AS 2004 5299
Ordinanza sui controlli militari
Ordinanza sui controlli militari (OCoM)
del 10 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 5, 27 capoverso 2, 146 capoverso 4, 147 capoverso 4, 148h e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 13 capoverso 1 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20022 (OEs); visto l’articolo 235 del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM); visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i controlli nell’esercito e nell’amministrazione militare.
2 I controlli servono:
a. al censimento, prima del reclutamento, delle persone soggette all’obbligo di leva; b. al controllo dell’adempimento dell’obbligo militare e dell’obbligo di presta- re servizio militare; c. alla pianificazione, alla gestione e al controllo degli effettivi dell’esercito; d. al Servizio dei caduti e dei dispersi dell’esercito.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile alle persone soggette all’obbligo militare, ai militari donne, alle persone che si pongono volontariamente a disposizione dell’esercito e alle autorità interessate dei Cantoni e della Confederazione.
RS 511.22
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2 Sono fatte salve le disposizioni particolari applicabili a:
a. le persone soggette all’obbligo militare ammesse al servizio civile (persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile); b. il personale del Servizio della Croce Rossa; c. i membri degli stati maggiori del Consiglio federale. 3 Le denominazioni relative a persone utilizzate nella presente ordinanza si applica- no alle persone di ambo i sessi.
Capitolo 2: Competenze per i compiti di controllo
Art. 3 Cantoni
1 I comandanti di circondario sono responsabili:
a. dell’acquisizione dei dati sui cittadini svizzeri uomini alla fine dell’anno in cui compiono i 17 anni; b. della tenuta dei dati di controllo relativi alle persone soggette all’obbligo di leva e delle ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di persone soggette all’obbligo di leva in occasione del reclutamento; c. della tenuta dei dati di controllo relativi alle persone soggette all’obbligo mi- litare, se secondo il diritto federale tale compito non spetta a nessun altro or- gano. 2 La competenza territoriale è determinata secondo il domicilio della persona sogget- ta all’obbligo di leva o della persona soggetta all’obbligo militare. 3 I singoli corpi di truppa e le singole formazioni dell’esercito sono attribuiti a un Cantone, che assume i compiti speciali cantonali. Le autorità cantonali competenti: a. provvedono alla collaborazione con i comandi delle regioni territoriali; b. sono consultate in occasione dell’occupazione di funzioni di comando; c. hanno il diritto di visitare i servizi d’istruzione.
Art. 4 Tenitori del controllo di corpo 1 L’unità amministrativa della Confederazione alla quale, secondo l’organizzazione dell’esercito, sono attribuiti per la tenuta dei controlli una formazione o uno stato maggiore del Consiglio federale: a. tiene il controllo di corpo; b. è competente per procedere a nuove incorporazioni di militari con gradi di truppa e di sottufficiali nell’ambito della stessa Arma, dello stesso servizio ausiliario e della riserva.
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2 Il tenitore del controllo di corpo ricevente provvede all’esecuzione di nuove incor- porazioni e di trasferimenti di militari con gradi di truppa e di sottufficiali.
Art. 5 Comandanti I comandanti controllano, in occasione di ogni servizio della loro formazione, se i dati delle persone entrate in servizio corrispondono con i dati loro forniti dal tenitore del controllo di corpo; comunicano le inesattezze al tenitore del controllo di corpo a fini di rettifica.
Art. 6 Organo incaricato dell’amministrazione
1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per:
a. l’incorporazione delle reclute in una formazione; b. il trasferimento di militari con gradi di truppa e di sottufficiali in un’Arma, in un servizio ausiliario o in un’altra funzione; il trasferimento richiede il consenso dei tenitori del controllo di corpo interessati; c. l’incorporazione e il trasferimento di sottufficiali superiori incorporati in sta- ti maggiori nonché di ufficiali e di ufficiali specialisti; d. le ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio militare di tutti i mili- tari interessati; e. i militari non incorporati in una formazione ai sensi dell’articolo 3 capo- verso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20035 sull’organizzazione dell’eser- cito (OOE); f. il conferimento temporaneo di un grado in Svizzera e all’estero; g. il reinserimento nei controlli militari. 2 I compiti di cui al capoverso 1 lettere a–d sono assunti, per il personale del Servi- zio della Croce Rossa, dall’Ufficio del Servizio della Croce Rossa e, per i militari della posta da campo, dalla Direzione della posta da campo.
