AS 2004 915
Codice penale svizzero
Correzione (art. 58 cpv. 2 LParl)
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Modifica del 5 ottobre 2001 (RS 311.0; RU 2002 408)
Art. 135 cpv. 1bis
Invece di: 1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Leggasi: 1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Art. 197 n. 3bis, primo comma
Invece di: 3bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Leggasi: 3bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciul- li, animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
17 febbraio 2004 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2004-0225 915
Codice penale svizzero. Correzione RU 2004
916