AS 2005 1341
Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)
Modifica del 4 marzo 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 1 1 Se l’acquirente, il coniuge o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in apparthotel, l’acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005.
4 marzo 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 211.412.411
2005-0051 1341
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero. O RU 2005