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AS 2005 4931

Ordinanza dell'UFV (2/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria

Ordinanza dell’UFV (2/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria

del 31 ottobre 2005

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Divieto di importazione e di transito 1 L’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti da Paesi diversi da quelli dell’UE sono vietati, ad eccezione: a. del pollame da reddito; b. di tutti i prodotti animali di pollame da reddito ai sensi dell’articolo 2; c. dei prodotti animali di selvaggina di piuma ai sensi dell’articolo 2 lette- re a–c; d. degli alimenti per animali da compagnia e degli altri alimenti per animali, non trattati, provenienti dalla selvaggina di piuma. 2 La disposizione applicabile ai Paesi dell’UE vale anche per il Liechtenstein e la Norvegia. 3 Per quanto riguarda la Croazia, l’importazione e il transito degli animali e dei prodotti animali seguenti sono vietati oltre a quelli di cui al capoverso 1: a. pollame da reddito; b. i prodotti animali di selvaggina di piuma ai sensi dell’articolo 2 lettere a–c; c. gli alimenti grezzi per animali da compagnia e gli altri alimenti per animali, non trattati, che contengono carne di selvaggina di piuma; d. le piume gregge del pollame da reddito. 4 L’importazione e il transito di tutti gli animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati sono vietati se essi provengono dai Paesi che figurano nell’allegato.

RS 916.443.40

2005-2846 4931

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria RU 2005

5 Tale divieto è applicabile alle merci commerciali e alle merci ad uso privato,

comprese quelle che i viaggiatori portano con sé.

Art. 2 Prodotti animali Per prodotti animali si intendono: a. la carne; b. le derrate alimentari con un contenuto di carne superiore al 20 per cento (prodotti a base di carne); c. le derrate alimentari con un contenuto di carne fino al 20 per cento; d. le uova da cova e le uova da consumo; e. i sottoprodotti di origine animale quali le piume e i trofei di uccelli non tra- sformati, gli escrementi e gli alimenti per animali.

Art. 3 Deroghe L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) può autorizzare l’importazione e il transito di volatili (segnatamente di animali da compagnia) e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicu- rezza.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’UFV (1/05) del 20 aprile 20053 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 2005 alle ore 17.00.

31 ottobre 2005 Ufficio federale di veterinaria Il direttore: Hans Wyss

3 RU 2005 1833 4781

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria RU 2005

Allegato (art. 1 cpv. 4)

Paesi in provenienza dai quali l’importazione e il transito di tutti gli animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati sono vietati

Cambogia Indonesia Kazakistan Laos Malesia Mongolia Pakistan Repubblica democratica di Corea Repubblica popolare cinese, compresa la regione amministrativa speciale di Hong Kong Romania Russia Thailandia Turchia Vietnam

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria RU 2005

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