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AS 2004 69

Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)

del 9 dicembre 2003

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 110 capoverso 2 e 114 capoverso 4 della legge militare del 3 feb- braio 19951; visti gli articoli 10 capoverso 3, 11 capoverso 1 lettera c, 12 lettera a, 13 lettera b e 15 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sull’equipaggiamento personale dei militari, ordina:

Capitolo 1: Entità e fabbricazione dell’equipaggiamento

Art. 1 Entità

1 L’equipaggiamento comprende:

a. l’armamento; b. il vestiario; c. le calzature d’ordinanza; d. il pacchettaggio; e. gli oggetti d’equipaggiamento speciali. 2 Ai militari della fanfara dell’esercito sono consegnati oggetti d’equipaggiamento supplementari per le manifestazioni di rappresentanza. L’entità dell’equipaggia- mento e le prescrizioni in materia di porto dell’equipaggiamento sono disciplinati nei regolamenti specifici della musica militare.

Art. 2 Fabbricazione

1 L’Aggruppamento armasuisse crea modelli e stabilisce norme per gli oggetti

d’equipaggiamento d’ordinanza ed emana prescrizioni tecniche per l’acquisto.

2 Esso tiene una collezione di originali con figure e descrizioni degli oggetti

d’equipaggiamento dichiarati idonei per la truppa dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

RS 514.101

2003-1035 69

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2004

Art. 3 Vendita L’Aggruppamento armasuisse rilascia le autorizzazioni per la fabbricazione e la vendita di oggetti d’equipaggiamento e ne tiene l’elenco.

Art. 4 Fornitura di distintivi Ai fabbricanti è consentito fornire distintivi militari d’ordinanza soltanto alla Base logistica dell’esercito (BLEs).

Art. 5 Scorte Le scorte sono costituite come segue: a. scorte ordinarie, comprendenti oggetti d’equipaggiamento tecnicamente i- neccepibili; b. scorte d’impiego, comprendenti oggetti d’equipaggiamento che non possono essere acquistati in tempi adeguati per l’impiego; c. scorte di materiale d’impiego e d’istruzione, comprendenti oggetti d’equi- paggiamento che per motivi di qualità non possono più essere utilizzati come equipaggiamento personale.

Capitolo 2: Consegna dell’equipaggiamento Sezione 1: Consegna ai militari

Art. 6 Consegna del primo equipaggiamento Il primo equipaggiamento è consegnato alle reclute dall’arsenale della piazza d’armi nelle scuole reclute conformemente alle tabelle d’equipaggiamento della BLEs.

Art. 7 Munizione da tasca

1 La munizione da tasca è consegnata unicamente ai militari attivi.

2 Essa dev’essere restituita:

a. al momento del passaggio nella riserva; b. al momento della riconsegna dell’equipaggiamento; c. al momento del ritiro dell’arma personale.

Art. 8 Consegna di calzature d’ordinanza prima del servizio In occasione del reclutamento, ogni recluta riceve un paio di stivali da combattimen- to affinché possa abituarsi a portarli; tale consegna è iscritta nel libretto di servizio.

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Art. 9 Idoneità all’impiego delle calzature civili Le calzature civili portate con sé in servizio militare al posto delle calzature d’ordinanza devono rispettare le prescrizioni tecniche della BLEs.

Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio La consegna, l’adattamento, la riconsegna e la cessione degli oggetti d’equipaggia- mento sono iscritti nel libretto di servizio.

Sezione 2: Equipaggiamento in prestito per membri di altre organizzazioni

Art. 11

1 Le organizzazioni cantonali e comunali della protezione della popolazione e le

organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono ottenere, nella misura in cui lo consentono le scorte, gli oggetti d’equipaggiamento seguenti: a. vestiario; b. calzature d’ordinanza; c. pacchettaggio.

2 La BLEs decide in merito alla consegna di ulteriori oggetti d’equipaggiamento

speciali.

