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AS 2005 6645

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)

Modifica del 9 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Quale riduzione dei premi è versato l’ammontare della differenza tra i premi medi e il 6 per cento del reddito determinante, ma al massimo il premio effettivamente dovuto dal beneficiario della rendita. 3 Non hanno diritto alla riduzione dei premi i beneficiari di rendite la cui sostanza netta supera 100 000 franchi, rispettivamente 150 000 franchi in caso di famiglie con figli. I versamenti di capitale delle casse pensioni e di altri istituti di previdenza vanno dedotti dalla sostanza computabile e addizionati al reddito conformemente all’articolo 4 capoverso 2. Nel caso delle famiglie si prende in considerazione la totalità delle sostanze nette dei membri che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 4 cpv. 1 lett. a e d, nonché cpv. 2

1 Sono considerati reddito computabile le seguenti entrate:

a. la totalità dei redditi conseguiti sotto forma di rendite; d. i redditi del lavoro. 2 Se invece di una rendita, è versata una liquidazione in capitale della previdenza professionale, l’importo della rendita corrispondente a tale liquidazione deve essere conteggiato come reddito conseguito sotto forma di rendita. Questa rendita è calco- lata in percentuale alla liquidazione in capitale, tenendo presente che è determinante l’importo del capitale lordo. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) deter- mina le percentuali in funzione dell’età dell’assicurato al momento dell’attribuzione del capitale. L’UFSP prende in considerazione il tasso di conversione applicabile

1 RS 832.112.5

2005-2853 6645

Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite RU 2005 residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

conformemente all’articolo 14 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e l’articolo 17 dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I redditi prodotti dalla liquidazione in capitale non sono conteggiati quali redditi patrimoniali secondo il capoverso 1 lettera c. La liquidazio- ne in capitale viene computata soltanto nella misura in cui è ancora presente sotto forma di sostanza.

Art. 9 cpv. 1 1 Le richieste di riduzione di premi possono essere presentate soltanto per l’anno in corso e retroattivamente per tre mesi al massimo. Quale data della richiesta fa stato il primo giorno del mese durante il quale è stato inviato il modulo.

II

Disposizione transitoria della modifica del 9 novembre 2005 Durante i primi tre mesi dell’anno civile a contare dall’entrata un vigore del Proto- collo del 26 ottobre 20044 all’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati mem- bri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Letto- nia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repub- blica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, al posto dei premi medi di cui all’articolo 7 sono determinanti per il calcolo della riduzione dei premi dei beneficiari di rendite e delle loro famiglie che risiedono nei nuovi Stati membri della Comunità europea i premi che superano del 15 per cento i premi più bassi dell’assicurazione obbligatoria delle cure mediche applicabili nel singolo nuovo Stato membro della Comunità europea.

2 RS 831.40 3 RS 831.441.1 4 FF 2004 5353

Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite RU 2005 residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2 La disposizione transitoria entra in vigore contemporaneamente all’articolo 2

numero 11 (art. 95a LAMal) del decreto federale del 17 dicembre 20045 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Proto- collo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2004 6321

Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite RU 2005 residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

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