AS 2004 4907
Ordinanza concernente la valorizzazione, l'importazione e l'esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)
Ordinanza concernente la valorizzazione, l’importazione e l’esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle patate è modificata come segue:
Art. 7 Contributi Per la valorizzazione delle patate (escluse le patate da semina), la Confederazione versa, annualmente, un contributo forfetario.
Art. 13 Contributo forfetario per la valorizzazione La Confederazione versa, annualmente, un contributo forfetario per la valorizzazio- ne delle patate da semina indigene che non possono essere smerciate per la coltiva- zione in Svizzera.
Art. 18 cpv. 3 3 Il contingente doganale parziale per i prodotti di patate è suddiviso nelle seguenti categorie di merci: a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa
2103.9000 e 2104.1000;
b. prodotti semilavorati, altri; c. prodotti finiti.
Art. 25 cpv. 2 2 Per i prodotti semilavorati giusta l’articolo 18 capoverso 3 lettera a, hanno diritto a quote di contingente doganale soltanto coloro i quali sottopongono tali prodotti ad un’ulteriore lavorazione nella propria azienda.
1 RS 916.113.11
2004-2215 4907
Ordinanza sulle patate RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz