AS 2004 4915
Ordinanza concernente l'abbandono del contingentamento lattiero
Ordinanza concernente l’abbandono del contingentamento lattiero (OACL)
del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36a capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina in particolare: a. le condizioni che un’organizzazione giusta l’articolo 36a LAgr deve adem- piere, affinché i produttori che ne sono membri possano essere esclusi dal contingentamento lattiero; b. gli obblighi delle organizzazioni fino all’abolizione del contingentamento lattiero.
Art. 2 Principio 1 Possono essere esclusi dal contingentamento lattiero i produttori che sono membri di una delle seguenti organizzazioni: a. organizzazione di categoria; b. organizzazione di produttori; c. organizzazione nella quale i produttori sono associati con un valorizzatore del latte importante a livello regionale (organizzazione produttori- valorizzatore).
2 I produttori possono essere esclusi dal contingentamento lattiero il 1° maggio
2006, il 1° maggio 2007 o il 1° maggio 2008.
RS 916.350.4 1 RS 910.1
2004-2150 4915
Ordinanza concernente l’abbandono del contingentamento lattiero RU 2004
Sezione 2: Esigenze poste alle organizzazioni
Art. 3 Organizzazione di categoria
1 L’organizzazione di categoria deve adempiere le seguenti esigenze:
a. è organizzata corporativamente; b. emette le proprie decisioni in materia di regolamenti con i due terzi della maggioranza ad ogni livello; c. i suoi membri producono almeno il 75 per cento del quantitativo di latte destinato al commercio, che sarà trasformato nel prodotto o nel gruppo di prodotti in questione; d. ad ogni livello, negli organi almeno il 75 per cento dei rappresentanti è atti- vo nella produzione o nella trasformazione di latte o eventualmente nel com- mercio; e. i rappresentanti sono stati eletti dall’assemblea della loro organizzazione oppure dalla totalità dei membri del loro livello. 2 Se all’interno di un’organizzazione di categoria esistente si costituisce un gruppo di produttori che intende abbandonare il contingentamento lattiero, a tale gruppo si applicano per analogia le esigenze del capoverso 1 lettere b–e.
Art. 4 Organizzazione di produttori
1 L’organizzazione di produttori deve adempiere le seguenti esigenze:
a. è organizzata corporativamente; b. emette le proprie decisioni in materia di regolamenti con i due terzi della maggioranza; c. i suoi membri commercializzano un quantitativo di latte di almeno 50 milio- ni di chilogrammi per anno lattiero; d. negli organi almeno il 75 per cento dei rappresentanti è attivo nella produ- zione di latte; e. i rappresentanti di comunità di produttori sono stati eletti dall’assemblea del- la loro organizzazione. 2 Se all’interno di un’organizzazione di produttori esistente si costituisce un gruppo di produttori che intende abbandonare il contingentamento lattiero, a tale gruppo si applicano per analogia le esigenze del capoverso 1 lettere b–e. 3 Per le organizzazioni di produttori la cui maggioranza dei membri è nel Cantone Vallese o Ticino, il quantitativo minimo di cui al capoverso 1 lettera c si riduce al
75 per cento del quantitativo di latte commercializzato nel rispettivo Cantone.
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4 Per organizzazione di produttori si intende l’associazione di:
a. produttori; b. comunità di produttori; c. produttori e comunità di produttori. 5 Per comunità di produttori si intende un gruppo di produttori che fabbrica lo stesso prodotto o gruppo di prodotti e che è organizzato corporativamente.
Art. 5 Organizzazione produttori-valorizzatore
1 L’organizzazione produttori-valorizzatore deve adempiere le seguenti esigenze:
a. i produttori e il valorizzatore del latte sono organizzati corporativamente; b. emette le proprie decisioni in materia di regolamenti con i due terzi della maggioranza; c. i produttori hanno concluso un contratto con il valorizzatore del latte in cui sono disciplinati almeno il quantitativo di latte, il prezzo del latte nonché la responsabilità in caso di inosservanza di un quantitativo supplementare; d. i produttori commercializzano o il valorizzatore del latte trasforma un quan- titativo di latte di almeno 20 milioni di chilogrammi per anno lattiero. 2 Anche i produttori di organizzazioni che non raggiungono il quantitativo minimo di cui al capoverso 1 lettera d possono essere esclusi dal contingentamento lattiero se il latte è trasformato nella regione e se tale trasformazione è importante per la regio- ne in questione.
