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AS 2004 5115

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Centro di consulenza sulla legislazione dell'OMC per determinare lo statuto giuridico del Centro di consulenza in Svizzera

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC per determinare lo statuto giuridico del Centro di consulenza in Svizzera

Concluso il 18 ottobre 2001 Entrato in vigore il 18 ottobre 2001 Applicabile a partire dal 15 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero, da una parte, e il Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC, dall’altra, visto l’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo del 30 novembre 19992 che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC che prevede che il Centro di consulenza abbia sede a Ginevra, visto l’articolo 10 paragrafo 3 del suddetto Accordo che menziona la conclusione di un accordo di sede con il Governo svizzero, animati dal desiderio di disciplinare le loro relazioni in un accordo di sede, hanno convenuto quanto segue:

I. Statuto, privilegi e immunità del Centro di consulenza

Art. 1 Personalità e capacità Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC (di seguito denominato Centro di consulenza).

Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione 1. Il Consiglio federale svizzero garantisce al Centro di consulenza l’indipendenza e la libertà d’azione che gli appartengono in quanto organizzazione intergovernativa. 2. Il Consiglio federale svizzero riconosce al Centro di consulenza, nonché agli Stati membri nei loro rapporti con il Centro medesimo, una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblica- zione.

RS 0.192.122.632.12

1 Dal testo originale francese (RO 2004 5115).

2 FF 2003 982

2003-2579 5115

Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC RU 2004

Art. 3 Inviolabilità dei locali Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati per i bisogni del Centro di consulenza sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Direttore esecutivo del Centro di consulenza o della persona da lui designata.

Art. 4 Inviolabilità degli archivi Gli archivi del Centro di consulenza e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che gli appartengono o sono in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

1. Nell’ambito delle sue attività, il Centro di consulenza gode dell’immunità di

giurisdizione e di esecuzione, tranne nei seguenti casi: a) nella misura in cui tale immunità sia stata formalmente revocata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo del Centro di consulenza o dalla persona da lui designata; b) in caso d’azione di responsabilità civile intentata contro il Centro di consu- lenza per danni causati da veicoli di sua proprietà o che circolano per suo conto; c) in caso di pignoramento, ordinato mediante decisione giudiziaria, di retribu- zioni, salari ed altri emolumenti di cui il Centro di consulenza è debitore nei confronti di un suo funzionario; d) in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedu- ra avviata a titolo principale dal Centro di consulenza; e e) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione dell’articolo 30 del presente Accordo. 2. Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni che sono di proprietà del Centro di consulenza o da esso utilizzati ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da: a) qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione; b) qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misure preliminari a una sentenza, salvo nei casi previsti nel paragrafo 1.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni Le pubblicazioni e le comunicazioni del Centro di consulenza non sono soggette a restrizioni.

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Art. 7 Regime fiscale 1. Il Centro di consulenza, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili tale esenzione vale solo per quelli di proprietà del Centro di consulenza e occupati dai suoi servizi, nonché per i redditi che ne derivano. 2. Il Centro di consulenza è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. È, in particolare, esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati all’uso ufficiale e per tutti i servizi fatti per l’uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera. 3. Il Centro di consulenza è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.

4. Se del caso le summenzionate esenzioni sono effettuate mediante rimborso, su

domanda del Centro di consulenza e secondo una procedura da determinarsi tra il Centro medesimo e le autorità competenti.

Art. 8 Regime doganale Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale del Centro di consu- lenza è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 19853 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 9 Libera disposizione dei fondi Il Centro di consulenza può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altri valori mobili, e può disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.

Art. 10 Comunicazioni 1. Il Centro di consulenza gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 19924 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, emendata a Kyoto il 14 ottobre

1994 e a Minneapolis il 6 novembre 1998.

2. Il Centro di consulenza ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche. 3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali, debitamente auten- ticate, del Centro di consulenza non possono essere censurate.

