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AS 2004 629

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie

del 19 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecni- ci federali; visto l’articolo 6 capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 dicembre 18772 sulla libera circolazione del personale medico; in applicazione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio / 15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità profes- sionale in combinazione con attestati di esami complementari per l’ammissione alle scuole universitarie.

Art. 2 Effetti del riconoscimento 1 Il riconoscimento certifica che il titolare di un attestato di maturità professionale completo dell’attestato di superamento degli esami complementari possiede le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.

2 Assieme, i due certificati danno segnatamente diritto all’ammissione:

a. ai politecnici federali ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo l’ordinanza generale del 19 novembre 19804 sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo secondo la legge federale del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimentari;

RS 413.14

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Riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione RU 2004 alle università

c. alle università cantonali secondo le legislazioni cantonali e i relativi accordi intercantonali.

Sezione 2: Esami complementari

Art. 3 Principio I titolari di un attestato di maturità professionale sostengono esami complementari davanti alla Commissione svizzera di maturità conformemente alle disposizioni della presente sezione.

Art. 4 Scopo dell’esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse Le disposizioni contenute nell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sull’esame svizzero di maturità si applicano per analogia allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscri- zione, all’ammissione e alle tasse.

Art. 5 Obiettivi dell’esame e programmi delle diverse materie 1 Gli obiettivi dell’esame e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE per le scuole di maturità7.

2 Essi sono contenuti nelle direttive.

Art. 6 Direttive

1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità

emana direttive. Esse contengono in particolare: a. precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione; b. gli obiettivi e i programmi delle singole materie; c. le procedure d’esame e i criteri di valutazione; d. la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami; e. i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni. 2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive assieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universita- rie svizzere. 3 Essa sottopone le direttive all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno, del Dipartimento federale dell’economia e del Comitato della CDPE.

6 RS 413.12 7 Il Piano quadro degli studi può essere ordinato presso la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione; www.cdpe.ch

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Art. 7 Materie d’esame

1 I candidati sostengono esami complementari nella materie seguenti:

a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese; c. matematica; d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica); e. scienze umane e sociali (storia, geografia, economia e diritto). 2 Nell’esame della prima lingua nazionale si stabilisce un collegamento con il lavoro di maturità redatto dal candidato durante la preparazione alla maturità professionale.

Art. 8 Genere di esami Nelle materie d’esame si procede come segue: a. prima lingua nazionale: prova scritta; b. seconda lingua nazionale o inglese: prova orale; c. matematica: prova scritta; d. scienze sperimentali: prova scritta; e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Art. 9 Esame in due sessioni L’esame può essere sostenuto in un’unica sessione o in due sessioni. Le direttive disciplinano i particolari.

Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note 1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti. 2 Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall’esperto e dall’esami- natore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario. 3 Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.

Art. 11 Superamento dell’esame

1 L’esame è superato se il candidato:

a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; e b. non ha più di due note inferiori a 3,5 e nessuna nota inferiore a 2.

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2 L’esame non è superato se il candidato:

a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fon- date; c. si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale; d. senza autorizzazione, non continua gli esami incominciati.

Art. 12 Sanzioni, decisione sull’esame, attestato, eccezioni e procedura di ricorso Le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sull’esame svizzero di maturità si applicano per analogia alle sanzioni, alla decisione sull’esame, all’attestato, alle eccezioni segnatamente a favore delle persone handicappate e alla procedura di ricorso.

Art. 13 Ripetizione dell’esame 1 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta. 2 Gli esami nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetuti.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 14 Primi esami I primi esami si svolgono nella primavera 2005.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 413.12

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