AS 2005 3537
Ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica del 1° luglio 2005
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 (LBDI) sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul controllo dei beni a duplice impiego è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.
1° luglio 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Allegato 4 (art. 8 e 13)
Elenco degli Stati di cui agli articoli 8 e 13
Argentina Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Corea (Sud) Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica ceca Spagna Stati Uniti d’America Svezia Turchia Ucraina Ungheria