Sezione 3: Quantitativo di latte
Art. 6 Quantitativo di base 1 Per quantitativo di base si intende la somma dei contingenti che erano assegnati ai produttori nell’ultimo anno lattiero precedente l’abbandono. I contingenti supple- mentari giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente il contingentamento della produzione lattiera (OCL) non vengono computati. 2 Il quantitativo di base aumenta o diminuisce in seguito agli adeguamenti di cui agli articoli 7–10.
Art. 7 Adeguamento in caso di acquisto di animali che danno diritto a contingenti supplementari In caso di acquisto di un animale che soddisfa i requisiti dell’articolo 11 OCL3, l’anno lattiero seguente la data di inoltro della domanda il quantitativo di base dell’organizzazione aumenta di 2000 chilogrammi per animale.
2 RS 916.350.1 3 RS 916.350.1
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Art. 8 Adeguamento in caso di trasferimento di contingenti Se i contingenti sono ripresi dai produttori o ritrasferiti ad essi giusta gli articoli 3, 4 o 5 OCL4, il quantitativo di base dell’organizzazione aumenta nella misura dei contingenti ripresi.
Art. 9 Adeguamento in caso di scadenza di un contratto di allevamento 1 Se un contingente viene ritrasferito a un produttore nella regione di montagna dopo la scadenza di un contratto di allevamento giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OCL5, il quantitativo di base dell’organizzazione diminuisce nella stessa misura. 2 Se entrambi i produttori in questione sono esclusi dal contingentamento lattiero, i quantitativi di base delle rispettive organizzazioni vengono adeguati in modo corri- spondente.
Art. 10 Adeguamento in caso di uscita o esclusione dall’organizzazione 1 Se un produttore passa ad un’organizzazione i cui membri sono anch’essi esclusi dal contingentamento, la quota del quantitativo di base del produttore passa alla nuova organizzazione. 2 Se un produttore esce dall’organizzazione senza entrare in un’organizzazione i cui membri sono esclusi dal contingentamento lattiero, il quantitativo di base non viene ridotto. 3 Se l’organizzazione esclude un produttore, la sua quota del quantitativo di base viene assegnata sotto forma di contingente alla nuova organizzazione o al produttore stesso.
Art. 11 Scioglimento di un’organizzazione Se un’organizzazione viene sciolta e i produttori non passano a un’altra organizza- zione giusta l’articolo 10 capoverso 1, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) assegna ai singoli produttori in questione un contingente corrispondente alla rispettiva quota del quantitativo di base.
Art. 12 Quantitativo supplementare 1 Con il consenso dell’Ufficio federale un’organizzazione può commercializzare un quantitativo supplementare di latte (quantitativo supplementare). 2 L’Ufficio federale concede la propria approvazione se l’organizzazione è in grado di dimostrare il bisogno di tale quantitativo supplementare. L’approvazione è valida un anno lattiero.
4 RS 916.350.1 5 RS 916.350.1
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Sezione 4: Ripartizione dei quantitativi e compiti delle organizzazioni
Art. 13 Disciplinamento dei quantitativi 1 Il disciplinamento dei quantitativi giusta l’articolo 36a capoverso 2 lettera a LAgr deve contenere almeno: a. i criteri per la ripartizione dei quantitativi di base e supplementari fra i mem- bri dell’organizzazione; b. disposizioni concernenti il trasferimento e l’adeguamento delle quote dei quantitativi di base e supplementari all’interno dell’organizzazione.
2 Il disciplinamento dei quantitativi deve essere contenuto in un regolamento.
3 Se all’interno di un’organizzazione di produttori vi sono membri associati anche a un’organizzazione di categoria, nel disciplinamento dei quantitativi essa deve stabi- lire come tenere in considerazione le decisioni in materia di quantitativi di tale organizzazione di categoria.
Art. 14 Amministrazione 1 L’organizzazione ripartisce i quantitativi di base e supplementari fra i propri mem- bri e procede agli adeguamenti.
2 Inoltre, le incombono i compiti seguenti:
a. registrazione, controllo, trasmissione e archiviazione dei dati concernenti il latte commercializzato dai membri; b. aggiornamento del quantitativo di base secondo gli adeguamenti attuati nel corso di un anno lattiero; c. preparazione della documentazione per il controllo trimestrale del quantita- tivo supplementare; d. registrazione, aggiornamento e trasmissione dei dati sui quantitativi contrat- tuali e sulla durata dei contratti dei membri, con i quali l’organizzazione ha stipulato contratti d’acquisto del latte.
