AS 2005 2169
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina sulla riammissione di cittadini svizzeri di cittadini della Bosnia e Erzegovina (Accordo sulla riammissione) (con prot.)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina sulla riammissione di cittadini svizzeri e di cittadini della Bosnia e Erzegovina (Accordo sulla riammissione)
Concluso il 1° dicembre 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 aprile 2005
Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina, (qui di seguito denominati Parti contraenti), animati dal desiderio di promuovere relazioni amichevoli e la collaborazione parita- ria tra i due Stati; nell’intento di agevolare la riammissione di persone che dimorano illegalmente sul territorio dell’altro Stato contraente, vale a dire che non adempiono o non adempio- no più le condizioni vigenti per l’entrata o la dimora; in uno spirito di collaborazione solidale e su base di reciprocità, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obbligo di riammissione della Confederazione Svizzera (1) La Parte contraente svizzera riammette, su richiesta della Parte contraente Bosnia e Erzegovina, senza particolari formalità:
1. i cittadini svizzeri,
2. le persone che sono entrate sul territorio della Bosnia e Erzegovina con un
passaporto o una carta di identità validi della Confederazione Svizzera o alle quali è stato rilasciato un passaporto o una carta d’identità della Confedera- zione Svizzera nel corso della loro dimora sul territorio della Bosnia e Erze- govina, e 3. le persone che, nel corso della loro dimora sul territorio della Bosnia e Erze- govina, hanno perso la cittadinanza svizzera e hanno acquisito un’altra cittadinanza, nella misura in cui l’appartenenza a una delle cerchie di persone descritte ai nume- ri 1 a 3 è comprovata o verosimile.
RS 0.142.111.919
1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 2169).
2002-2531 2169
Accordo sulla riammissione con la Bosnia e Erzegovina RU 2005
(2) La Parte contraente svizzera riammette in qualsiasi momento, senza richiesta precedente e senza particolari formalità, tutte le persone che sono in possesso di un passaporto o una carta d’identità validi della Confederazione Svizzera. (3) La Parte contraente svizzera si impegna a rilasciare alle persone di cui al capo- verso 1, che dimorano sul territorio della Bosnia e Erzegovina e non sono in posses- so né di un passaporto o una carta di identità validi né di un documento simile, un passaporto, una carta di identità o un altro documento che le autorizza ad entrare sul territorio della Confederazione Svizzera.
Art. 2 Obbligo di riammissione della Bosnia e Erzegovina (1) La Parte contraente Bosnia e Erzegovina riammette su richiesta della Parte contraente svizzera senza particolari formalità:
1. i cittadini della Bosnia e Erzegovina,
2. le persone che sono entrate sul territorio della Confederazione Svizzera con
un passaporto della Bosnia e Erzegovina valido, nel quale è menzionata la cittadinanza della Bosnia e Erzegovina, o alle quali è stato rilasciato un pas- saporto della Bosnia e Erzegovina nel corso della loro dimora sul territorio della Confederazione Svizzera, e 3. le persone che, nel corso della loro dimora sul territorio della Confederazio- ne Svizzera, hanno perso la cittadinanza della Bosnia e Erzegovina senza aver acquisito un’altra cittadinanza, nella misura in cui l’appartenenza a una delle cerchie di persone descritte ai nume- ri 1 a 3 è comprovata o verosimile. (2) La Parte contraente Bosnia e Erzegovina riammette in qualsiasi momento, senza richiesta precedente e senza particolari formalità, tutte le persone che sono in pos- sesso di un passaporto della Bosnia e Erzegovina valido. (3) La Parte contraente Bosnia e Erzegovina si impegna a rilasciare alle persone di cui al capoverso 1, che dimorano sul territorio della Confederazione Svizzera e non sono in possesso di un passaporto valido, un passaporto o un altro documento che le autorizza ad entrare sul territorio della Bosnia e Erzegovina.
Art. 3 Procedura di riammissione (1) Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano anticipatamente per scritto sulla consegna prevista. (2) L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde senza indugio a una richiesta di riammissione, al più tardi entro 21 giorni. Il termine ha inizio con la notifica della richiesta di riammissione all’autorità competente della Parte contraente richiesta. Decorso tale termine, l’autorizzazione alla consegna si considera data. (3) La Parte contraente richiedente riammette una persona riammessa dalla Parte contraente richiesta senza particolari formalità, qualora entro sei mesi sia stato verificato che le condizioni per una riammissione di cui all’articolo 1 capoverso 1 rispettivamente articolo 2 capoverso 1 non erano adempiute.
