avellana), macadamia o noci dell’Australia o noci del Queen- sland (Macadamia ternifolia), mandorle (Amygdalus communis), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), noci di pecan (Carya illinoiesis), pistacchi (Pi- stacia vera); i. semi di sesamo; j. sedano; k. senape; l. solfiti (E 220–224, 226–228) in una concentrazione di oltre 10 mg SO2 per chilogrammo o litro riferita alla derrata alimentare pronta al consumo. 4 Se si prova che singoli prodotti fabbricati con le derrate alimentari menzionate nel capoverso 3 non provocano allergie o intolleranze, si può rinunciare a indicarli. 5 Se un ingrediente entra nella composizione sia della derrata alimentare sia di un ingrediente composto menzionato nell’elenco degli ingredienti sotto la sua denomi- nazione specifica, è sufficiente indicarlo soltanto una volta nell’elenco degli ingre- dienti. In questo caso, nelle immediate vicinanze dell’elenco degli ingredienti si deve precisare che esso entra sia nella composizione della derrata alimentare in questione sia in quella dell’ingrediente composto.
Art. 30a Dichiarazione di mescolanze prodottesi inavvertitamente 1 Le derrate alimentari e i solfiti menzionati nell’articolo 30 capoverso 3 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in un’altra derrata alimentare sempreché il loro tenore, riferito al prodotto finale: a. superi o possa superare 1 g per chilogrammo o litro nel caso di derrate ali- mentari; b. superi o possa superare 10 mg SO2 per chilogrammo o litro nel caso di solfiti. 2 Si deve poter provare che sono state adottate tutte le misure necessarie nell’ambito della «buona prassi di fabbricazione» al fine di evitare o di ridurre per quanto possi- bile mescolanze prodottesi inavvertitamente secondo il capoverso 1. 3 È ammesso indicare mescolanze con derrate alimentari o solfiti secondo l’articolo 30 capoverso 3 la cui presenza è inferiore ai valori massimi stabiliti nel capoverso 1. 4 Le indicazioni secondo i capoversi 1 e 3 (p. es. «può contenere arachidi») devono essere riportate immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti.
5 L’articolo 30 capoverso 4 è applicato per analogia.
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Art. 38 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 40 rubrica, cpv. 1 e 2 lett. a e d Latte pronto al consumo, trattamenti 1 Il latte è considerato pronto al consumo e può essere consegnato a tale scopo ai consumatori soltanto se è stato sottoposto a un trattamento sufficiente.
2 Sono considerati trattamenti sufficienti:
a. la pastorizzazione: riscaldamento a una temperatura minima di 71,7 °C du- rante 15 secondi o rapporti tempo/temperatura con effetti uguali, che portino a una reazione negativa al test della fosfatasi e positiva a quello della peros- sidasi oppure riscaldamento a una temperatura compresa tra 85 e 134 °C, che porti in più a una reazione negativa al test della perossidasi (pastorizzazione alta); d. altri procedimenti che portino a una conservabilità e a un’igienizzazione e- quivalenti almeno a quelle dei procedimenti menzionati alla lettera a; è fatto salvo l’articolo 14.
Art. 41 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 43 cpv. 1 lett. e 1 Per quanto riguarda il tenore di grasso nel latte pronto al consumo vale quanto segue: e. il latte arricchito con panna (latte arricchito di grasso) deve avere un tenore di grasso di almeno 50 g per kg, ma inferiore a 150 g per kg.
Titolo prima dell’art. 46 Sezione 3: Caratterizzazione
Art. 46 Denominazioni specifiche per il latte Le denominazioni di cui all’articolo 43 capoverso 1 devono essere impiegate quali denominazioni specifiche per il latte.
Titolo prima dell’art. 47 Abrogato
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Art. 48 rubrica, frase introduttiva e lett. a Latte pronto al consumo Nel caso del latte pronto al consumo, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare: a. il tipo di trattamento; sono ammesse abbreviazioni quali «past», «UHT» o «sterile»;
Art. 49 Definizione 1 I prodotti di latte sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte e che possono contenere ingredienti e additivi specifici per quel determinato prodotto o processo di produzione.
2 Sono fatte salve le disposizioni specifiche per quel determinato prodotto.
Art. 50 Trattamento termico
1 A un trattamento termico secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere b–e devono
essere sottoposti: a. il latte utilizzato per fabbricare prodotti di latte; oppure b. i prodotti di latte, se il latte utilizzato per fabbricarli non è stato sottoposto a un trattamento termico. 2 Nella fabbricazione di formaggio, latte acidulato, latte acidificato, yogurt, kefir, burro e grassi lattieri da spalmare si può rinunciare a un trattamento termico se è garantita la sicurezza della derrata alimentare.
Art. 51 cpv. 1, 1bis e 2 primo periodo 1 Nel caso dei prodotti di latte, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare: a. il tenore di grasso in «grammi per chilogrammo»; b. se devono essere conservati al fresco, la menzione «conservare a 6 °C al massimo» oppure il pittogramma previsto nell’allegato 8; c. il tipo di trattamento termico. 1bis Sono fatte salve le prescrizioni relative alla caratterizzazione specifiche per quel determinato prodotto. 2 Nel caso di prodotti di 20 g al massimo per unità contenuti in imballaggi multipli, le indicazioni secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 8 possono figurare sul rivesti- mento dell’imballaggio multiplo. …
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Art. 52 Prodotti di latte con ingredienti non lattei 1 I prodotti di latte possono contenere al massimo 300 g di ingredienti non lattei per kg. Gli ingredienti non lattei non possono sostituire i componenti del latte dal profilo funzionale né interamente né in parte.
2 Sono fatte salve le disposizioni specifiche per quel determinato prodotto.
Art. 53 cpv. 1bis e 2 1bis Nella fabbricazione di formaggio maturato devono essere aggiunti, oltre alle sostanze di cui all’articolo 54, soltanto componenti del latte. 2 Il formaggio non maturato o il formaggio fresco (p. es. quark, mozzarella, cottage cheese, gelatina di formaggio fresco, mascarpone) è considerato formaggio pronto al consumo immediatamente dopo la fabbricazione.