Capitolo 3: Libretto di servizio
Art. 7 Scopo 1 Il libretto di servizio contiene i dati più importanti per il titolare relativi all’adempimento dell’obbligo militare e dell’obbligo di prestare servizio militare. 2 Esso può essere consegnato o utilizzato unicamente per scopi di servizio; anche la consultazione e la comunicazione dei dati sono autorizzate unicamente per scopi di servizio.
5 RS 513.11
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Art. 8 Forza probatoria delle iscrizioni 1 Le iscrizioni nel libretto di servizio concernenti gli esami medici militari, le deci- sioni dell’assicurazione militare, i cambiamenti del grado e della funzione nonché i servizi prestati devono essere firmate dal competente organo d’esecuzione. 2 In caso di contraddizioni tra le iscrizioni nel libretto di servizio e le iscrizioni nei controlli, per le iscrizioni di cui al capoverso 1 è presunta la correttezza del libretto di servizio, in tutti gli altri casi è presunta la correttezza dei controlli.
Art. 9 Fornitura e consegna 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) procura il libretto di servizio e lo fornisce gratuitamente. 2 Il libretto di servizio è emesso in una delle quattro lingue nazionali, a seconda della lingua materna della persona interessata, e consegnato come segue: a. alle persone soggette all’obbligo militare domiciliate in Svizzera: prima del reclutamento; b. alle altre persone: quando è stabilito che sono soggette all’obbligo di presta- re servizio militare. 3 Le autorità militari cantonali sono responsabili dell’emissione e della consegna del libretto di servizio; per la sua emissione e consegna agli Svizzeri all’estero è respon- sabile lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 10 Custodia 1 Il libretto di servizio è custodito dal titolare sino al proscioglimento dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il libretto di servizio delle persone soggette all’obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per l’estero è depositato presso il comandante di circondario che ha concesso il congedo per l’estero. 3 Se il luogo di dimora del titolare non è noto, l’autorità militare cantonale compe- tente per l’ultimo domicilio conserva il libretto di servizio sino alla fine dell’anno in cui, per ragioni di età, la persona interessata sarebbe stata prosciolta dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare. 4 In caso di decesso, se i familiari sono ignoti, il comandante di circondario compe- tente per l’ultimo domicilio conserva il libretto di servizio durante un anno dal giorno del decesso e in seguito lo distrugge.
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Art. 11 Perdita e duplicati
1 La constatazione della perdita del libretto di servizio dev’essere comunicata
all’autorità militare cantonale, affinché ne emetta un duplicato. 2 Per l’emissione del duplicato, l’autorità militare cantonale può riscuotere una tassa, commisurata all’onere, di 300 franchi al massimo.
Capitolo 4: Obbligo di notificazione delle persone soggette all’obbligo militare o all’obbligo di prestare servizio militare
Art. 12 Persone soggette all’obbligo di notificazione Le persone soggette all’obbligo militare e le persone che si annunciano volontaria- mente per prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di notificazione dal momento della consegna del libretto di servizio sino al proscioglimento dall’obbligo militare o dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 13 Domicilio e indirizzo di residenza 1 Il domicilio è il luogo in cui sono o erano da ultimo depositati i documenti di legittimazione. L’indirizzo di residenza è l’indirizzo del luogo di dimora abituale. 2 Chi cambia domicilio o indirizzo di residenza in Svizzera deve notificare il nuovo domicilio o il nuovo indirizzo di residenza in Svizzera al comandante di circondario competente. 3 Le persone soggette all’obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per l’estero devono notificare al comandante di circondario che era da ultimo competen- te un destinatario delle comunicazioni in Svizzera.
