AS 2005 3591
Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Ordinanza su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 29 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modi- ficata come segue:
Art. 102c Rimborso di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
1 L’ufficio di compensazione rimborsa le spese comprovate e necessarie sostenute
nell’ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 Il DFE disciplina le modalità di calcolo del rimborso e degli importi massimi.
Art. 131a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 20052 Per gli anni 2006 e 2007 l’ufficio di compensazione può autorizzare un Cantone, su richiesta, ad aumentare al massimo del 20 per cento l’importo massimo calcolato in base all’articolo 102c capoverso 2. Informa annualmente la commissione di vigilan- za in merito agli aumenti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
29 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.02 2 RU 2005 3591
2005-1539 3591
Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione RU 2005