Art. 56 cpv. 4 lett. b–d e cpv. 6
4 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso 1 devono figurare:
b. se viene impiegato latticello, la sua parte in per cento in massa; c. abrogata d. nel caso del formaggio maturato, la definizione del grado di consistenza (du- ro, semiduro ecc.) secondo l’articolo 55 capoverso 2; 6 Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a deve figura- re la definizione delle categorie di tenore di grasso secondo l’articolo 55 capo- verso 1.
Art. 56a Altre disposizioni
1 Il formaggio fresco deve essere conservato in luogo fresco a una temperatura
massima di 6 °C.
2 Per marchiare la crosta del formaggio possono essere impiegati:
a. gli additivi ammessi dal DFI per colorare derrate alimentari; b. l’Ultramarino (n. CI 77007); c. il Violetto di metile B (n. CI 42535).
Art. 58 cpv. 2–4 2 Invece della denominazione specifica «preparazione di formaggio» possono essere utilizzate denominazioni dalle quali risultino inequivocabilmente la preparazione e la mescolanza degli ingredienti (p. es. «preparazione di quark» oppure «insalata di formaggio»). 3 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso 1 devono figurare, riferiti alla parte di formaggio, le sostanze o i trattamenti che conferiscono un sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti.
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4 Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a può figurare, riferita alla parte di formaggio, la definizione delle categorie di tenore di grasso secondo l’articolo 55 capoverso 1.
Art. 59 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1 … La sua composizione deve avere le seguenti caratteristiche:
b. a seconda del tenore di grasso presente nella sostanza secca (grasso s.s.), la fondue pronta è suddivisa nelle seguenti categorie di tenore di grasso:
1. fondue pronta categoria alla panna almeno 500 g/kg,
2. fondue pronta categoria tutto grasso 400–499 g/kg,
3. fondue pronta categoria semigrassa 200–399 g/kg.
3 Abrogato
Art. 62 Caratterizzazione di formaggio fuso, formaggio fuso da spalmare e preparazioni di formaggio fuso 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso 1 devono figurare, riferiti alla parte di formaggio, le sostanze o i trattamenti che conferiscono un sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti. 2 Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a può figurare anche la categoria del tenore di grasso o il tenore minimo di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) secondo l’articolo 60 capoverso 3.
Art. 63 1 La panna è la parte ricca di grasso di latte ottenuta mediante procedimenti di sepa- razione fisici. La sostanza secca della parte priva di grasso di latte dev’essere di almeno 85 g per kg. 2 La panna può essere addizionata con al massimo 30 g di componenti del latte per kg ai fini della stabilizzazione.
3 Sono ammesse le seguenti categorie di tenore di grasso:
a. «doppia panna»: almeno 450 g di grasso di latte per kg; b. «panna intera», «panna da montare» o «panna»: almeno 350 g di grasso di latte per kg; c. «mezza panna» o «panna da caffè»: almeno 150 g di grasso di latte per kg.
4 Le denominazioni menzionate nel capoverso 3 devono essere impiegate come
denominazioni specifiche. 5 Nel caso della panna preimballata, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso 1, deve figurare anche la natura del trattamento termico.
6 La panna, a eccezione della panna UHT non aperta, deve essere conservata al
fresco a una temperatura massima di 6 °C.
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7 La panna acidula (crème fraîche compresa) è una panna acidificata con microrga- nismi appropriati e trattata termicamente. Alla panna acidula sono applicabili per analogia i capoversi 1–6. 8 La panna addensata è una panna sottoposta all’azione di addensanti fino a diventa- re da densa a spalmabile. Alla panna addensata sono applicabili per analogia i capo- versi 1, 2 e 5–7.
Art. 64 cpv. 1 e 1bis 1 Il burro è un’emulsione di acqua in grasso di latte. Nella fabbricazione del burro si possono utilizzare esclusivamente le sostanze di cui all’articolo 65. È ammessa l’aggiunta di sale. 1bis I grassi lattieri da spalmare (compresi il burro tre quarti grasso e il burro mezzo grasso) sono prodotti in forma di emulsione solida e malleabile, prevalentemente del tipo acqua in grasso, ottenuti esclusivamente dal latte o da determinati prodotti di latte, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale; vi si possono aggiungere altre sostanze necessarie alla loro fabbricazione; sempreché non siano destinate a sostituire del tutto o in parte un componente del latte.
Art. 66 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 67 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 68 cpv. 1 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso 1 deve figurare la menzione «conservare al riparo dalla luce».
Art. 68a Conservazione Il burro (art. 66 cpv. 1) e i grassi lattieri da spalmare (art. 66 cpv. 1bis) devono essere conservati al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
Art. 69 cpv. 5
5 Il latte acidulato deve essere conservato al fresco a una temperatura massima
di 6 °C.
Art. 70 cpv. 6
6 Lo yogurt deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
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Art. 71 cpv. 4
4 Il kefir deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
Art. 72 cpv. 4 4 Il latticello deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
Titolo prima dell’art. 73 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 73 cpv. 1 e 4 1 Il siero di latte (petit-lait, siero) è il liquido residuale della coagulazione del latte nella fabbricazione del formaggio oppure della caseina. 4 Il siero di latte deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
Art. 74 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 76 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 1 … Deve avere le seguenti quantità di sostanza secca e i seguenti tenori di grasso:
c. latte concentrato arricchito di grasso: almeno 265 g di sostanza secca per kg; un tenore minimo di grasso di 150 g per kg. 3 Il tenore di proteine del latte concentrato può essere standardizzato a un valore di almeno il 34 per cento di proteine del latte su sostanza secca di latte sgrassata. Per standardizzare il tenore di proteine del latte sono ammessi esclusivamente compo- nenti del latte. Il rapporto tra le proteine del siero e la caseina non deve essere modi- ficato.
Art. 77 cpv. 6 6 Il latte in polvere può essere standardizzato, nel suo tenore di proteine del latte, a un valore di almeno il 34 per cento della sostanza secca sgrassata di latte. Per stan- dardizzare il tenore di proteine del latte sono ammessi esclusivamente componenti del latte. Il rapporto tra le proteine del siero e la caseina non deve essere modificato.