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Art. 4 Commissione peritale (1) Le Parti contraenti collaborano strettamente nell’applicazione e nell’interpre- tazione del presente accordo e del protocollo. A tal fine, è istituita una commissione peritale comune, i cui compiti sono i seguenti:
1. la consulenza in merito all’applicazione e all’esecuzione del presente accor-
do e del protocollo;
2. la ricerca di possibili soluzioni dei problemi legati all’applicazione del
presente accordo;
3. la formulazione di proposte per modificare e completare il presente accordo;
4. l’elaborazione e la proposta di misure adeguate sull’immigrazione clande-
stina. (2) Le Parti contraenti si riservano il diritto di approvare misure proposte dalla commissione peritale. (3) La commissione peritale si compone di un numero uguale di rappresentanti della Bosnia e Erzegovina e della Svizzera. Le Parti contraenti nominano il presidente e i membri della commissione peritale. Possono essere consultati altri esperti. (4) La commissione peritale si riunisce su richiesta di una Parte contraente.
Art. 5 Protezione dei dati (1) Nella misura in cui la trasmissione dei dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, i dati sono raccolti, trattati e protetti in osser- vanza delle prescrizioni giuridiche in vigore in ciascuna Parte contraente. Si devono osservare le seguenti disposizioni: 1. Il destinatario può utilizzare i dati trasmessi soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dall’autorità che li ha trasmessi. 2. Il destinatario informa, su richiesta, l’autorità mittente in merito all’utilizzo dei dati trasmessi.
3. I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi compe-
tenti e da essi utilizzati. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata dall’organo mittente.
4. L’autorità che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, nonché
della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la trasmissione. A tal fine, deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati tra- smessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avver- tire senza indugio il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettifica o alla distruzione dei dati in questione.
5. Alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informa-
zioni disponibili su di lei e sullo scopo dell’uso previsto, secondo la legisla- zione nazionale.
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6. I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il trattamento e l’uso di questi dati soggiacciono al controllo secondo il diritto nazionale.
7. Le due Parti contraenti sono obbligate a proteggere in modo efficace i dati
personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente destinataria. (2) Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’esecuzione del presente accordo, queste informazioni riguardano esclusivamente: 1. i dati personali della persona da trasferire ed eventualmente quelli dei con- giunti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente); 2. la carta di identità o il passaporto (numero, validità, data e luogo del rilascio, autorità di rilascio, ecc.);
3. altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire;
4. i luoghi di dimora passati e attuali all’interno e fuori della Confederazione Svizzera e della Bosnia e Erzegovina, nonché gli itinerari;
5. i permessi di dimora o i visti rilasciati da una delle Parti contraenti;
6. su richiesta di una Parte contraente, altri dati necessari per la verifica delle condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo.
Art. 6 Spese La Parte contraente richiedente assume fino alla frontiera della Parte contraente richiesta tutte le spese relative alla riammissione.
Art. 7 Modalità di applicazione Gli altri disciplinamenti necessari per l’applicazione del presente accordo sono convenuti dal Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e dal ministero competente della Bosnia e Erzegovina in un protocollo d’applicazione del presente accordo.
Art. 8 Clausola di intangibilità (1) Il presente accordo non tange l’applicazione della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati, nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati. (2) Il presente accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivanti da convenzioni internazionali.
2 RS 0.142.30 3 RS 0.142.301
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(3) Le Parti contraenti riconoscono la necessità di tenere adeguatamente in conside- razione la situazione speciale della Bosnia e Erzegovina per quanto concerne l’applicazione del presente accordo riguardo al ritorno dei cittadini della Bosnia e Erzegovina, ai quali, tra il 1992 e il 14 dicembre 1995 era stata garantita una prote- zione provvisoria, cessata il 1° maggio 1996. La commissione peritale, secondo l’articolo 4, ha il compito di coordinare il ritorno e la reintegrazione di questi citta- dini della Bosnia e Erzegovina e di elaborare proposte per il loro ritorno e la loro reintegrazione.
Art. 9 Sospensione Ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente tutto o parte del presen- te accordo per motivi di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica. L’introduzione e la revoca della sospensione devono essere comunicate immediatamente all’altra Parte contraente, per via diplomatica e in forma scritta.
Art. 10 Campo d’applicazione Il presente accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein4.
Art. 11 Entrata in vigore e denuncia (1) Il presente accordo si applica provvisoriamente a partire dalla data della firma. (2) Le Parti contraenti si informano tramite scambio di note in merito alla presenza dei presupposti giuridici nazionali necessari per l’applicazione. L’accordo entra in vigore il giorno del ricevimento dell’ultima nota. (3) Il presente accordo può essere denunciato per via diplomatica e in forma scritta da ciascuna Parte contraente. In questo caso, l’accordo è abrogato il trentesimo giorno seguente il ricevimento della denuncia. (4) Durante questo termine di denuncia di 30 giorni, i procedimenti pendenti sono eseguiti e conclusi secondo le disposizioni del presente accordo.