Capitolo 3: Controllo dell’equipaggiamento personale Sezione 1: Controllo in servizio

Art. 12

1 L’equipaggiamento in possesso dei militari è controllato in servizio militare:

a. dal comandante, con mezzi propri della truppa; b. da specialisti degli arsenali nell’ambito di una verifica della prontezza d’impiego della truppa e dei sistemi. 2 La verifica della prontezza d’impiego ha luogo su ordine della gestione dei sistemi o dei responsabili dei sistemi oppure su richiesta del comandante della Grande Unità o della formazione d’addestramento alla BLEs.

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Sezione 2: Ispezione delle armi

Art. 13 Servizio d’istruzione di base 1 L’ispezione delle armi è eseguita in quanto parte dell’istruzione nelle ultime due settimane della scuola reclute, in ogni caso dopo l’ultimo tiro di combattimento.

2 Essa è diretta dai responsabili dei sistemi in servizio esterno della BLEs.

3 Essi impartiscono ai quadri un’istruzione sull’organizzazione e sull’esecuzione dell’ispezione delle armi e possono essere chiamati a collaborare all’istruzione sulla manutenzione delle armi.

Art. 14 Servizio di perfezionamento della truppa 1 L’ispezione delle armi nel servizio di perfezionamento della truppa è eseguita dalla truppa.

2 D’intesa con il comandante della Grande Unità o della formazione d’addestra-

mento, la BLEs può eseguire controlli delle armi presso la truppa con personale proprio. Tali controlli sostituiscono l’ispezione delle armi da parte della truppa. 3 La prestazione di servizio certificata nel libretto di servizio dal comandante vale contemporaneamente come attestazione dell’avvenuto compimento dell’ispezione delle armi.

Art. 15 Supporto all’istruzione Nel servizio di perfezionamento della truppa, i responsabili dei sistemi in servizio esterno dirigono il perfezionamento tecnico degli armaioli, segnatamente per quanto concerne l’organizzazione e l’esecuzione dell’ispezione delle armi presso la truppa.

Art. 16 Armi personali in prestito I controlli delle armi personali in prestito possono essere eseguiti unicamente da specialisti riconosciuti dalla BLEs e devono imperativamente essere iscritti nel registro di controllo delle armi in prestito della BLEs.

Capitolo 4: Ristabilimento e riequipaggiamento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17 1 Gli oggetti d’equipaggiamento non più utilizzabili vengono riparati o cambiati con oggetti della medesima ordinanza. 2 In caso di riequipaggiamento, i militari ricevono gratuitamente oggetti d’equi- paggiamento usati tecnicamente ineccepibili.

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Sezione 2: Riparazioni di armi da fuoco d’ordinanza

Art. 18 Principio

1 Gli armaioli e le officine meccaniche o di meccanica di precisione private che

occupano un armaiolo possono essere autorizzati a eseguire riparazioni di armi da fuoco d’ordinanza.

2 Essi devono disporre delle installazioni necessarie.

Art. 19 Condizioni La BLEs rilascia l’autorizzazione se l’armaiolo: a. dispone di una formazione professionale completa; b. è un cittadino svizzero o uno straniero autorizzato a svolgere un’attività pro- fessionale indipendente in Svizzera; c. gode di buona reputazione; d. ha frequentato con successo il corso della BLEs per la riparazione di armi da fuoco d’ordinanza.

Art. 20 Revoca dell’autorizzazione La BLEs può revocare l’autorizzazione in caso di esecuzione lacunosa delle ripara- zioni o in caso di mancata osservanza degli accordi contrattuali.

Art. 21 Controllo e competenze 1 I titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 19 sono sottoposti al controllo del competente responsabile dei sistemi in servizio esterno. 2 Essi sono tenuti a procurarsi i pezzi di ricambio d’ordinanza esclusivamente presso le aziende riconosciute dalla gestione dei sistemi e devono attenersi ai prezzi di tariffa stabiliti. Tali pezzi di ricambio possono essere utilizzati soltanto per la ripara- zione di armi da fuoco d’ordinanza. È vietata la rivendita ai non aventi diritto.

3 Dev’essere tenuto un controllo delle riparazioni eseguite alle armi da fuoco

d’ordinanza nonché delle armi in deposito. Le armi da riparare o in deposito devo- no essere assicurate dal titolare dell’autorizzazione contro i danni derivanti dagli incendi. 4 La sostituzione della canna può essere eseguita soltanto con l’autorizzazione del responsabile dei sistemi in servizio esterno, al quale va consegnata, senza diritto a indennità, la canna sostituita.

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Sezione 3: Riparazione di calzature militari

Art. 22 Principio 1 Le riparazioni di calzature militari (calzature d’ordinanza o calzature civili di qualità equivalente) sono eseguite da calzolai civili che dispongono dell’apposita autorizzazione. 2 Quando nel luogo di stazionamento della truppa o in un raggio di 20 chilometri da esso non è disponibile alcun titolare dell’autorizzazione, possono eccezionalmente essere presi in considerazione altri calzolai in grado di eseguire un lavoro impecca- bile.

Art. 23 Condizioni La BLEs rilascia l’autorizzazione se il calzolaio: a. dispone di una formazione professionale completa e di un laboratorio con le installazioni necessarie; b. è un cittadino svizzero o uno straniero autorizzato a svolgere un’attività pro- fessionale indipendente in Svizzera; c. gode di buona reputazione; d. ha frequentato con successo il corso della BLEs per la riparazione di calzatu- re d’ordinanza.

Art. 24 Revoca dell’autorizzazione La BLEs può revocare l’autorizzazione in caso di esecuzione lacunosa delle ripara- zioni o in caso di mancata osservanza degli accordi contrattuali.

Art. 25 Spese

1 La Confederazione si assume le spese per la riparazione di calzature militari.

2 Sono escluse le spese per le risuolature durante i corsi di formazione

dell’Istruzione superiore dei quadri e i servizi di perfezionamento della truppa non- ché per la riparazione delle scarpe d’uscita.

Capitolo 5: Deposito e ritiro Sezione 1: Disposizioni generali e procedura

Art. 26 Domande di deposito I militari che desiderano depositare il loro equipaggiamento o parti di esso inoltrano una domanda scritta debitamente motivata, allegando il libretto di servizio, al co- mando di circondario competente per il loro luogo di domicilio.

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Art. 27 Deposito e controllo 1 L’equipaggiamento dev’essere depositato presso l’arsenale con compiti cantonali del Cantone di domicilio del richiedente. In casi particolari, tale arsenale può auto- rizzare un altro arsenale a procedere al ritiro e al deposito.

2 Dev’essere tenuto un controllo degli oggetti d’equipaggiamento depositati.

Art. 28 Annunci 1 Il comando di circondario competente comunica all’arsenale i depositi che autoriz- za o revoca.

2 L’arsenale comunica all’autorità militare competente:

a. i militari che hanno depositato il loro equipaggiamento; b. la soppressione di depositi.

Art. 29 Continuazione di un deposito Se i depositanti cambiano domicilio, il comando di circondario competente per il loro luogo di domicilio fa verificare se sussistono ancora le condizioni per il deposi- to.

Art. 30 Arma personale I depositanti obbligati al tiro possono conservare la loro arma da fuoco portatile e la loro arma corta da fuoco.

Art. 31 Domicilio all’estero 1 I militari che abitano all’estero in prossimità del confine svizzero e non fruiscono di un congedo per l’estero, depositano il loro equipaggiamento nell’arsenale con compiti cantonali più vicino al loro luogo di domicilio all’estero. 2 I militari abitanti in una località estera vicina al confine svizzero che lavorano in un’azienda federale e restano assoggettati agli obblighi militari, possono depositare gratuitamente il loro armamento personale al posto di dogana o di frontiera svizzero più vicino al loro domicilio all’estero.

Art. 32 Cambio e sostituzione Gli oggetti d’equipaggiamento mancanti o in cattivo stato sono cambiati o sostituiti al momento del deposito.