Art. 80 cpv. 1 e 3 1 Sui prodotti destinati alla consegna ai consumatori, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a devono figurare: a. il tenore di sostanza secca sgrassata proveniente dal latte, a eccezione del latte in polvere;
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b. il tenore di grasso in g per kg, a eccezione del latte magro concentrato (zuc- cherato e non zuccherato) e del latte magro in polvere. 3 Nel caso dello yogurt in polvere, nella denominazione specifica il tenore di grasso nella percentuale di latte dev’essere indicato in g per kg (p. es. «yogurt alla fragola in polvere con 260 g di grasso nella parte di latte/kg»).
Titolo prima dell’art. 81 Abrogato
Art. 81 Abrogato
Art. 123 cpv. 1 lett. b n. 3 e 5–8 1 La denominazione specifica per la carne e i prodotti a base di carne deve compren- dere: b. una delle seguenti designazioni corrispondenti alle caratteristiche del pro- dotto:
3. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione delle parti usuale
nel ramo specifico) da consumare crudo» per prodotti a base di carne che possono essere consumati crudi (prodotti salmistrati crudi, insaccati crudi ecc.),
5. «(specie animale)» oppure la denominazione delle parti usuale nel ramo
specifico per carne di pesci, crostacei e molluschi,
6. «prodotto di (specie animale, oppure la denominazione delle parti usua-
le nel ramo specifico) da consumare dopo cottura» per prodotti ittici, di crostacei o molluschi che devono essere riscaldati prima del consumo,
7. «prodotto di (specie animale, oppure la denominazione delle parti usua-
le nel ramo specifico) da consumare crudo» per prodotti ittici, di crosta- cei e molluschi che possono essere consumati crudi,
8. «prodotto di (specie animale, oppure la denominazione delle parti usua-
le nel ramo specifico) cotto» per tutti i prodotti ittici, di crostacei e mol- luschi cotti.
Titolo prima dell’art. 126 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 169 cpv. 4 primo periodo e 7 4 Gli alimenti speciali che contengono edulcoranti devono recare, accanto alla de- nominazione specifica, la menzione «con edulcorante (i)». …
7 Concerne soltanto il testo francese.
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Art. 177 lett. b n. 1 Gli alimenti adatti per diabetici devono soddisfare le seguenti esigenze: b. non devono contenere i seguenti ingredienti:
1. glucosio, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e disaccaridi; il latto-
sio può essere aggiunto unicamente nella misura in cui esso è usato co- me supporto di edulcoranti e la mescolanza possiede un potere edulco- rante di almeno venti volte quello dello zucchero,
Art. 182 cpv. 3 lett. abis e 4 lett. a e abis
3 Per gli alimenti per lattanti valgono le seguenti esigenze:
abis. essa è fabbricata con le fonti proteiche menzionate nell’allegato 2 e, se del caso, con altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universal- mente accettati. Devono essere osservati i divieti e le limitazioni stabiliti nell’allegato 2;
4 Per gli alimenti di proseguimento valgono le seguenti esigenze:
a. la composizione deve soddisfare i criteri di cui all’allegato 4 di questa ordi- nanza; abis. essa è fabbricata con le fonti proteiche menzionate nell’allegato 4 e, se del caso, con altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai quattro mesi deve essere confermata da dati scien- tifici universalmente accettati. Devono essere osservati i divieti e le limita- zioni stabiliti nell’allegato 4;
Art. 183 cpv. 1, 1bis, 2 lett. c, 4, 5 periodo introduttivo e lett. b–d, 5bis, 6 e 7 1 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono alimenti che corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra i 4 mesi e i 3 anni. 1bis Non è considerato pappa di complemento il latte destinato a lattanti e bambini in tenera età.
2 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali possono essere offerti come:
c. paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;
4 Abrogato
5 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 169 capoverso 1, le indicazioni sull’im- ballaggio, l’etichetta o i prospetti allegati devono contenere le seguenti informazioni: b. informazioni sul tenore (p. es. «contenente glutine») o l’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a sei mesi; c. la quantità media dei singoli sali minerali e delle singole vitamine per i quali l’allegato 9 (alimenti per lo svezzamento a base di cereali) e 10 (altre pappe
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di complemento) stabiliscono tenori specifici, per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto; d. se necessario, un’istruzione in merito alla corretta preparazione e una men- zione sull’importanza di attenervisi. 5bis Le menzioni del tenore medio delle sostanze nutritive contenute nell’allegato 11 sono permesse per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto. 6 Le menzioni di vitamine e sali minerali contenute nell’allegato 11, espresse in parte percentuale dei valori di riferimento indicati nell’allegato 6, per ogni 100 g o
100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto,
sono permesse se il tenore è superiore al 15 per cento dei valori di riferimento. 7 Se agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e alle altre pappe di comple- mento per lattanti e bambini in tenera età vengono aggiunti vitamine, sali minerali e oligoelementi, valgono le quantità massime menzionate nell’allegato 12.
Art. 184 rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b, 3, 6 e 10 Alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento) 1 Una derrata alimentare è considerata alimento per persone con un elevato fabbiso- gno nutritivo o energetico (alimento di complemento) quando soddisfa i loro bisogni particolari di nutrizione e copre il loro ulteriore fabbisogno fisiologico-nutrizionale. Si distinguono le seguenti categorie: b. prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali (macroelementi op- pure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico; 3 I prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico devono tener conto della perdita di sostanze nutritive dovuta all’attività sportiva. Le bevande contenenti elettroliti devono contenere i sali minera- li più importanti presenti nel sudore come natrio, potassio, calcio o magnesio. Se la loro osmolarità è di 250–340 mOsmol per litro, possono essere definiti isotoni. 6 L’ammissibilità degli additivi, la loro caratterizzazione, le quantità massime e la pubblicità sono disciplinate negli allegati 13 e 14. 10 Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.
Art. 184b cpv. 1 e 3 prima frase
1 Concerne soltanto il testo francese.
3 La razione giornaliera raccomandata deve contenere almeno il 30 per cento della dose giornaliera ammessa per gli adulti secondo l’allegato 14. …
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Art. 184c cpv. 3 lett. a
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 215a Zucchero caramellato (caramello) Lo zucchero caramellato (caramello) è il prodotto ottenuto esclusivamente per riscaldamento controllato di saccarosio – eventualmente con l’aggiunta di altre sorte di zuccheri – senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici.