Fatto a Berna il 1° dicembre 2000 in tedesco, inglese e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina, tutti i testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio dei Ministri Consiglio federale svizzero: di Bosnia e Erzegovina: Ruth Metzler-Arnold Jadranko Prlić Capo del Dipartimento federale Ministro degli esteri di giustizia e polizia
4 RS 0.631.112.514
Protocollo d’applicazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina sulla riammissione di cittadini svizzeri e cittadini della Bosnia e Erzegovina (Accordo sulla riammissione)
Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina, in virtù dell’articolo 7 dell’accordo del 1.12.2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina sulla riammissione di persone (accordo sulla riammissione), hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 (1) La prova della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 numero 1 e dell’articolo 2 capoverso 1 numero 1 dell’accordo sulla riammissione, e della prece- dente cittadinanza, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 numero 3 e dell’articolo 2 capoverso 1 numero 3 dell’accordo sulla riammissione, è addotta segnatamente mediante: – certificati di cittadinanza, – passaporti di ogni tipo (passaporti nazionali, diplomatici, di servizio), – documenti di identità rilasciati dalle autorità competenti, – documenti ufficiali rilasciati dal governo nonché da altre autorità, – informazioni precise emanate dalle autorità. (2) Su presentazione delle prove valide di cui al capoverso 1, le Parti contraenti riconoscono in modo vincolante la cittadinanza, senza che sia necessaria un’ulteriore verifica. (3) L’attendibilità della cittadinanza è resa segnatamente mediante: – documenti diversi da quelli ufficiali rilasciati dal governo, che dimostrano l’appartenenza a organi pubblici, – licenze di condurre, – atti di nascita, – attestati d’assicurazione autentici, – libretti di navigazione, – certificati di navigazione interna,
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– dichiarazioni di testimoni, – perizie di esperti. Per l’attendibilità della cittadinanza è sufficiente anche una fotocopia ufficiale dei documenti di cui ai capoversi 1 e 3. (4) In caso di attendibilità, la cittadinanza è considerata stabilita tra le Parti contra- enti finché la Parte contraente richiesta non l’ha confutata. (5) I documenti di cui ai capoversi 1 e 3 bastano a comprovare o rendere attendibile la cittadinanza anche se la loro validità è scaduta. (6) Quando la cittadinanza non è comprovabile o resa verosimile sulla scorta dei mezzi di prova o di attendibilità, ma la persona in questione afferma di essere citta- dino della Parte contraente richiesta, le autorità consolari della Parte contraente richiesta procedono senza indugio a un’audizione per verificare dette affermazioni. Se dall’audizione effettuata dalle autorità consolari risulta che la persona in questio- ne è cittadino della Parte contraente richiesta, la rappresentanza consolare rilascia senza indugio un documento di viaggio. Le autorità consolari rilasciano un documento di viaggio se l’audizione effettuata da dette autorità consolari rende verosimile la cittadinanza della Parte contraente richie- sta.
Art. 2 La domanda di riammissione può essere presentata alla rappresentanza estera competente qualora sia richiesto il rilascio di un passaporto o di un altro documento di viaggio per il rimpatrio, altrimenti alle competenti autorità interne della Parte contraente richiesta.
Art. 3 (1) La riammissione ai sensi degli articoli 1 e 2 dell’accordo di riammissione non presuppone che alla persona da riammettere sia stato precedentemente rilasciato un documento di viaggio. (2) La rappresentanza estera competente della Parte contraente richiesta rilascia senza indugio alla persona, alla cui riammissione la Parte contraente richiesta ha dato il suo consenso, un passaporto o un altro documento di viaggio riconosciuto anche da eventuali Stati di transito e valido per almeno sei mesi dalla data di rila- scio; in questo caso non è necessario un ulteriore consenso alla riammissione. (3) La domanda di riammissione deve contenere le seguenti indicazioni relative ai documenti disponibili, rispettivamente alle indicazioni della persona da riammettere: – i dati personali della persona da riammettere (nome, cognome, data e luogo di nascita nonché l’ultimo domicilio sul territorio della Parte contraente richiesta),
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– tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio nonché denominazione dell’autorità di rilascio con allegata la foto- copia del documento di viaggio. (4) le persone, alle quali è stato rilasciato un passaporto o un altro documento di viaggio, possono ritornare senza scorta sul territorio della Parte contraente richiesta. In questi casi non segue alcuna consegna. (5) Dopo il rilascio del documento di viaggio, la consegna o eventualmente il ritor- no senza scorta devono essere annunciati una settimana prima alle autorità compe- tenti di cui all’articolo 7. (6) Se per motivi giuridici o oggettivi la consegna o il ritorno senza scorta non sono possibili durante il periodo di validità del documento di viaggio, entro 14 giorni feriali è rilasciato un nuovo documento di viaggio con una durata di validità di almeno altri sei mesi.