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Sezione 2: Soppressione del deposito

Art. 33 Soppressione del deposito 1 Se non sussistono più le condizioni per il deposito, i depositanti devono ritirare spontaneamente il loro equipaggiamento dall’arsenale. 2 L’arsenale informa al riguardo il comando di circondario che ha rilasciato l’au- torizzazione. Quest’ultimo trasmette l’avviso all’autorità militare tenitrice del controllo.

Art. 34 Servizio militare Al più tardi otto giorni prima dell’inizio del servizio militare, i depositanti devono ritirare il proprio equipaggiamento dall’arsenale o farselo spedire a proprie spese.

Sezione 3: Ritiro dell’equipaggiamento

Art. 35 Ritiro cautelativo dell’arma personale 1 Se l’arma personale è stata ritirata in via cautelativa a causa di un incombente abuso (art. 7 dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sull’equipaggiamento personale dei militari), l’arsenale rileva l’identità della persona che consegna l’arma e fa confermare per scritto i motivi del ritiro dell’arma.

2 Il comando di circondario informa sul ritiro:

a. il militare interessato, se l’arma è stata consegnata da terzi; b. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3 Se l’arma è stata consegnata da terzi, la presentazione di un’eventuale denuncia penale incombe per principio a quest’ultimi.

4 Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

5 Le disposizioni concernenti gli annunci (art. 28) sono applicabili per analogia.

Art. 36 Ritiro dell’equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso

1 Il deposito in caso di trascuratezza o abuso avviene a pagamento.

2 L’arsenale fa verificare, almeno ogni tre anni, dal comando di circondario compe- tente se le condizioni per il ritiro sono ancora valide. 3 Le disposizioni concernenti gli annunci (art. 28) sono applicabili per analogia.

3 RS 514.10; RU 2003 5137

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Capitolo 6: Equipaggiamento in prestito per l’uso fuori del servizio

Art. 37 Attività fuori del servizio 1 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari.

2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate all’arsenale competente unita-

mente all’attestazione di membro attivo. 3 Per l’ottenimento di armi in prestito sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20034 sul tiro fuori del servizio.

Art. 38 Fanfara militare ad hoc 1 Gli ex militari possono ottenere in prestito singoli oggetti d’equipaggiamento dell’esercito per la durata della loro affiliazione a una fanfara militare ad hoc ricono- sciuta, fino al raggiungimento dell’età massima stabilita nel regolamento 95.300. I distintivi sono consegnati conformemente alle funzioni iscritte nel libretto di servi- zio. 2 Per il porto e l’uso degli oggetti d’equipaggiamento è applicabile il regolamento «Vestiario ed equipaggiamento».

Art. 39 Restituzione In caso di necessità, la BLEs può esigere la restituzione degli oggetti d’equi- paggiamento consegnati in prestito.

Art. 40 Manutenzione Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento, sono applica- bili per analogia gli obblighi dei militari.

Capitolo 7: Uso dell’equipaggiamento per scopi privati

Art. 41 Oggetti d’equipaggiamento

1 L’uso dell’equipaggiamento fuori del servizio è autorizzato, eccettuati:

a. l’arma da fuoco d’ordinanza; b. la maschera di protezione; c. la tuta mimetica e la tenuta termica; d. la tenuta d’uscita.

4 RS 512.31; RU 2004 1

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2 È autorizzato l’uso dell’arma da fuoco d’ordinanza per la partecipazione a esercizi di tiro negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari cantonali competenti o sulle piazze di tiro in campagna autorizzate dagli ufficiali federali di tiro competenti nonché per la partecipazione a gare militari. 3 Il possessore dell’arma da fuoco portatile personale o dell’arma corta da fuoco personale nonché di armi in prestito può prestarle a terzi per la partecipazione a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari secondo il capoverso 2.

Art. 42 Distintivi Gli ex militari che desiderano portare l’uniforme d’uscita in ambito civile devono prima togliere tutti i distintivi.

