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AS 2005 4817

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo

del 17 ottobre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame

(modulo speciale) della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo (Facoltà): a. dal primo al quarto anno di studio della medicina umana; b. dal primo al secondo anno di studio della medicina dentaria. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici.

Sezione 2: Programma e struttura dello studio

Art. 2 Primo anno di studio 1 Nel primo anno di studio sono trasmesse le conoscenze, le tecniche e le capacità relative ai fondamenti delle scienze umane e naturali della medicina. 2 I fondamenti delle scienze naturali della fisica e della chimica nonché della biolo- gia cellulare e molecolare sono orientate alla futura attività medica. 3 Nel settore dei fondamenti delle scienze umane, le tecniche interattive e comunica- tive nonché i fondamenti etici della medicina occupano un posto centrale nella formazione.

RS 811.112.243

2005-1709 4817

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame RU 2005

Art. 3 Secondo anno di studio 1 Nel secondo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina e le tecniche mediche fondamentali.

2 Sono trasmesse vaste nozioni fondamentali nelle materie che fanno parte della

biologia umana, tenendo conto delle conoscenze attuali nel campo della ricerca fondamentale. 3 Sono approfonditi i fondamenti delle scienze umane del primo anno di studio ed è introdotta segnatamente la metodologia della ricerca medica e del colloquio del medico con il paziente. 4 Nel secondo anno di studio si tengono anche corsi in cui si svolgono esami clinici su persone sane e sono integrati programmi d’insegnamento preclinici e clinici.

Art. 4 Terzo e quarto anno di studio 1 Nel terzo e nel quarto anno di studio sono trasmessi sistematicamente i fondamenti della medicina clinica, inclusi gli aspetti biologici, patofisiologici, sociali e psichici connessi con l’insorgenza delle malattie, e l’applicazione delle conoscenze in ambito clinico tenendo conto dei dati attuali della ricerca basata sull’evidenza.

2 È approfondita la formazione nelle tecniche mediche fondamentali.

3 I contenuti dell’insegnamento nelle discipline cliniche sono armonizzati e trasmes- si in modo interdisciplinare.

Art. 5 Studio di base e studio complementare

1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del

quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi.

Sezione 3: Ordinamento degli esami

Art. 6 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all’inizio dell’anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell’insegnamento determinanti per le singole prove d’esame; b. i corsi d’insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomi- tanti; c. l’offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli stu- denti devono scegliere;

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d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; e. le condizioni per l’attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti neces- sari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d’esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all’interno di una singola prova d’esame; j. le date riservate, prima dell’inizio del nuovo anno di studio, alla ripetizione di esami scritti non superati o al proseguimento di esami scritti interrotti; k. l’applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza.

Art. 7 Ammissione alle verifiche delle prestazioni

1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni gli studenti che:

a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare; b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l’insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed. 2 L’ammissione alle verifiche delle prestazioni al termine dell’anno di studio avvie- ne indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell’anno. 3 Alle verifiche delle prestazioni dell’anno di studio successivo sono invece ammessi unicamente gli studenti che hanno superato le verifiche delle prestazioni nel corso dell’anno di studio precedente conseguendo 60 punti di credito. 4 Per essere ammessi alle verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio, gli studenti devono inoltre aver compiuto un corso pratico di cure sanitarie secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o esserne stati esonerati dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva).

5 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non

adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. 6 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un’autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata.

3 RS 811.112.2

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Art. 8 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d’esame teoriche e pratiche secondo la OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d’insegnamento definita dalla Facoltà per quan- to attiene al programma e alla durata (partecipazione attiva). 2 Nel corso dei singoli anni di studio deve essere compiuto il numero seguente di verifiche delle prestazioni: a. primo anno: cinque verifiche; b. secondo anno: sei verifiche; c. terzo e quarto anno: per ciascuno quattro verifiche. 3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si com- pensano a vicenda.

Art. 9 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito è armonizzato a livello svizzero.

Art. 10 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma

d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre- sidente locale o supplente).

4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commis-

sione d’esame.

Art. 11 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 La Facoltà comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presi- dente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito comples- sivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione for- male.

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Art. 12 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni

1 Le verifiche delle prestazioni del primo e del secondo anno di studio possono

essere ripetute una volta, quelle del terzo e del quarto anno due volte. 2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d’esame di un anno di studio devono ripetere unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell’inizio del secondo, del quarto e del quinto anno di studio, la Facoltà permette agli studenti di ripetere le singole prove d’esame dell’anno di studio prece- dente. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d’esame durante o al termine dell’anno di studio.

4 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono

ripetere i pertinenti corsi d’insegnamento.

Art. 13 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica della prestazione che il candidato glo- balmente non ha superato.

Sezione 4: Tasse e indennità

Art. 14 Tasse

1 Per le verifiche delle prestazioni sono prelevate le seguenti tasse:

Franchi

a. primo anno di studio 150.– b. secondo anno di studio 330.– c. terzo e quarto anno di studio, per ciascuno 110.– 2 Per la ripetizione di una singola prova d’esame le tasse sono ridotte proporzional- mente.

Art. 15 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordi- nanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del

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12 novembre 19844 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federa- li per le professioni mediche.

Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto

Art. 16 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 La Facoltà presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFI del 21 ottobre 20045 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame dei primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo è abrogata.

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza si applica agli studenti del terzo anno di studio a partire dall’anno accademico 2005/2006 e del quarto anno di studio a partire dall’anno accademico 2006/2007. 2 La prima parte dell’esame finale per medici secondo il diritto anteriore si tiene per l’ultima volta nel 2007. Gli studenti che non hanno superato questo esame entro la fine del 2005, ma che non sono esclusi definitivamente, possono scegliere di conti- nuare lo studio secondo il programma di studio convenzionale o di passare al pro- gramma di studio secondo la presente ordinanza e compiere le verifiche delle presta- zioni del terzo e del quarto anno di studio. Gli studenti possono ripetere ogni esame tre volte. 3 Su proposta della Facoltà, la Giunta direttiva decide se per le verifiche delle pre- stazioni secondo il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordi- nanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previ- gente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà. 4 Gli studenti che hanno compiuto le verifiche delle prestazioni secondo la presente ordinanza nell’anno accademico 2005/2006 o 2006/2007 sono ammessi alle verifi-

4 RS 811.112.11 5 RU 2004 4483

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che delle prestazioni del quarto anno di studio, in deroga agli articoli 5 capoverso 3 lettera b e 10 capoverso 3 della presente ordinanza, anche se non hanno acquisito

60 punti di credito nel terzo anno di studio.

5 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento degli esami a seguito

dalla presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del rispettivo anno di studio.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2005.

17 ottobre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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