Art. 240 cpv. 2 Abrogato
Titolo prima dell’art. 250 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 250 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 251 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 253 lett. a Concerne soltanto il testo francese.
Art. 258 cpv. 1 lett. c n. 5 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 266 secondo periodo … Non rientrano in questa categoria le derrate alimentari già descritte nella presente ordinanza sotto una denominazione specifica.
Art. 271 cpv. 1 lett. d 1 Alle derrate alimentari descritte negli articoli 262–265 possono essere aggiunti i seguenti ingredienti: d. bevande spiritose, vino e vino liquoroso, noci, nocciole, mandorle, erbe a- romatiche, spezie;
Art. 275 cpv. 1
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
Titolo prima dell’art. 277 Sezione 2: Acqua sorgiva
Art. 314 cpv. 1 primo periodo 1 L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto. …
Art. 316 cpv. 1 primo periodo 1 L’estratto di cicoria (estratto di cicoria solubile, cicoria solubile, cicoria istantanea) è un estratto ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa della cicoria torre- fatta. …
Art. 324 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 362 cpv. 2 2 La sostanza secca del sale commestibile non deve contenere più di 1 per cento in massa di sostanze d’accompagnamento insolubili.
Art. 366 lett. i Ai sensi della presente ordinanza: i. lo Schiller è un vino ottenuto da uve di categoria 1, nere e bianche, prove- nienti dalla medesima parcella e vinificate assieme.
Art. 373 cpv. 6 6 Per gli altri vini possono figurare, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, le menzioni seguenti: – «secco» fino a un massimo di 4 g; – «semisecco» o «leggermente dolce» da più di 4 a 12 g; – «amabile» da più di 12 a 45 g; – «dolce» da più di 45 g.
Art. 376 Bevande aromatizzate a base di vino
1 Le bevande aromatizzate a base di vino sono bevande:
a. ottenute da vino; b. senza aggiunta di alcool di qualsiasi tipo, a eccezione della Zurra;
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
c. con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aroma- tici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore; d. sottoposte, se del caso, a un’edulcorazione secondo l’articolo 400g; e e. contenenti, se del caso, altri ingredienti. 2 Il tenore di vino nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa. Il tenore alcolico deve essere almeno del 7 per cento in volume, ma non superare il 14,5 per cento in volume.
3 A complemento della denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino»
possono essere impiegati i termini seguenti: a. Sangria: per una bevanda aromatizzata a base di vino con un tenore alcolico inferiore al 12 per cento in volume, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata. La denominazione «Sangria» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna o in Portogallo; b. Clarea: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcifi- cata. La denominazione «Clarea» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome del Paese di produzione, a me- no che non sia stata fabbricata in Spagna; c. Zurra: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta aggiungendo acquavite di vino o brandy, che ha un tenore alcolico minimo pari al 9 per cento in volume e inferiore al 14 per cento in volume e che può contenere pezzi di frutta; d. Bitter soda: per una bevanda aromatizzata a base di vino contenente almeno il 50 per cento di bitter vino (art. 377 cpv. 3 lett. b), che ha un tenore alcolico minimo pari all’8 per cento in volume e inferiore al 10,5 per cento in volume e che contiene anidride carbonica; e. Kalte Ente: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da una me- scolanza di vino, vino frizzante e vino spumante con aggiunta di limone na- turale o suoi estratti e il cui tenore di vino spumante nel prodotto finito non deve essere inferiore al 25 per cento in massa; f. Vin brûlé: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta esclusiva- mente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Per il vin brûlé a base di vino bianco la denominazione deve essere accompagnata dalla menzione «di vino bianco»; g. Maiwein: per una bevanda aromatizzata a base di vino con aggiunta di pian- te o estratti di asperula odorata, in modo che il gusto dell’asperula predo- mini.
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
h. Maitrank: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco secco in cui sono state macerate piante o estratti di asperula odorata, con aggiunta di arance o altra frutta e del 5 per cento al massimo di zucche- ro. La frutta può essere aggiunta anche sotto forma di succo, di concentrato o d’estratto.
Art. 376a Cocktail aromatizzati a base di vino
1 I cocktail aromatizzati a base di vino sono bevande:
a. ottenute da vino o mosto d’uva; b. senza aggiunta di alcool di qualsiasi tipo; c. con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aroma- tici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore; d. sottoposte, se del caso, a un’edulcorazione secondo l’articolo 400g; e e. contenenti, se del caso, altri ingredienti. 2 Il tenore di vino o mosto d’uva nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa. Il tenore alcolico non deve superare il 7 per cento in volume.
3 A complemento della denominazione «cocktail aromatizzato a base di vino» pos-
sono essere impiegati i termini seguenti: a. cocktail a base di vino: per un cocktail aromatizzato a base di vino in cui la proporzione di succo d’uva concentrato non supera il 10 per cento del volu- me totale del prodotto finito e il tenore di zucchero, espresso come zucchero invertito, è inferiore a 80 g per litro. b. frizzante di uva aromatizzato: per un cocktail aromatizzato a base di vino ottenuto esclusivamente da mosto d’uva, il cui tenore alcolico è inferiore al
4 per cento in volume e la cui anidride carbonica proviene esclusivamente
dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.
Art. 377 Vini aromatizzati
1 I vini aromatizzati sono bevande:
a. ottenute da vino o da mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato); b. con aggiunta di alcool etilico di origine agricola, distillato di origine agrico- la, acquavite di vino, brandy o acquavite di vinaccia; c. con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aroma- tici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore; d. sottoposte di norma a un’edulcorazione secondo l’articolo 400g; e e. contenenti, se del caso, altri ingredienti.
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
2 Il tenore di vino o di mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato) nel prodotto finito deve essere almeno del 75 per cento in massa. Il tenore alcolico deve essere almeno del 14,5 per cento in volume, ma non superare il 22 per cento in volume.