3 RS 631.145.0 4 RS 0.784.02

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4. Il Centro di consulenza è esente dall’obbligo di omologazione per gli impianti d’utente collegati per filo (comunicazioni via filo) che stabilisce ed esercita esclusi- vamente all’interno dei suoi edifici o parti di essi o terreni adiacenti. Gli impianti d’utente devono essere stabiliti ed esercitati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione. 5. L’esercizio degli impianti di telecomunicazione (comunicazione via filo e senza filo) deve essere coordinato tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunica- zioni.

Art. 11 Cassa pensioni Ogni cassa pensioni o istituto di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari del Centro di consulenza ha in Svizzera la stessa capacità giuridica del Centro medesimo. Essa gode, nella misura della sua attività in favore dei funzionari, degli stessi privilegi e immunità accordati al Centro di consulenza per quanto concerne i beni mobili.

Art. 12 Previdenza sociale Il Centro di consulenza non è assoggettato in quanto datore di lavoro alla legislazio- ne svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, il regime degli assegni per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché a quella sull’assicurazione malattia.

II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate ufficialmente presso il Centro di consulenza

Art. 13 Privilegi e immunità accordati ai rappresentanti degli Stati membri del Centro di consulenza e ai Membri del Consiglio di Direzione

1. I rappresentanti degli Stati membri del Centro di consulenza e i Membri del

Consiglio di Direzione, chiamati ufficialmente a partecipare a conferenze o riunioni presso il Centro di consulenza, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e nel corso dei viaggi a destinazione del luogo di riunione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi e delle immunità seguenti: a) immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto e esen- zione dall’ispezione dei bagagli personali; b) immunità di giurisdizione, anche dopo aver terminato la loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo; c) inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale;

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d) privilegi e agevolazioni in materia doganale accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri; e) esenzione per sé e per il coniuge da qualsiasi misura che limiti l’entrata, da ogni formalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale; f) per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazio- ni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti dei governi stranieri in mis- sione ufficiale temporanea. 2. I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti degli Stati membri del Centro di consulenza e ai Membri del Consiglio di Direzione non a loro vantaggio personale, bensì per garantire in tutta indipendenza l’esercizio delle loro funzioni in rapporto con il Centro di consulenza. Di conseguenza, le autorità competenti di uno Stato membro del Centro di consulenza revocano l’immunità in tutti i casi in cui il suo mantenimento potrebbe intralciare il corso della giustizia e in cui può essere revocata senza pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo per cui era stata accorda- ta. Il Presidente dell’Assemblea generale è competente per revocare l’immunità dei Membri del Consiglio di Direzione.

Art. 14 Privilegi e immunità accordati al Direttore esecutivo e agli alti funzionari del Centro di consulenza 1. Fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo, il Direttore esecutivo del Centro di consulenza o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il suo sostituto, e gli alti funzionari godono dei privilegi, immunità e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.

2. Le persone succitate che non sono cittadini svizzeri godono dell’esenzione da

qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sui trattamenti, emolumenti e indennità pagati loro dal Centro di consulenza; tale esenzione si applica alle persone di cittadinanza svizzera, a condizione che il Centro di consulenza preveda un’imposizione interna. Le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o un istituto di previdenza conformemente all’articolo 11 del presente Accordo, sono esenti in Svizzera al momento del loro versamento; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che fossero pagate a tali persone a titolo d’indennità per malattia, infortunio, ecc.; invece, i redditi dei capitali versati, le rendite e pensio- ni pagate alle persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso il Centro di consulenza non beneficiano dell’esenzione. 3. Le persone succitate che non sono cittadini svizzeri sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati al loro uso strettamente personale e per tutte le prestazioni di servizi fatte per il loro uso strettamente personale.

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4. I privilegi in materia doganale sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazio- nali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 15 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari del Centro di consulenza I funzionari del Centro di consulenza, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dei privilegi e delle immunità seguenti: a) immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro fun- zioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni, fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo; b) inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale; c) esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sui trattamen- ti, gli emolumenti e le indennità pagati loro dal Centro di consulenza; tale esenzione si applica anche ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che il Centro di consulenza preveda un’imposizione interna. In Svizzera, l’esenzione si applica pure, al momento del versamento, alle prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o un istituto di previ- denza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale versate a funzionari del Centro di consulenza come indennità per malattia, infortunio, ecc.; invece, i redditi dei capitali versati, le rendite e le pensioni pagate agli ex funzionari del Centro di consulenza non godono dell’esenzione.

Art. 16 Privilegi e immunità accordati ai funzionari del Centro di consulenza che non sono di cittadinanza svizzera Oltre ai privilegi e immunità di cui all’articolo 15, i funzionari del Centro di consu- lenza che non sono cittadini svizzeri: a) sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera; b) non soggiacciono, unitamente al coniuge e ai familiari a loro carico, alle di- sposizioni che limitano l’entrata e alle formalità di registrazione degli stra- nieri; c) godono degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizza- zioni internazionali in materia di agevolazioni di cambio; d) godono, unitamente ai familiari a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali; e) godono, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

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Art. 17 Privilegi e immunità accordati ai rappresentanti dei Paesi meno avanzati che utilizzano i servizi del Centro di consulenza I rappresentanti dei Paesi meno avanzati che utilizzano i servizi del Centro di consu- lenza a) godono, fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo, dell’immunità di giu- risdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche dopo che tali persone hanno cessato le loro funzioni; b) godono dell’inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale; c) non soggiacciono alle disposizioni che limitano l’entrata e alle formalità di registrazione degli stranieri.

Art. 18 Previdenza sociale 1. I funzionari del Centro di consulenza che non sono cittadini svizzeri non sono assoggettati alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupa- zione, sul regime degli assegni per perdita di guadagno e sulla previdenza professio- nale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere5. 2. I funzionari del Centro di consulenza, di cittadinanza estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chie- dere di essere sottoposti a tale assicurazione.

3. I funzionari del Centro di consulenza non sono assoggettati all’assicurazione

contro gli infortuni obbligatoria in Svizzera, sempreché il Centro di consulenza accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni profes- sionali e non professionali e contro le malattie professionali.

Art. 19 Servizio militare dei funzionari svizzeri 1. I funzionari del Centro di consulenza di nazionalità svizzera restano soggetti agli obblighi militari in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero vigente.

2. Un numero limitato di congedi al servizio militare (congedi per l’estero) può

essere accordato a funzionari svizzeri del Centro di consulenza che esercitano fun- zioni dirigenziali in seno al Centro di consulenza; i beneficiari di detto congedo sono dispensati dai servizi, dalle ispezioni e dal tiro obbligatorio fuori servizio.

5 RS 0.192.122.632.121

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3. Per i funzionari di cittadinanza svizzera del Centro di consulenza che non rientra- no nella categoria di cui al paragrafo 2 possono essere presentate domande di diffe- rimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interes- sato.

4. Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio

d’istruzione sono sottoposte dal Centro di consulenza al Dipartimento federale degli affari esteri all’indirizzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 20 Privilegi e immunità accordati agli esperti in missione per il Centro di consulenza Gli esperti in missione per il Centro di consulenza, qualunque sia la loro cittadinan- za, godono dei privilegi e delle immunità seguenti: a) immunità di giurisdizione, fatto salvo l’articolo 21 del presente Accordo, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni; b) inviolabilità di qualsiasi carta, supporto di dati e documento ufficiale; c) esenzione da qualsiasi misura restrittiva dell’entrata, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale; d) per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazio- ni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; e) per quanto concerne i loro bagagli personali, immunità e agevolazioni ana- loghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.

Art. 21 Eccezioni all’immunità di giurisdizione Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 20 del presente Accordo non godono dell’immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da qualsiasi veicolo di loro proprietà o da esse guidato, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali in materia di circola- zione stradale punibile con una multa disciplinare.

Art. 22 Oggetto delle immunità 1. I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo non sono intesi per confe- rire vantaggi personali a coloro che ne godono. Hanno l’unico scopo di garantire, in ogni circostanza, il libero funzionamento del Centro di consulenza e la completa indipendenza dei suoi funzionari. 2. Il Direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzio- nario o di un esperto in tutti i casi in cui ritiene che tale immunità intralci il corso della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi del Centro di consulenza. Il Presidente del Consiglio di direzione è competente per revocare l’immunità del Direttore esecutivo.

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Art. 23 Entrata, soggiorno e uscita Le autorità svizzere prendono ogni provvedimento utile per agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipen- dentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso il Centro di consulenza, ossia: a) i rappresentanti degli Stati membri del Centro di consulenza e il loro coniuge; b) i membri del Consiglio di Direzione del Centro di consulenza e il loro coniuge; c) il Direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari del Centro di consu- lenza come pure i familiari a loro carico e che vivono in comunione dome- stica; d) i rappresentanti dei Paesi meno avanzati che utilizzano i servizi del Centro di consulenza; e) gli esperti in missione per il Centro di consulenza; f) qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, chiamata in qualità ufficiale presso il Centro di consulenza.

Art. 24 Documenti di legittimazione 1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia al Centro di consulenza, per ogni funzionario, come pure per i suoi familiari, ammessi a titolo di ricongiungimen- to familiare, che vivono a suo carico e in comunione domestica senza esercitare un’attività lucrativa, un documento di legittimazione con fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

2. Il Centro di consulenza comunica regolarmente al Dipartimento federale degli

affari esteri l’elenco dei funzionari del Centro medesimo e dei loro familiari, indi- cando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio e la catego- ria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 25 Prevenzione degli abusi Il Centro di consulenza e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di agevolare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti nel presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.

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Art. 26 Controversie private Il Centro di consulenza prende disposizioni adeguate per comporre in modo soddi- sfacente: a) le controversie derivanti da contratti di cui il Centro di consulenza è parte e altre controversie di diritto privato; b) le controversie in cui sono implicate persone menzionate negli articoli 13, 14, 15, 17 e 20 che, in virtù della loro situazione ufficiale, godono dell’immunità, sempreché questa non sia stata loro revocata conformemente alle disposizioni degli articoli 13 paragrafo 2 e 22 del presente Accordo.

III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 27 Non responsabilità della Svizzera Dall’attività del Centro di consulenza in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni del Centro medesimo o dei funzionari di quest’ultimo.

Art. 28 Sicurezza della Svizzera 1. È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza della Svizzera. 2. Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto con il Centro di consulenza il più presto possibile, allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi del Centro medesimo. 3. Il Centro di consulenza collabora con le autorità svizzere per evitare ogni pregiu- dizio alla sicurezza della Svizzera derivante dalla sua attività.

IV. Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’ese- cuzione del presente Accordo.

Art. 30 Composizione delle controversie 1. Qualsiasi controversia tra le parti del presente Accordo circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo medesimo che non può essere composta mediante negoziati tra le parti, può essere sottoposta da ciascuna parte, su richiesta, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

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2. Il Consiglio federale svizzero e il Centro di consulenza designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale. 3. I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro che presie- de il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle parti.

4. Il tribunale stabilisce la propria procedura.

5. La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le parti in causa.

Art. 31 Revisione dell’Accordo

1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di una delle parti.

2. In tal caso, le due parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 32 Denuncia dell’Accordo Il presente Accordo può essere denunciato da una delle parti con preavviso scritto di due anni.

Art. 33 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 15 luglio 2001, vale a dire dalla data dell’entrata in vigore dell’Accordo che istitui- sce il Centro di consulenza.

Fatto a Berna, il 18 ottobre 2001, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il Per il Centro di consulenza Consiglio federale svizzero: sulla legislazione dell’OMC: Il Direttore della Direzione Il Presidente dell’Assemblea generale: del diritto internazionale pubblico: Nicolas Michel Otto Th. Genee

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