Art. 14 Termini di notificazione Le persone soggette all’obbligo di notificazione devono notificare entro 14 giorni al comandante di circondario competente gli eventi soggetti all’obbligo di notifica- zione.
Art. 15 Ricerche 1 Il comandante di circondario dell’ultimo domicilio noto provvede alle ricerche del luogo di dimora delle persone soggette all’obbligo di notificazione di cui non è noto l’attuale domicilio o l’attuale indirizzo di residenza. 2 Se il luogo di dimora non può essere accertato entro due mesi, le persone soggette all’obbligo di notificazione sono segnalate nel sistema informatizzato di ricerca di polizia allo scopo di ricercarne la dimora. 3 Se sussiste il forte sospetto che, illecitamente, il mancato utilizzo di un congedo per l’estero non è stato notificato, è consentito rinunciare ad attendere la scadenza
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del termine di due mesi per la segnalazione nel sistema informatizzato di ricerca di polizia.
4 La segnalazione è revocata soltanto quando le persone soggette all’obbligo di
notificazione sono di nuovo annunciate militarmente nella dovuta forma.
Capitolo 5: Congedo per l’estero
Art. 16 Obbligo d’autorizzazione Devono chiedere un’autorizzazione di congedo per l’estero le persone soggette all’obbligo di notificazione che intendono recarsi all’estero per più di 12 mesi con- secutivi e che annunciano la loro partenza, conformemente alle disposizioni di diritto civile, anche al loro Comune. È escluso dall’obbligo d’autorizzazione il personale militare in invio comandato all’estero.
Art. 17 Domanda 1 La domanda di congedo per l’estero è presentata al comandante di circondario, per scritto e allegando il libretto di servizio, due mesi prima della data prevista per la partenza. 2 Le persone soggette all’obbligo di notificazione che soltanto dopo l’inizio del soggiorno all’estero decidono di rimanere all’estero per più di 12 mesi consecutivi, presentano una domanda di congedo per l’estero a posteriori per il tramite della rappresentanza svizzera competente.
Art. 18 Condizioni per l’autorizzazione 1 Il congedo per l’estero è autorizzato soltanto se le persone soggette all’obbligo di notificazione hanno adempiuto, fino al momento della loro partenza dalla Svizzera o della presentazione della domanda a posteriori conformemente all’articolo 17 capo- verso 2, gli obblighi derivanti dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di pagare la tassa d’esenzione. 2 I militari che hanno già ricevuto un ordine di marcia personale per un servizio imminente, ottengono l’autorizzazione al congedo per l’estero soltanto dopo aver prestato detto servizio. 3 Non ottengono un congedo per l’estero le persone soggette all’obbligo di notifica- zione: a. contro le quali è ordinata un’inchiesta penale militare in rapporto con il mancato adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o che non hanno ancora espiato una pena senza la sospensione condizionale pronuncia- ta in virtù del Codice penale militare;
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b. che, in quanto frontalieri, hanno il luogo di dimora abituale all’estero e il luogo di lavoro in Svizzera; esse si annunciano presso l’autorità militare can- tonale competente per il luogo di lavoro.
Art. 19 Competenza e procedura Il comandante di circondario decide sull’autorizzazione di congedo per l’estero e notifica per scritto la decisione al richiedente.
Art. 20 Effetto 1 L’autorizzazione di congedo per l’estero ha effetto dalla data di partenza dalla Sviz- zera per la durata del soggiorno all’estero. 2 Se la partenza e la notificazione di partenza conformemente alle disposizioni di diritto civile non hanno luogo entro un mese dalla data di partenza autorizzata, l’autorizzazione al congedo per l’estero cessa di avere effetto. Il richiedente deve informarne il comandante di circondario.