Capitolo 8: Riconsegna

Art. 43 Principio 1 Sono tenuti a riconsegnare l’equipaggiamento all’arsenale competente i militari:

a. esentati dall’obbligo di prestare servizio militare in virtù dell’articolo 18 del- la legge militare del 3 febbraio 1995; b. che si recano all’estero con un congedo; c. dichiarati inabili al servizio; d. esclusi dal servizio militare in virtù degli articoli 21–24 della legge militare del 3 febbraio 1995 o dell’articolo 37 del Codice penale militare del 13 giu- gno 19275; e. esclusi dall’esercito in virtù degli articoli 12, 36 o 81 numero 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927; f. assegnati ai non incorporati in quanto aventi doppia cittadinanza; g. che, al momento del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio milita- re, non soddisfano le condizioni per la cessione in proprietà dell’equipaggia- mento.

2 Gli eredi di militari deceduti devono restituirne l’equipaggiamento.

Art. 44 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare

1 Al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare:

a. sono riconsegnati gli oggetti d’equipaggiamento per i quali vi è l’obbligo della restituzione; b. è contrassegnata l’arma ceduta in proprietà; c. possono essere comperati gli oggetti d’equipaggiamento acquistabili.

5 RS 321.0

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2 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali sono chiamati mediante ordine di marcia personale dal comando di circondario competente al più tardi quattro settimane prima del proscioglimento; gli ufficiali sono invitati.

Art. 45 Impedimento 1 I militari che non possono partecipare al proscioglimento alla data prevista inoltra- no tempestivamente una domanda di dispensa debitamente motivata al comando di circondario competente per il loro luogo di domicilio. 2 Chi è dispensato dal proscioglimento o omette di parteciparvi deve restituire il suo equipaggiamento conformemente alla chiamata scritta dell’arsenale competente.

Art. 46 Esecuzione della riconsegna L’autorità militare cantonale, su richiesta del comando di circondario, è incaricata dell’esecuzione della riconsegna conformemente al diritto applicabile.

Art. 47 Cessione in proprietà

1 Gli oggetti seguenti sono in ogni caso esclusi dalla cessione in proprietà:

a. la maschera di protezione; b. la tuta mimetica e la tenuta termica; c. il fucile d’assalto 90; d. la munizione da tasca; e. il fucile d’assalto 57 e la pistola, se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 5 dicembre 20036 sull’equipaggia- mento personale dei militari. 2 Riceve soltanto una parte degli oggetti d’equipaggiamento chi, al momento deter- minante, non ha adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio. La BLEs decide in tali casi in merito agli oggetti d’equipaggiamento per i quali non vi è l’obbligo della riconsegna tenendo conto dei giorni di servizio prestati.

Art. 48 Acquisto di oggetti d’equipaggiamento 1 I militari possono acquistare gli oggetti d’equipaggiamento che, per mancanza di giorni di servizio prestati, non ricevono in proprietà. 2 È esclusa la vendita di armi da fuoco portatili e di armi corte da fuoco a militari che non soddisfano le condizioni per la cessione in proprietà dell’arma.

6 RS 514.10; RU 2003 5137

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Art. 49 Eccezioni 1I militari non ricevono in proprietà, né possono acquistare alcun oggetto d’equipaggiamento se: a. sono stati esclusi dal servizio militare in virtù degli articoli 21–24 della leg- ge militare del 3 febbraio 1995 o dell’articolo 37 del Codice penale militare del 13 giugno 19277; b. sono stati esclusi dall’esercito in virtù degli articoli 12, 36 o 81 numero 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927. 2 Chi è stato dichiarato inabile al servizio giusta i numeri NM IV (R) o NM 2460– 2550, 2580–2621, 2691, 2700–2733, 2750, 2770, 2800–2902, 2940–2970, 3060– 3074, 3910, 3920 e 3930 della Nosologia Militaris (NM), documentazione 59.10, non può diventare proprietario di un’arma personale.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione La BLEs è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche.

Art. 51 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DDPS del 31 ottobre 19958 sull’equipaggiamento personale (OE- per-DDPS) è abrogata.

Art. 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

9 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

7 RS 321.0 8 RU 1996 414, 2001 3335