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AS 2005 5601

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Modifica del 2 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 20a Protezione delle fonti 1 Per quanto concerne i rapporti con l’estero, il SAP deve garantire in ogni caso la protezione delle fonti informative.

2 Sono fonti informative segnatamente le persone che trasmettono informazioni di

rilievo in materia di protezione dello Stato, gli organi di sicurezza con cui il SAP collabora nonché l’esplorazione radio. 3 La protezione delle fonti è adeguata alle esigenze in materia di protezione. Le fonti d’informazione particolarmente degne di protezione, quali le persone che trasmetto- no informazioni di rilievo in materia di protezione dello Stato, vanno protette inte- gralmente per quanto riguarda l’identità, l’ubicazione, l’infrastruttura, gli accessi e gli incarichi. 4 Oltre alle fonti informative, vanno protetti la natura e l’intensità dei rapporti con le stesse, i mezzi di collegamento impiegati, i metodi, i mezzi e i risultati della raccolta di informazioni, nonché le persone di contatto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero Il Presidente della Confederazione: Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

1 RS 120.2

2005-1847 5601

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2005

5602

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