Art. 21 Obbligo di notificazione in caso di soggiorno in Svizzera Chi ha regolarmente soggiornato all’estero per più di dodici mesi e intende soggior- nare in Svizzera per meno di tre mesi non deve notificare quest’ultimo soggiorno al comandante di circondario.
Capitolo 6: Trattamento dei dati Sezione 1: Principi
Art. 22 Dati e acquisizione dei dati
1 I dati utilizzati per i controlli militari sono indicati nell’allegato.
2 I dati che servono ai controlli militari provengono:
a. dalle autorità e dalle persone soggette all’obbligo di notificazione; b. dai controlli degli abitanti dei Comuni. 3 I dati di cui ai numeri 85–90 dell’allegato sono rilevati unicamente con il consenso delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare. 4 Il rilevamento dei dati e le notifiche secondo la presente ordinanza sono gratuiti.
Art. 23 Diritto all’informazione Se è richiesta un’informazione su tutti i dati di una persona contenuti nei controlli militari, la competenza d’informare spetta allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
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Art. 24 Comunicazione di dati ad associazioni militari, a società di tiro e ai mezzi di comunicazione di massa 1 Su richiesta scritta, i dati dei militari di cui ai numeri 2–4, 6, 30, 33 e 34 dell’allegato possono essere comunicati ad associazioni militari e a società di tiro. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per la comunicazione dei dati e tiene un elenco dei destinatari. 3 Ai mezzi di comunicazione di massa possono essere comunicati i dati concernenti gli ufficiali e i sottufficiali di nuova promozione di cui ai numeri 2–4, 7, 30, 33 e 34 dell’allegato; nel caso dei comandanti di corpi di truppa e degli alti ufficiali superiori possono essere comunicati ai mezzi di comunicazione di massa anche i dati di cui ai numeri 31 e 35. Il DDPS designa gli organi autorizzati a fare le comunicazioni. 4 Chi non acconsente che i suoi dati siano comunicati può esigere in ogni momento, mediante domanda scritta allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ch’essi vengano bloccati. I comandanti dei corpi di truppa e gli alti ufficiali superiori posso- no chiedere il blocco della comunicazione dei loro dati ai mezzi di comunicazione di massa soltanto se possono rendere plausibile un interesse degno di protezione.
Art. 25 Durata della tenuta dei dati 1 I dati dei controlli sono conservati fino al proscioglimento dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa. 2 I dati concernenti il tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati per cinque anni dall’iscrizione. 3 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono conser- vati fino all’anno in cui, per ragioni di età, la persona interessata sarebbe stata in ogni caso prosciolta dall’obbligo militare, dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa. 4 I dati di cui all’articolo 22 capoverso 3 sono conservati fintanto che sono necessari o che le persone soggette all’obbligo di notificazione ne chiedono la cancellazione. 5 I dati dei controlli ausiliari e degli archivi sono conservati al massimo per cinque anni dalla loro iscrizione o dalla loro nullità.
Art. 26 Durata della tenuta dei dati concernenti pene e misure 1 Fatto salvo l’articolo 25 capoverso 1, i dati concernenti pene e misure sono conser- vati come segue: a. se la pena è stata pronunciata con la sospensione condizionale, fino alla sca- denza del periodo di prova; se la sospensione condizionale è revocata, i dati sono conservati conformemente alla lettera b; b. se la pena o la misura è stata pronunciata senza la sospensione condizionale, fino a quando, dalla sentenza del giudice in merito alla durata della pena, sono trascorsi:
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1. 20 anni in caso di condanna alla reclusione o all’internamento confor-
memente all’articolo 42 del Codice penale svizzero6 (CP),
2. 15 anni in caso di condanna alla detenzione o a un’altra misura,
3. 10 anni in caso di condanna alla detenzione eseguita conformemente
alle disposizioni sull’arresto, in applicazione dell’articolo 37bis nume- ro 1 CP; c. in caso di misure prese nei confronti di adolescenti, fino a quando dalla sen- tenza sono trascorsi:
1. 10 anni in caso di collocamento in una casa d’educazione conforme-
mente all’articolo 91 numero 2 CP,
2. 5 anni negli altri casi;
d. fino a quando l’Ufficio federale di giustizia comunica la cancellazione della pena o della misura. 2 I dati concernenti le pene disciplinari pronunciate dalle autorità militari o dalle autorità civili incaricate di compiti militari conformemente al diritto penale militare o alla presente ordinanza sono conservati nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) durante cinque anni da quando la decisione è passata in giudi- cato.