3 I seguenti termini possono sostituire la denominazione «vino aromatizzato»:
a. vermut o vino vermut: per un vino aromatizzato il cui aroma caratteristico è ottenuto impiegando sostanze appropriate; in particolare devono essere sem- pre utilizzate anche sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemi- sia. Per addolcire il vermut possono essere impiegati unicamente zucchero, zucchero caramellato, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato o concentrato d’uva rettificato. b. vino aromatizzato amaro: per un vino aromatizzato dal caratteristico aroma amaro. Il termine «vino aromatizzato amaro» può essere seguito dal nome della sostanza aromatizzante amara, ma può essere anche sostituito da una delle denominazioni seguenti:
1. «vino aromatizzato con corteccia di china», se l’aromatizzazione è stata
ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale della corteccia di china,
2. «Bitter vino», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente me-
diante l’aroma naturale della genziana e la bevanda ha subito una colo- razione gialla o rossa,
3. «Americano», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente me-
diante sostanze aromatizzanti naturali provenienti dall’artemisia e dalla genziana e la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa. c. vino aromatizzato all’uovo: per un vino aromatizzato contenente almeno
10 g di tuorlo d’uovo e 200 g di zucchero, espresso come zucchero invertito,
per litro di prodotto finito. 4 Il termine «vino aromatizzato» può essere sostituito con il termine «aperitivo a base di vino».
Art. 377a Disposizione generale 1 Se la denominazione dei prodotti menzionati negli articoli 376 e 377 comprende il termine «spumante», la quantità di vino spumante impiegata nel prodotto finito deve essere pari almeno al 95 per cento. 2 Le denominazioni elencate negli articoli 376 e 377 possono essere completate, a seconda del tenore di zucchero residuo per litro, dalle menzioni seguenti: – «extra secco» inferiore a 30 g per litro – «secco» inferiore a 50 g per litro – «semisecco» da 50 a 90 g per litro – «amabile» da oltre 90 a 130 g per litro – «dolce» superiore a 130 g per litro
475
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
3 Le menzioni «amabile» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del
tenore in zucchero espresso in g per litro. 4 Se a uno dei prodotti menzionati è stata aggiunta anidride carbonica in una quantità superiore a 2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contenente anidride carbonica».
Titolo prima dell’art. 399
Capitolo 39: Bevande spiritose Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 399 cpv. 2 lett. b
2 Esse sono ottenute per:
b. macerazione di sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in di- stillati di origine agricola o in un’acquavite secondo gli articoli 401–424, con o senza successiva distillazione;
Art. 400 cpv. 3 Abrogato
Art. 400a cpv. 2 Abrogato
Art. 400f Taglio Il taglio è il procedimento secondo il quale a una bevanda spiritosa sono aggiunti: a. alcool etilico di origine agricola; b. distillato di origine agricola; o c. una o più bevande spiritose.
Art. 400h Abrogato
Art. 408a Bevanda spiritosa di frutta 1 La bevanda spiritosa di frutta è una bevanda spiritosa ottenuta mediante macera- zione di un frutto in alcool etilico di origine agricola o in distillati di origine agricola o in un’acquavite ai sensi del presente capitolo. 2 Per la macerazione devono essere utilizzati almeno 5 kg di frutta ogni 20 litri di alcool puro.
476
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
3 Per l’aromatizzazione possono essere aggiunti aromi naturali o naturidentici che non provengono dal frutto elaborato. Il gusto caratteristico della bevanda e il suo colore devono tuttavia provenire esclusivamente dal frutto elaborato.
Art. 412 cpv. 2 2 Per la macerazione devono essere utilizzati almeno 100 kg di frutta ogni 20 litri di alcool puro.
Art. 422 cpv. 4 lett. a Abrogata
Art. 425 cpv. 1 lett. fbis 1 Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono avere almeno il seguente tenore alcolico in per cento in volume: fbis. bevanda spiritosa di frutta: 25,0 per cento;
Art. 426 cpv. 4bis 4bis Le specialità come la «vieille prune» possono contenere tra 20 e 80 g di zucchero per litro.
Art. 427 cpv. 2bis 2bis Le seguenti bevande spiritose non possono essere tagliate con alcool etilico di origine agricola: a. acquavite di vino (art. 401); b. brandy (art. 402); c. acquavite di vinaccia, marc, grappa (art. 403); d. acquavite di fecce (art. 405); e. bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali (art. 406); f. whisky, whiskey (art. 407); g. acquavite di frutta (art. 408); h. acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere (art. 409); i. acquavite di fecce di frutta (art. 411); j. rum (art. 413); k. acquavite di patate (art. 415); l. acquavite di erbe (art. 420).
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Art. 428 cpv. 6 6 L’etichetta dei tagli menzionati nell’articolo 427 capoverso 2bis può recare il rife- rimento a una categoria di bevande spiritose soltanto al di fuori della denominazione specifica. In tal caso, dopo la denominazione «miscela di bevande spiritose», devono essere indicati i singoli componenti alcolici seguiti dalla percentuale in volume di tutto il tenore alcolico della mescolanza in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati.
Art. 429 cpv. 1 secondo periodo 1 … L’obbligo di indicare la quantità e il tenore alcolico sulle liste delle bevande non si applica alle bevande spiritose o alle bevande a base di bevande spiritose preparate appositamente nell’esercizio stesso.
Titolo prima dell’art. 432 Abrogato
Art. 432 Abrogato
Art. 432a lett. b Le altre bevande alcoliche sono tutte le bevande alcoliche che: b. non sono disciplinate negli articoli 366–431.
Art. 434 cpv. 2 lett. e Concerne soltanto il testo francese.
Art. 435 cpv. 2 lett. e Concerne soltanto il testo francese.
II
1 Gli allegati 1, 4, 6, e 9–14 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è modificato come segue:
Rinvio del titolo a destra Allegato 2 (art. 182 cpv. 3 lett. a e abis)
478
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
III
Disposizioni transitorie 1 Le bevande contenenti vino di cui agli articoli 376–377 possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto vigente soltanto fino al 31 maggio 2005. 2 Agli articoli 28 capoverso 1bis, 29 capoverso 2, 30, 30a, 427 capoverso 2bis e 428 capoverso 6 si applica un periodo transitorio fino al 31 maggio 2005.
IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
2 Gli articoli 64 capoversi 1 e 1bis, 66, 67 capoverso 3, 68 capoverso 1 e 68a entrano in vigore il 1° febbraio 2004. 3 Gli articoli 408a e 425 capoverso 1 lettera fbis entrano in vigore il 1° giugno 2005.