Art. 15 Sanzioni
1 Le sanzioni devono essere contenute in un regolamento.
2 Per garantire il rispetto delle proprie disposizioni l’organizzazione deve applicare le sanzioni che ha deciso.
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Art. 16 Obbligo di notifica 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio incaricato dall’Ufficio federale:
a. all’inizio di un anno lattiero i quantitativi convenuti con le organizzazioni o i produttori nonché la durata dei contratti d’acquisto del latte stipulati; b. le modifiche convenute nel corso dell’anno lattiero e i nuovi contratti d’acquisto del latte.
2 L’organizzazione notifica al servizio incaricato dall’Ufficio federale:
a. entro il giorno 10 del mese seguente il latte commercializzato in un mese da ogni produttore; b. all’inizio di un anno lattiero i quantitativi convenuti con i produttori, nonché la durata dei contratti d’acquisto del latte stipulati; c. le modifiche convenute nel corso dell’anno lattiero e i nuovi contratti d’acquisto del latte.
3 L’organizzazione che delega l’amministrazione a un altro servizio deve darne
notifica all’Ufficio federale.
Sezione 5: Procedura
Art. 17 Domande 1 Le domande di abbandono del contingentamento lattiero vanno inoltrate all’Ufficio federale. L’organizzazione inoltra la domanda per i produttori ad essa associati.
2 Le domande devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. prova che si tratta di un’organizzazione giusta l’articolo 2; b. nome, indirizzo, identificazione dell’azienda e numero di fornitore di ogni membro dell’organizzazione che intende abbandonare il contingentamento lattiero; c. quote del quantitativo dei membri che vendono latte a valorizzatori del latte di diverse organizzazioni; d. regolamento concernente la ripartizione del quantitativo di base fra i membri; e. elenco delle sanzioni; f. verbale dell’assemblea che attesta che le decisioni (inoltro di domande, disciplinamento dei quantitativi, sanzioni, amministrazione) sono state prese con la maggioranza richiesta; g. prova che l’amministrazione è garantita.
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Art. 18 Termine di inoltro delle domande Le domande di abbandono del contingentamento lattiero vanno inoltrate almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno lattiero (1° maggio) a partire dal quale i produttori devono essere esclusi dal contingentamento lattiero.
Art. 19 Decisione
1 L’Ufficio federale decide quali produttori sono esclusi dal contingentamento
lattiero. I Servizi d’amministrazione del contingentamento lattiero notificano la decisione ai produttori. 2 L’Ufficio federale accerta nei confronti dell’organizzazione che i suoi produttori siano esclusi dal contingentamento lattiero e che la stessa soggiaccia alla presente ordinanza.
Art. 20 Documenti per la commercializzazione di un quantitativo supplementare Ai fini della commercializzazione di un quantitativo supplementare giusta l’articolo 12 vanno inoltrati all’Ufficio federale in particolare i seguenti documenti e prove: a. prova che il quantitativo supplementare richiesto non supera l’evoluzione del fabbisogno; b. preventivo dei quantitativi per almeno il primo anno lattiero seguente l’abbandono del contingentamento lattiero; c. regolamento concernente la ripartizione del quantitativo supplementare fra i membri; d. proposta per un controllo congiunto con l’Ufficio federale; e. prova che il valorizzatore del latte è responsabile della determinazione e del controllo del quantitativo di latte.
Sezione 6: Controlli e misure amministrative
Art. 21 1 L’Ufficio federale si accorda con le organizzazioni sui dettagli di una valutazione periodica congiunta della loro situazione concernente produzione e smercio. 2 Le organizzazioni che contravvengono alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con misure amministrative.
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 22 Esecuzione 1 L’Ufficio federale e le organizzazioni eseguono la presente ordinanza nel quadro delle loro competenze. 2 L’Ufficio federale comunica mensilmente all’organizzazione l’entità dell’aumento del quantitativo di base dell’organizzazione giusta l’articolo 7, nonché i nomi e gli indirizzi dei produttori che hanno determinato un aumento.
3 I Servizi d’amministrazione del contingentamento lattiero comunicano all’orga-
nizzazione i cui membri sono stati esclusi dal contingentamento lattiero: a. il quantitativo di base a sua disposizione per l’anno lattiero seguente; b. gli adeguamenti del quantitativo di base.
4 Le organizzazioni soggiacciono alla vigilanza dell’Ufficio federale.
Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005 ed è valida fino al 30 aprile 2009.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz