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AS 2004 769

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Wolfurt

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Wolfurt

Concluso il 21 agosto 2003 Entrato in vigore il 1° ottobre 2003

Vista la Convenzione del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, segnatamente l’articolo 1 capoverso 3 lettera a, è stato concluso il seguente accordo:

Art. 1 1 A Wolfurt, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963,

l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Au (San Gallo).

Art. 2

1 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, ossia: – l’area ufficiale (zona di attesa per i mezzi pesanti), la pesa a ponte, le rampe d’accesso all’edificio doganale e al padiglione mediano (stazione merci, Senderstrasse 30, A-6960 Wolfurt-Bahnhof). L’area comprende il fondo numero 727 del catasto del Comune di Wolfurt; – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale; b. i locali numero 28–30, 10 e 37 riservati all’uso esclusivo degli agenti svizze- ri nell’ufficio doganale di Wolfurt; c. la tratta di transito definita tra Wolfurt (AT) e Au (CH): ufficio doganale di Wolfurt (AT) - Dornbirn-Nord - Dornbirn-Süd - Lustenau - Au (CH). 2 I processi gestionali sono fissati di comune accordo dalle amministrazioni interes- sate.

RS 0.631.252.916.327

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 769).

2 RS 0.631.252.916.320

2003-1082 769

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Wolfurt. RU 2004 Accordo con l'Austria

Art. 3 1 Il presente accordo è sottoposto alla ratifica degli Stati contraenti conformemente alla loro legislazione interna ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma. 2 Il presente accordo è concluso a tempo determinato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altri Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 21 agosto 2003, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio Per il Governo federale svizzero: federale austriaco: Johann Bucher Christian Berlakovits

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