Lexipedia

AS 2004 915

Codice penale svizzero

Correzione (art. 58 cpv. 2 LParl)

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Modifica del 5 ottobre 2001 (RS 311.0; RU 2002 408)

Art. 135 cpv. 1bis

Invece di: 1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Leggasi: 1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Art. 197 n. 3bis, primo comma

Invece di: 3bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Leggasi: 3bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciul- li, animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

17 febbraio 2004 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2004-0225 915

Codice penale svizzero. Correzione RU 2004

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