Sezione 2: Autorità soggette all’obbligo di notificazione
Art. 27 In generale Sono soggette all’obbligo di notificazione le unità amministrative della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandanti militari e gli organi di comando militari nonché i terzi che trattano dati secondo il diritto militare, il diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, il diritto in materia di assicurazione mili- tare, il diritto penale militare e il diritto in materia di servizio civile.
Art. 28 Controlli degli abitanti 1 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 12, i controlli degli abitanti notificano al comandante di circondario competente: a. alla fine dell’anno civile, i cittadini svizzeri uomini che durante l’anno in questione hanno compiuto i 17 anni; b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione; c. il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune; d. l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo militare;
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e. i cambiamenti di cognome; f. i cambiamenti di cittadinanza; g. il decesso; h. i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti posti sotto tutela.
2 Il comandante di circondario trasmette allo Stato maggiore di condotta
dell’esercito le notificazioni di cui al capoverso 1 lettera h.
Art. 29 Rappresentanze svizzere Le rappresentanze svizzere all’estero notificano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le persone all’estero soggette all’obbligo di leva; b. il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo militare.
Art. 30 Uffici di esecuzione e fallimento 1 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è stato effettuato un pignoramento infruttuoso. 2 Essi comunicano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, su richiesta, infor- mazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso avviate contro persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 31 Autorità con compiti penali 1 Ai fini della valutazione di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore, le autorità istruttorie e i tribunali comunicano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali in corso o conclusi avviati o condotti contro militari. 2 Relativamente alle persone soggette all’obbligo militare e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove; b. le decisioni di desistenza passate in giudicato; c. le sentenze della giustizia militare passate in giudicato; d. le revoche di sentenze contumaciali; e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.
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3 Relativamente ai cittadini svizzeri uomini di età tra i 18 e i 50 anni e alle donne soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le pene privative della libertà passate in giudicato e le misure privative della libertà; b. la revoca della sospensione condizionale di una pena; c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua. 4 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene e misure privative della libertà notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo militare o all’obbligo di prestare servizio militare.
Sezione 3: Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA)
Art. 32 Gestione 1 Il sistema PISA è gestito dal DDPS ed è messo a disposizione degli utenti median- te una procedura di richiamo. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è il detentore della collezione di dati PISA. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito emana un regolamento per il trattamen- to dei dati.
4 La Confederazione assume i costi:
a. per la gestione e la manutenzione del sistema PISA nonché i costi degli organi interessati della Confederazione; b. della trasmissione sicura dei dati tra i Cantoni e la Confederazione. 5 I Cantoni assumono i costi rimanenti risultanti dall’utilizzazione e dall’amplia- mento del PISA.
Art. 33 Comunicazione di dati ai gestori di simulatori e sistemi d’istruzione 1 Mediante una procedura di richiamo, i dati del PISA assolutamente necessari per l’istruzione relativi alle generalità delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, alla loro istruzione militare e ai servizi da esse prestati possono essere messi a disposizione delle unità amministrative dell’Istruzione superiore dei quadri e dei comandanti delle formazioni d’addestramento per i simulatori e i siste- mi tecnici d’istruzione da essi gestiti. 2 I consulenti per la protezione dei dati del sistema PISA hanno per detti sistemi gli stessi diritti di controllo che hanno per il PISA.
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Sezione 4: Pianificazione e gestione dell’effettivo del personale dell’esercito
Art. 34 Scopo 1 La pianificazione dell’effettivo del personale dell’esercito ha lo scopo di individua- re l’evoluzione per quanto riguarda la copertura dell’effettivo regolamentare e della riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni nonché di mettere a dispo- sizione le basi decisionali per la gestione.
2 La gestione dell’effettivo del personale dell’esercito ha lo scopo di:
a. coprire in maniera ottimale l’effettivo regolamentare e la riserva di prontez- za di tutti i corpi di truppa e di tutte le formazioni; b. rilevare le mutazioni nell’effettivo del personale e compensarle mediante pertinenti misure nell’ambito dell’acquisizione di nuovo personale o per mezzo di nuove incorporazioni e trasferimenti (riequilibrio dell’effettivo); c. rendere utilizzabili in modo ottimale le conoscenze acquisite dai militari nel- la vita civile e nell’esercito.
Art. 35 Banca centrale di dati per la condotta dell’esercito 1 Per la pianificazione e la gestione dell’effettivo del personale dell’esercito, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce la Banca centrale di dati per la condotta dell’esercito (ZDA); lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è il detentore della collezione di dati ZDA.
2 Nella ZDA sono tenuti e trattati i dati di base anonimi seguenti:
a. dati concernenti le Armi e i servizi ausiliari; b. dati concernenti i corpi di truppa e le formazioni, segnatamente:
1. dati sui tipi di formazione con le designazioni dei tipi, le articolazioni, i
testi e i numeri, le funzioni, i gradi, gli effettivi regolamentari,
2. dati sulle unità con i codici linguistici e l’indicazione degli organi inca-
ricati dell’amministrazione e della tenuta dei controlli nonché dei Can- toni competenti per i compiti speciali,
3. dati che si riferiscono alle unità con l’indicazione dei codici concernenti
i servizi e dei codici linguistici nonché le strutture; c. collegamenti tra i dati sulle Armi, sui servizi ausiliari, sui tipi di formazione e sulle unità; d. altri dati concernenti organi incaricati dell’amministrazione, organi di comando, installazioni e materiale. 3 I dati di base anonimi della ZDA costituiscono la base della tenuta dei controlli nel PISA.
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Art. 36 Competenze 1 Il capo dell’esercito sorveglia la pianificazione e la gestione dell’effettivo del personale dell’esercito e disciplina le misure gestionali. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito pianifica e gestisce l’effettivo del personale dell’esercito.
Capitolo 7: Disposizioni penali
Art. 37 Rapporto con il Codice penale militare (CPM)7 e il Codice penale (CP)8 Se un reato contro la presente ordinanza o contro le sue disposizioni esecutive costi- tuisce contemporaneamente un reato ai sensi del CPM o del CP, la persona colpe- vole è punita esclusivamente secondo queste leggi.
Art. 38 Reati 1 Le persone soggette all’obbligo militare e le persone soggette all’obbligo di presta- re servizio militare che non osservano i loro obblighi in materia di controlli militari sono punite disciplinarmente per inosservanza di prescrizioni di servizio. 2 Chi, senza giustificazione, non dà seguito a un ordine o a una convocazione deri- vante dall’applicazione della presente ordinanza o delle sue disposizioni esecutive, proveniente da un’autorità competente e con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, o si comporta in modo scorretto nei confronti di tale autorità, è punito con una multa disciplinare o con gli arresti fino a dieci giorni.
Art. 39 Competenza Il potere disciplinare per i reati di cui all’articolo 38 spetta: a. alle unità amministrative delle autorità militari cantonali designate dai Cantoni; b. alle unità amministrative del DDPS incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive; c. all’Ufficio del Servizio della Croce Rossa per il personale del Servizio della Croce Rossa; d. alla Direzione della posta da campo per i militari della posta da campo.