15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
479
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
Allegato 1
Elenco delle ordinanze del Dipartimento emanate in virtù delle disposizioni di delega della presente ordinanza
a. ad articoli 6 e 36 capoverso 3: ordinanza del DFI del 26 giugno 19954 sul valore nutritivo; b. ad articoli 7, 9 capoverso 2 e 16 capoverso 3: ordinanza del DFI del 26 giugno 19955 sulle sostanze estranee e sui compo- nenti; c. ad articolo 8 capoverso 2: ordinanza del DFI del 27 marzo 20026 sugli additivi; d. ad articoli 10 capoverso 2 e 17 capoverso 4: ordinanza del DFI del 26 giugno 19957 sui requisiti igienici; e. ad articolo 15 capoverso 4: ordinanza del 19 novembre 19968 concernente la procedura di autorizzazio- ne per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG; f. ad articolo 22a capoverso 5: ordinanza del 6 marzo 20009 sulla dichiarazione delle materie prime; g. ad articolo 56 capoverso 2 lettera e: ordinanza del DFI del 10 dicembre 198110 concernente la designazione dei formaggi svizzeri; h. ad articolo 201 lettere a–e: ordinanza del DFI del 26 giugno 199511 sui funghi; i. ad articolo 201 lettera f: ordinanza del DFI del 26 giugno 199512 sui micologi; j. ad articolo 280 capoverso 2: ordinanza del 12 febbraio 198613 sul riconoscimento delle acque minerali naturali;
4 RS 817.021.55 5 RS 817.021.23 6 RS 817.021.22 7 RS 817.051 8 RS 817.021.35 9 RS 817.021.51 10 RS 817.141 11 RS 817.022.291 12 RS 817.49 13 RS 817.364
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
k. ad articolo 368 capoverso 4: ordinanza del DFI del 27 marzo 200214 concernente le procedure e i tratta- menti enologici ammessi.
14 RS 817.022.361
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Allegato 4 (art. 182 cpv. 4 lett. a e abis)
Composizione essenziale di alimenti di proseguimento dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore
Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo.
1 Energia
almeno al massimo
250 kJ/100 ml 335 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml) (80 kcal/100 ml)
2 Proteine
Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38 per le proteine del latte. Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25 per le proteine di soia almeno al massimo 0,5 g/100 kJ 1 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) L’indice chimico delle proteine presenti non è inferiore all’80 per cento in massa di quello della proteina di riferimento (caseina o latte materno) i cui tenori in acidi amminici sono i seguenti (g/100g di proteina)15:
Caseina Latte materno
Arginina 3,7 3,8 Cistina 0,3 1,3 Istidina 2,9 2,5 Isoleucina 5,4 4,0 Leucina 9,5 8,5 Lisina 8,1 6,7 Metionina 2,8 1,6 Fenilalanina 5,2 3,4 Treonina 4,7 4,4 Triptofano 1,6 1,7 Tirosina 5,8 3,2 Valina 6,7 4,5
L’«indice chimico» è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoa- cido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento.
15 Tenore in acidi amminici delle derrate alimentari e dati biologici sulle proteine. Studi della FAO sulla nutrizione, n. 14, Roma 1970, art. 375 e 383.
482
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
Per gli alimenti di proseguimento a base di proteine di soia, sole o unitamen- te a proteine del latte, possono essere impiegate solo proteine di soia. Per migliorare il valore nutritivo delle proteine impiegate, agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti aminoacidi, nella proporzione ne- cessaria a tal fine. A parità di valore energetico, l’alimento pronto deve contenere una quantità disponibile di metionina pari a quella del latte materno (secondo Allegato 2, cifra 26).
3 Lipidi
almeno al massimo 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal)
31 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:
– olio di sesamo – olio di semi di cotone
32 Acido laurico
almeno al massimo – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale
33 Acido miristico
almeno al massimo – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale
34 Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)
almeno al massimo
70 mg/100 kJ –
(300 mg/100 kcal): questo valore minimo si applica soltanto al latte di proseguimento con aggiunta di olio vegetale.
35 Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 4 per cento del
tenore di grassi totale. 36 Il tenore di acido erucico non deve superare l’1 per cento del tenore di grassi totale.
4 Carboidrati (glucidi)
almeno al massimo 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)
41 L’impiego di ingredienti contenenti glutine è vietato.
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
42 Lattosio
almeno al massimo 0,45 g/100 kJ – (1,8 g/100 kcal) La disposizione non si applica agli alimenti di proseguimento nei quali la parte di proteine di soia rappresenta più del 50 per cento in massa del tenore totale di proteine.
43 Saccarosio, fruttosio, miele
almeno al massimo – singolarmente o in totale: 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati.
5 Sali minerali
51 Ferro, iodio
ogni 100 kJ ogni 100 kcal
almeno al massimo almeno al massimo
Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Iodio (µg) 1,2 – 5 –
52 Zinco
521 Alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte
almeno al massimo 0,12 mg/100 kJ – (0,5 mg/100 kcal)
522 Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia, pure o miste a latte
almeno al massimo 0,18 mg/100 kJ – (0,75 mg/100 kcal)
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
53 Altri sali minerali
Il loro tenore corrisponde almeno ai valori normalmente riscontrati nel latte, ridotto, eventualmente, nella stessa proporzione del tenore di proteine degli alimenti di proseguimento rispetto al tenore del latte. Fungono da riferimen- to i seguenti tenori di sali minerali:
ogni 100 g di componenti ogni grammo di proteina solidi privi di grasso
Sodio (mg) 550 15 Potassio (mg) 1680 43 Cloruro (mg) 1050 28 Calcio (mg) 1350 35 Fosforo (mg) 1070 28 Magnesio (mg) 135 3,5 Rame (µg) 225 6
54 Il rapporto calcio/fosforo ammonta a 2,0 al massimo.
6 Vitamine
ogni 100 kJ ogni 100 kcal
almeno al massimo almeno al massimo
Vitamina A (µg-ER)16 14 43 60 180 Vitamina D (µg)17 0,25 0,75 1 3 Vitamina C (mg) 1,9 – 8 – Vitamina E (mg-α-ET)18 0,5/g – 0,5/g – di acidi grassi di acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linolei- co, ma in co, ma in nessun caso nessun caso meno di 0,1 meno di 0,5 mg/100 kJ mg/100 kcal disponibili disponibili
16 ER = equivalente retinolo, tutti trans.
17 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D.
