AS 2005 2477
Legge federale sul diritto internazionale privato
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
Modifica del 3 ottobre 2003 (secondo il n. 4 dell’allegato alla legge sulla fusione)
(RS 291; RU 2004 2617)
Art. 163a cpv. 1
Invece di: 1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante emigrazione).
Leggasi: 1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizze- ra (combinazione mediante immigrazione).
25 maggio 2004 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2005-1399 2477
Legge federale sul diritto internazionale privato. Correzione RU 2005
2478