7 RS 321.0 8 RS 311.0
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Art. 40 Tasse e spese Le decisioni penali, le decisioni che commutano una multa disciplinare in arresti e le decisioni su ricorso sono esenti da tasse e da spese. Sono fatte salve le disposizioni della procedura penale militare del 23 marzo 19799 concernenti i ricorsi disciplinari.
Art. 41 Esecuzione di arresti
1 Gli arresti sono eseguiti:
a. dal Cantone di domicilio, se la persona punita ha un domicilio in Svizzera; b. dal Cantone d’origine in cui è stata acquisita la cittadinanza per ultimo dalla persona punita o dai suoi antenati, se la persona punita non ha un domicilio in Svizzera. 2 Per il genere e la forma dell’esecuzione sono applicabili per analogia le disposi- zioni del CPM.
3 Le spese dell’esecuzione sono assunte dai Cantoni.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 42 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 43 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 199810 sui controlli militari è abrogata.
Art. 44 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 aprile 200211 sul reclutamento (OREC) è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese.
Art. 9 cpv. 1bis e 3 1bis La partecipazione alle giornate di reclutamento può essere differita al massimo sino al compimento del 22º anno d’età; dopodiché possono essere autorizzati soltan- to differimenti di un anno al massimo e unicamente se sussiste un motivo imperativo ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza del 19 novembre 200312 concernente
9 RS 322.1 10 RU 1999 941, 2001 190 11 RS 511.11 12 RS 512.21
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l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) o se una partecipazione non è possibile per motivi medici. Nell’anno in cui la persona soggetta all’obbligo di leva compie i 25 anni, la partecipazione può essere differita soltanto all’interno di tale anno. 3 Del rimanente, per il differimento della partecipazione alle giornate di reclutamen- to sono applicabili le prescrizioni dell’OOPSM.
Art. 10 cpv. 4 e 5 4 Chi è licenziato anticipatamente senza un apprezzamento completo dell’idoneità al servizio deve ripetere integralmente le giornate di reclutamento. 5 Del rimanente, per il computo delle giornate di reclutamento sono applicabili le prescrizioni dell’OOPSM13.
Art. 16 cpv. 4 4 Del rimanente, per il differimento della scuola reclute sono applicabili le prescri- zioni dell’OOPSM14.
Art. 22 cpv. 2 e 4
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
4 Contro la decisione sul ricorso può essere presentato ricorso al Consiglio federale entro 30 giorni dalla notifica scritta. La decisione del Consiglio federale è definitiva.
Art. 45 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
13 RS 512.21 14 RS 512.21
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Allegato (art. 22 cpv. 1)
Dati dei controlli militari Dati personali
1. Numero AVS
2. Data di nascita
3. Cognome
4. Nome
5. Professione esercitata
6. Indirizzo di residenza
7. Comune di domicilio
8. Comune(i) d’origine
9. Cantone(i) d’origine
10. Lingua materna
11. Modifiche dei dati personali
Dati di controllo 12. Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
13. Ricerca del luogo di dimora in Svizzera
14. Comune(i) di domicilio precedente(i)
15. Congedo per l’estero
16. Circondario consolare in caso di concessione del congedo per l’estero
17. Ricerca del luogo di dimora all’estero
18. Segnalazione nel sistema informatizzato di ricerca di polizia in caso di igno- ta dimora
Dati del reclutamento 19. Dati per la stesura dell’ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
20. Data del reclutamento e centro di reclutamento
21. Idoneità, con data e indicazione sull’idoneità alla marcia, a portare e a solle- vare pesi
22. Esame della vista superato
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23. Potenziale di livello I per quanto concerne l’idoneità ad assumere la funzio- ne di quadro
24. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione
25. Organo incaricato dell’amministrazione
26. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute
27. Numero dei giorni di reclutamento prestati
28. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della funzio- ne di base nella protezione civile
29. Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 LSC, con data
Incorporazione, grado, funzione e istruzione
30. Appartenenza a un’Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo
stato maggiore generale, con la data
31. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione e il Cantone
competente
32. Sezione d’incorporazione in seno alla formazione con l’indicazione degli
eventuali distaccamenti di mobilitazione
33. Grado o funzione d’ufficiale con la data della promozione
34. Funzione con la data dell’assunzione
35. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
36. Istruzione militare speciale
37. Equipaggiamento speciale, con l’indicazione dell’eventuale numero degli
oggetti 38. Certificati militari d’idoneità o di capacità, con l’anno dell’ottenimento o del rinnovo
39. Primo conferimento di una distinzione