18 α-ET = δ-α-equivalente tocoferolo.
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
7 È permesso utilizzare i seguenti nucleotidi:
al massimo19 al massimo20
(mg/100 kJ) (mg/100 kcal)
citidina-5’ monofosfato 0,60 2,50 uridina-5’ monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5’ monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,24 1,00
19 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ
(5 mg/100 kcal).
20 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ
(5 mg/100 kcal).
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
Allegato 6 (art. 182 cpv. 6bis e 183 cpv. 6)
Valori di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini in tenera età
Sostanza nutritiva Valore di riferimento
Vitamina A 400 (µg) Vitamina D 10 (µg) Vitamina C 25 (mg) Vitamina B1 (tiamina) 0,5 (mg) Vitamina B2 (riboflavina) 0,8 (mg) Equivalente della niacina 9 (mg) Vitamina B6 0,7 (mg) Folato 100 (µg) Vitamina B12 0,7 (µg) Calcio 400 (mg) Ferro 6 (mg) Zinco 4 (mg) Iodio 70 (µg) Selenio 10 (µg) Rame 0,4 (mg)
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
Allegato 9 (art. 183 cpv. 3 lett. a e 5 lett. c)
Composizione essenziale di alimenti per lo svezzamento a base di cereali per lattanti e bambini in tenera età
I requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consuma- tori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del produttore.
1 Tenore di cereali
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali o di fecola macinati. La quantità di prodotti di cereali e di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della me- scolanza finale.
2 Proteine
21 Nei prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettere b e d il tenore
di proteine non deve superare 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 22 Nei prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera b il tenore della proteina aggiunta non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
23 I biscotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera d fabbricati ag-
giungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine devono pre- sentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).
24 L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per
cento di quello della proteina di riferimento (caseina, cfr. la tavola al n. 25) oppure il rendimento energetico della proteina (PER) nella mescolanza deve essere pari almeno al 70 per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella pro- porzione necessaria a tal fine.
488
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
25 Composizione degli aminoacidi nella caseina
(g per ogni 100 g di proteina)
Arginina 3,7 Cistina 0,3 Istidina 2,9 Isoleucina 5,4 Leucina 9,5 Lisina 8,1 Metionina 2,8 Fenilalanina 5,2 Treonina 4,7 Triptofano 1,6 Tirosina 5,8 Valina 6,7
3 Carboidrati
31 Se ai prodotti secondo l’articolo 183 capoverso 2 lettere a e d sono aggiunti
saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve es- sere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
32 Se ai prodotti secondo l’articolo 183 capoverso 2 lettera b sono aggiunti
saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,2 g per ogni 100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4 Grassi
41 Nei prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettere a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
42 I prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera b possono presen-
tare un tenore di grasso di 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il te- nore di grasso supera gli 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal): a. il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore to- tale di grasso; b. il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso; c. il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore pari almeno a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
5 Sali minerali
51 Sodio
a. I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali unicamente a scopo tecnologico. b. Il tenore di sodio negli alimenti per lo svezzamento a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
52 Calcio
a. I prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). b. I prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera d fabbricati utilizzando latte (biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
6 Vitamine
61 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono presentare un
tenore di tiamina pari almeno a 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal). 62 Per i prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera b si applicano i seguenti tenori:
ogni 100 kJ ogni 100 kcal
almeno al massimo almeno al massimo
Vitamina A (µg RE)1 14 43 60 180 Vitamina D (µg)2 0,25 0,75 1 3
1 ER = equivalente retinolo, tutti trans.
2 Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.
63 I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A e D sono
aggiunte ad altri alimenti per lo svezzamento a base di cereali.
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Allegato 10 (art. 183 cpv. 3 lett. b e 5 lett. c)
Composizione essenziale di altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età
I requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consuma- tori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del produttore.
1 Proteine
11 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di protei- ne sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto: a. la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o altre fonti tradi- zionali di proteine deve costituire almeno il 40 per cento in massa del prodotto totale; b. la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche; c. il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate deve costituire almeno l’1,7 g/100 kJ (7g/100 kcal). 12 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di protei- ne appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia pre- sentato come pasto: a. la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o altre fonti tradi- zionali di proteine deve costituire almeno il 10 per cento in massa del prodotto totale; b. la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche; c. il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 13 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di protei- ne appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodot- to sia presentato come pasto: a. la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno l’8 per cento in massa del prodotto totale;
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
b. la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno il 25 per cento in massa delle fonti proteiche; c. il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal); d. il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
14 Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denomina-
zione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere infe- riore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il pro- dotto sia presentato come pasto. 15 Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nel- la denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto prove- nienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
16 I requisiti menzionati nei numeri 11–15 non sono applicabili alle salse
presentate come contorno a un pasto.
17 I dolci nella cui denominazione di vendita sono indicati prodotti di latte
come primo o unico ingrediente devono contenere almeno 2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti men- zionati nei numeri 11–15.
18 L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliora-
re il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.
2 Carboidrati
Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base di pura frutta, nei dessert o nei budini non può es- sere superiore ai seguenti valori: a. 10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di ver- dura; b. 15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base; c. 20 g/100 g per le preparazioni a base di pura frutta; d. 25 g/100 g per i dessert e i budini; e. 5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.
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3 Grassi
31 Se nei prodotti di cui al numero 11 del presente allegato carne o formaggio
sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 32 In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
4 Sodio
41 Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ (200
mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingre- diente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
42 Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere
sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.
5 Vitamine
51 Vitamina C
Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vi- tamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) oppure a 25 mg/100 g.
52 Vitamina A
Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve es- sere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)21. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.
53 Vitamina D
La vitamina D non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.