Art. 4 (1) Se presentata alle competenti autorità interne della Parte contraente richiesta, la domanda di riammissione deve contenere, per quanto possibile, i seguenti dati: – i dati personali della persona da riammettere (nome, cognome, data e luogo di nascita nonché l’ultimo domicilio sul territorio della Parte contraente richiesta) e, per quanto necessario, dei suoi genitori, – indicazione del mezzo di prova o di attendibilità della cittadinanza, – nel caso particolare, altre misure di sicurezza o di protezione necessarie per la consegna, – data, ora e luogo della consegna. (2) La Parte contraente richiesta riammette senza indugio la persona da riammettere, di norma entro una settimana dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 3 capo- verso 2 dell’accordo di riammissione, in casi eccezionali al più tardi entro un mese. (3) Se la Parte contraente richiedente non può rispettare il termine di riammissione, ne informa senza indugio la Parte contraente richiesta. Comunica la consegna tardi- va almeno una settimana prima con riferimento alla precedente domanda di riam- missione.
Art. 5 In occasione della consegna, la Parte contraente richiedente deve presentare alla Parte contraente richiesta un «Protocollo sulla consegna di una persona», che con- tenga, per quanto possibile, le seguenti indicazioni: – nome e cognome, – luogo e data di nascita, – indicazione dei mezzi di prova esistenti e addotti.
Accordo sulla riammissione con la Bosnia e Erzegovina RU 2005
Art. 6 Nei casi della riammissione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’accordo di riammissione vige la stessa procedura valida per la consegna. La prova, secondo cui la persona da riammettere non possiede la cittadinanza della Parte contraente richie- sta, deve essere addotta per scritto.
Art. 7 (1) Autorità competenti per la Svizzera: (a) Per domande relative al rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio all’attenzione della rappresentanza diplomatica della Bosnia e Erzegovina in Svizzera e per domande di riammissione all’attenzione delle autorità compe- tenti della Bosnia e Erzegovina: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione (UFM) Quellenweg 6, CH – 3003 Berna/Wabern Tel. n.: 0041 31 325 11 11 Fax: 0041 31 325 93 79 (b) Per la ricezione di domande di riammissione delle autorità competenti della Bosnia e Erzegovina: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione (UFM) Quellenweg 6, CH – 3003 Berna/Wabern Tel. n.: 0041 31 325 11 11 Fax: 0041 31 325 93 79 (c) Per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio e per la ricezione di tali domande delle autorità di Bosnia e Erzegovina: Ambasciata svizzera Ulica Josipa Stadlera 15, BiH-71000 Sarajevo Tel. no: 00387 33 665 250/665 248 Fax no: 00387 33 665 246
(2) Autorità competenti per la Bosnia e Erzegovina: (a) Per domande sul rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio all’attenzione della rappresentanza diplomatica della Svizzera in Bosnia e Erzegovina e per le domande di riammissione all’attenzione delle autorità svizzere competenti: Ministero per i diritti dell’uomo e i rifugiati della Bosnia e Erzegovina (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice) Ulica Musala 9, BiH-71000 Sarajevo Tel. no: 00387 33 471 630/206 273 Fax no: 00387 33 206 140
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(b) Per la ricezione di domande di riammissione delle autorità svizzere compe- tenti: Ministero per i diritti dell’uomo e i rifugiati delle Bosnia e Erzegovina (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice) Ulica Musala 9, BiH-71000 Sarajevo Tel. no: 00387 33 471 630/206 273 Fax no: 00387 33 206 140 (c) Per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio e per la ricezione di tali domande delle autorità svizzere: Ambasciata di Bosnia e Erzegovina in Svizzera Jungfraustrasse 1, CH-3005 Berna Tel. no: 0041 31 351 10 77 Fax no: 0041 31 351 10 93
Art. 8 Le controversie relative all’applicazione del presente protocollo sono regolate dalle autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Bosnia e Erzegovina.
Art. 9 Il presente protocollo può essere modificato mediante scambio di note tra il Dipar- timento federale di giustizia e polizia e il Ministero per i diritti dell’uomo e i rifugia- ti della Bosnia e Erzegovina.
Art. 10 (1) Il presente protocollo entra in vigore contemporaneamente all’accordo sulla riammissione. È applicato provvisoriamente ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 dell’accordo sulla riammissione. (2) Il presente protocollo ha la stessa durata di validità dell’accordo sulla riammis- sione.
Fatto a Berna il 1° dicembre 2000 in tedesco, inglese e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina, tutti i testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio dei ministri Consiglio federale: di Bosnia e Erzegovina: Ruth Metzler-Arnold Jadranko Prlić Capo del Dipartimento federale Ministro degli esteri di giustizia e polizia
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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