40. Potenziale di livello II–IV e Z per quanto concerne l’idoneità ad assumere la funzione di quadro 41. Esame dell’attitudine e controllo di sicurezza relativo alle persone con la da- ta dell’esame/del controllo
42. Dati destinati all’allestimento della licenza di condurre militare nonché
esclusione dall’ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre mili- tare
43. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di
promovimento della pace
44. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione
conformemente all’articolo 3 OOE
45. Adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
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46. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
47. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità do- po il reclutamento
48. Presentazione di una domanda d’ammissione al servizio militare non armato
o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell’organo di decisione
49. Valutazione di un’esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal
comando o dalla funzione (esclusione in sospeso) 50. Dati per la preparazione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
51. Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
52. Svincolo dalla cittadinanza svizzera
53. Decesso
Servizi 54. Dati per la stesura dell’ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio mili- tare)
55. Spostamento o dispensa di/da servizi con l’indicazione del motivo e
dell’anno dello spostamento o della dispensa 56. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell’entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l’indicazione del motivo 57. Servizio d’istruzione non compiuto, con l’indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 58. Servizi in dettaglio, con l’indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e com- putabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anti- cipato o servizio volontario
59. Proposta per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con
l’indicazione del genere, della provenienza e della data della proposta, data dell’avanzamento, scuola prevista o corso di formazione previsto nonché funzione e incorporazione nel grado superiore
60. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché
di sottufficiali e di ufficiali 61. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
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Statuto secondo la legge militare 62. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli arti- coli 4, 18, 19 e 49 LM; nel caso dell’articolo 18 LM, con l’indicazione del numero del richiedente
63. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non
incorporate conformemente all’articolo 5 LM
64. Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito conformemente
all’articolo 6 LM
65. Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 8 LM
66. Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’artico-
lo 13 LM
67. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16
LM
68. Esenzione dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio conformemen-
te all’articolo 17 LM
69. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
70. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all’articolo 24 LM
71. Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM
72. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo conformemente
all’articolo 145 LM, con l’indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell’attività indispensabile
73. Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 LSC
74. Revoca di un’assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadi-
nanza non incorporate o di un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare
75. Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare
76. Data della motivazione o della modifica dello statuto
Tassa d’esenzione dall’obbligo militare 77. Dati delle autorità della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per le perso- ne soggette all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione
Pene, pene accessorie e misure penali
78. Pene disciplinari passate in giudicato conformemente all’articolo 38, con
l’indicazione del genere della pena disciplinare e della misura della pena
79. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni prepara-
torie)
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80. Condanne a pene detentive o a pene di reclusione nonché a misure privative
della libertà passate in giudicato, con l’indicazione della legge violata, del genere della pena, della misura della pena e del Cantone incaricato dell’ese- cuzione
81. Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare
82. Degradazione
83. Inizio e fine dell’esecuzione di una pena
84. Data della sentenza
Dati rilevati previo consenso 85. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
86. Numeri di telefono e di telefax
87. Indirizzo per la raggiungibilità mediante posta elettronica
88. Recapito postale (se necessario)
89. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
90. Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare
Controllo degli affari 91. Controllo degli affari, con l’indicazione della data delle singole operazioni
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