21 ER = equivalente retinolo, tutti trans.
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Allegato 11 (art. 183 cpv. 3 lett. c, 5bis e 6)
Sostanze nutritive
1. Vitamine
Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene
Vitamina D Vitamina D2 (= ergocalciferolo) Vitamina D3 (= colecalciferolo) Vitamina B1 (tiamina) Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato
Vitamina B2 (riboflavina) Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio
Niacina Nicotinamide Acido nicotinico
Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato Dipalmitato di piridossina
Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo
Folato Acido folico
Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina
Biotina D-Biotina
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Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitoil-L-ascorbico (L-palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio
Vitamina K Fillochinone (fitomenadione)
Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato
2. Aminoacidi
L-arginina e il suo cloridrato L-cistina e il suo cloridrato L-istidina e il suo cloridrato L-isoleucina e il suo cloridrato L-leucina e il suo cloridrato L-lisina e il suo cloridrato L-cisteina e il suo cloridrato L-metionina L-fenilalanina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina
3. Altri
Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo L-carnitina L-cloridrato di carnitina
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4. Sali minerali (macroelementi e oligoelementi)
Calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ossido di calcio Idrossido di calcio Ortofosfato di calcio
Magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Citrato di magnesio Gluconato di magnesio Ossido di magnesio Idrossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Lattato di magnesio Glicerofosfato di magnesio
Potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Glicerofosfato di potassio
Ferro Citrato ferroso (II) Citrato ferrico (III) ammoniacale Gluconato ferroso (II) Lattato ferroso (II) Solfato ferroso (II) Fumarato ferroso (II) Difosfato ferrico (III) (pirofosfato ferrico) Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Saccarato ferrico (III) Difosfato ferrico di sodio Carbonato ferroso (II)
Rame Complesso rame-lisina Carbonato rameico (II)
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Citrato rameico (II) Gluconato rameico (II) Solfato rameico (II)
Zinco Acetato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Ossido di zinco Gluconato di zinco
Manganese Carbonato di manganese (II) Cloruro di manganese (II) Citrato di manganese (II) Gluconato di manganese (II) Solfato di manganese (II) Glicerofosfato di manganese (II)
Iodio Ioduro di sodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Iodato di sodio
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Allegato 12 (art. 183 cpv. 7)
Quantità massime di vitamine, sali minerali e oligoelementi aggiunti ad alimenti per lo svezzamento a base di cereali e ad altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età
I requisiti delle sostanze nutritive si riferiscono al prodotto consegnato ai consuma- tori pronto al consumo o preparato pronto al consumo in base alle istruzioni del produttore. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.
Sostanza nutritiva Valore massimo ogni 100 kcal
Vitamina A (µg ER) 1801 Vitamina D (µg) 31 Vitamina E (mg a-ET) 3 Vitamina C (mg) 12,5/252/1253 Vitamina B1 (tiamina) (mg) 0,25/0,54 Vitamina B2 (riboflavina) (mg) 0,4 Niacina (mg NE) 4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (µg) 50 Vitamina B12 (µg) 0,35 Acido pantotenico (mg) 1,5 Biotina (µg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80/1805/1006 Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (µg) 40 Iodio (µg) 35 Manganese (mg) 0,6
1 In conformità alle disposizioni degli allegati 9 e 10.
2 Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro.
3 Valore massimo applicabile ai piatti a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura. 4 Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate. 5 Valore massimo applicabile ai prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettere a e b. 6 Valore massimo applicabile ai prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera d.
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Allegato 13 (art. 184 cpv. 6)
Elenco delle sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento) Sostanza Sali Dichiarazione Quantità massima Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni
L-carnitina base, tartrato, in mg per razione 1000 mg/giorno serve come molecola di non può essere pubbli- fumarato giornaliera trasporto degli acidi cizzato come alimento grassi nei mitocondri dalle proprietà dima- dove consente una granti o atto a ridurre la combustione ottimale massa di grasso degli stessi (emissione di energia)
Creatina monoidrato in g per razione giornalie- dose iniziale: fino a aumento delle prestazioni non adatto a bambini e avvertire che si ra 20 g/giorno per 7 giorni di corta durata in ambito adolescenti in fase di può verificare dose di mantenimento: anaerobico crescita, non idoneo a un aumento di 2–4 g/giorno essere assunto a lungo peso termine
Colina fino a 1 g al giorno
Inositolo 300–1000 mg/giorno
Vitamine in mg per 100 g/100 ml e fino a 3 volte il fabbiso- per razione giornaliera gno giornaliero per razione giornaliera; a eccezione delle vitamine AeD
Sostanze in mg per 100 g/100 ml e secondo il fabbisogno minerali per razione giornaliera giornaliero raccomandato giusta l’art. 6 ODerr
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Sostanza Sali Dichiarazione Quantità massima Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni
Selenio come selenito o lievito in µg per razione giorna- 50 µg/giorno il dosaggio non può essere arricchito con selenio liera superato
Cromo in µg per razione giorna- 30–100 µg/giorno liera
Molibdeno in µg per razione giorna- 50–100 µg/giorno liera
Manganese in mg per razione giorna- 2–5 mg/giorno liera
Rame in mg per razione giorna- 1–1,5 mg/giorno liera
L-Arginina in mg per razione giorna- fino a 2 g/giorno liera
L-Ornitina in mg per razione giorna- fino a 2 g/giorno liera
Taurina fino a 1 g/razione
500
Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2004
Sostanza Sali Dichiarazione Quantità massima Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni
Aminoacidi in mg per razione giorna- fabbisogno minimo liera o in mg/100g di giornaliero proteine (il fabbisogno ottimale è ca. 2 volte maggiore): L-lisina 700 mg L-leucina 1,1 g L-treonina 500 mg L-metionina 1,1 g L-valina 800 mg L-fenilalanina 1,1 g L-isoleucina 700 mg
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Allegato 14 (art. 184 cpv. 6, 184a cpv. 4 e 184b cpv. 2–4)
Vitamine e sali minerali permessi negli integratori alimentari e dosi giornaliere ammesse per adulti
Vitamina/sale minerale Dosi giornaliere ammesse per adulti
Vitamina A 800 µg β- carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 µg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 µg Vitamina B12 1 µg Biotina 150 µg Acido pantotenico 6 mg Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 µg Selenio 50 µg Rame 1,5 mg Manganese 5 mg Cromo 100 µg Molibdeno 100 µg Sodio 2500 mg Potassio 4000 mg Cloro 3500 mg
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