AS 2004 763
Accordo del 10 febbraio 1987 tra il Consiglio federale e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca (Accordo di sede)
Accordo del 10 febbraio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera (Accordo di sede)
RS 0.192.122.971.3; RU 1987 471
Modifica dell’Accordo con scambio di lettere del 18 dicembre 2002/13 gennaio 2003
Entrata in vigore il 13 gennaio 2003 Applicabile a partire dal 1° gennaio 2003 Traduzione1
Banca dei Regolamenti Basilea, 13 gennaio 2003 Internazionali Centralbahnplatz 2 Basilea Signor Ambasciatore Nicolas Michel Direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale degli affari esteri Berna
Signor Ambasciatore, faccio riferimento alla Sua lettera del 18 dicembre 2002, del tenore seguente:
«Signor Presidente, faccio riferimento alla lettera della Banca dei Regolamenti Internazionali del 24 maggio 2002, con la quale la Banca propone al Consiglio federale di modificare in due punti l’Accordo di sede concluso il 10 febbraio 1987 con la Svizzera. In primo luogo, la Banca – che al momento gode esclusivamente dell’immunità di giurisdizione penale e amministrativa, e la cui immunità di esecuzione riguarda unicamente i depositi ad essa affidati, ma non i suoi beni e i suoi averi – desidere- rebbe in futuro poter parimenti beneficiare di una completa immunità di giurisdizio- ne e di esecuzione in materia civile, fatte salve alcune eccezioni. La Banca giustifica tale intendimento con l’evoluzione del suo ruolo nel corso dell’ultimo decennio e lo sviluppo delle prassi internazionali in materia di immunità di giurisdizione e di esecuzione presso le istituzioni finanziarie internazionali. Si tratterebbe così di
1 Dal testo originale francese (RO 2004 763).
2003-0566 763
Modifica dell’Accordo di sede con la Banca dei Regolamenti Internazionali. RU 2004 Scambio di lettere
modificare gli articoli 4 (Immunità di giurisdizione e di esecuzione) e 23 (Contro- versie fra i funzionari della Banca e persone terze) del suddetto Accordo, nonché di adattare tale modifica alla revisione dell’articolo 55 dello Statuto della Banca, che verte sul medesimo oggetto. In secondo luogo, la Banca dei Regolamenti Internazionali domanda al Consiglio federale di estendere ai funzionari svizzeri l’esenzione fiscale accordata ai funziona- ri di altra nazionalità. Così facendo, la Banca sollecita lo stesso trattamento accorda- to alle altre organizzazioni intergovernative stabilite in Svizzera. A tal fine si rende opportuno modificare l’articolo 14 del suddetto Accordo (Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari) in modo da garantire a tutti i funzionari, compresi quelli di nazionalità svizzera, l’esenzione fiscale sugli emolumenti versati loro dalla Banca (lett. b) e sulle prestazioni in capitale (lett. c). Permane la riserva in materia di computo del tasso globale ed è richiesta l’introduzione di un’imposizione interna nei confronti di tutti i funzionari. Viene inoltre adattato di conseguenza l’articolo 15 (Privilegi e immunità accordati ai funzionari non svizzeri). A nome del Consiglio federale, ho l’onore di proporle che gli articoli 4, 14, 15 e 23 dell’Accordo del 10 febbraio 1987 tra il Consiglio federale e la Banca dei Regola- menti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera siano emendati come segue (i passaggi oggetto di modifica sono in corsivo):
‹Art. 4 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
1. La Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione, salvo:
a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente, del Direttore generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati; b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali; c) nel caso di azioni di responsabilità civile intentate contro la Banca per dan- ni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto. 2. Le liti in materia di rapporti di servizio che oppongono la Banca ai suoi funziona- ri, ex-funzionari o loro aventi diritto sono giudicate dal Tribunale amministrativo della Banca. L’ordinamento di tale giurisdizione, avente competenza esclusiva e giudicante in ultima istanza, è stabilito dal Consiglio di amministrazione della Ban- ca. Devono segnatamente essere considerate come afferenti i rapporti di servizio tutte le questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni intervenute fra la Banca e i suoi funzionari concernenti il loro servizio, dei regola- menti cui si riferiscono dette convenzioni, ivi comprese le disposizioni che regolano il sistema previdenziale della Banca. 3. I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità di esecuzione (segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, in particolare di sequestro ai sensi del diritto svizzero), salvo:
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a) nel caso in cui l’esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sen- si del precedente comma 1, lettere a), b) o c); b) nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applica- zione dell’articolo 27 del presente accordo. 4. I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno – salvo espresso accordo preliminare della Banca – formare oggetto di alcuna misura di esecuzione (in particolare di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, segnatamente di sequestro ai sensi del diritto svizzero).
Art. 14 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari I funzionari della Banca, qualunque sia la loro nazionalità: a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte, anche dopo che queste persone hanno cessato di essere funzionari; b) godono dell’esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Banca; tuttavia, la Sviz- zera può tenere conto di questi proventi per il computo dell’imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti; tale esenzione si applica anche ai fun- zionari di nazionalità svizzera, a condizione che la Banca preveda un’imposizione interna; c) godono dell’esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale, al momento del loro versamento, sulle prestazioni in capitale dovute in qualsia- si circostanza dalla Banca; tale esenzione si applica altresì a tutte le presta- zioni in capitale eventualmente corrisposte ai funzionari della Banca a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non beneficia- no dell’esenzione i redditi dei capitali versati, così come le rendite e le pen- sioni pagate agli ex-funzionari della Banca.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati ai funzionari non svizzeri Le lettere a) e b) sono soppresse, e le lettere c), d), e), f) e g) divengono a), b), c), d) ed e).
Art. 23 Controversie di natura privata La Banca prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfa- cente: a) le controversie derivanti da contratti di cui la Banca è parte e altre contro- versie di diritto privato, nella misura in cui la Banca beneficia dell’immu- nità di giurisdizione ai sensi del precedente articolo 4, comma 1;
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b) le controversie in cui è parte un funzionario della Banca che goda dell’immunità ai sensi degli articoli 13 e 14, se tale immunità non è stata tol- ta conformemente alle disposizioni dell’articolo 19.›
La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approva- zione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo a mezzo di scambio di lettere. Tale accordo entrerà in vigore alla data della Sua risposta e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2003. Gradisca, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.»
A nome della Banca dei Regolamenti Internazionali, ho l’onore di confermarLe che il contenuto della suddetta lettera incontra la mia approvazione. Di conseguenza, la Sua lettera e questa mia costituiscono un accordo a mezzo di scambio di lettere. Tale accordo entra in vigore alla data della presente, ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003. Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.
A. H. E. M. Wellink Presidente della Banca