AS 2004 753
Ordinanza sul commercio ambulante
Ordinanza sul commercio ambulante
Modifica del 21 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:
Art. 2 lett. f f. registro di controllo: registro valutato e allestito da un organo indipendente di valutazione della conformità, svizzero o estero, contenente tutti i dati necessari sul funzionamento e la storia dell’impianto, come piani di costru- zione, attestati del produttore, calcoli, documenti tecnici, procedure di con- trollo da parte di un organismo d’ispezione e autorizzazione valida;
Art. 31 cpv. 2–3 e 5 2 L’attestato di sicurezza ai sensi dell’articolo 21 deve essere presentato per la prima volta entro i seguenti termini: a. per gli impianti di baracconisti: entro il 31 dicembre 2004; b. per gli impianti degli impresari circensi: entro il 31 dicembre 2005. 2bis Fino al momento della prima presentazione dell’attestato di cui all’articolo 21, la prova della sicurezza è retta dalle disposizioni cantonali vigenti. 3 Per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo o di un registro d’ispezione conforme alle condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 3, deve essere allestito da un organismo d’ispezione (art. 22) un registro d’ispezione, entro i termi- ni seguenti: a. per gli impianti delle categorie 1 e 2 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicem- bre 2005; b. per gli impianti della categoria 3 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2007; c. per gli impianti della categoria 4 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2010. 5 Gli impianti dei baracconisti e i tendoni da circo messi per la prima volta in circo- lazione in Svizzera devono disporre dal 1° gennaio 2005 di un registro di controllo.
1 RS 943.11
2004-0057 753
Commercio ambulante RU 2004
II Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.
21 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
754
Ordinanza sul commercio ambulante RU 2004
Allegato 2 (art. 21)
Periodicità del rinnovo dell’attestato di sicurezza
Tipo di impianto Termine per il rinnovo
Categoria 1 Tendoni 5 anni
Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 2 anni
Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 3 anni
Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici. 4 anni
755
Commercio ambulante RU 2004
Allegato 3 (art. 24 cpv. 2)
Lista delle coperture richieste per l’assicurazione di responsabilità civile dei baracconi da fiera e dei circhi in funzione del potenziale pericolo degli impianti
Tipo di impianto Copertura minima (mio. di fr.)
Categoria 1 Tendoni il cui numero di posti – è superiore a 2000 20 – si situa fra 1001 e 2000 15 – si situa fra 101 e 1000 10 – si situa fra 1 e 100 5
Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 15
Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 5
Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici 2
756