AS 2005 6649
Ordinanza sull'assicurazione obligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Ordinanza sull’assicurazione obligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 9 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccu- pazione è modificato come segue:
Aumento del numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata
Regione Classe di età Aumento Durata di validità
Cantone di Ginevra 50 anni e oltre 120 1° gennaio 2006– 30 giugno 2006 Cantone di Neuchâtel, 50 anni e oltre 120 1° gennaio 2006– Regione MS 103 30 giugno 2006 Cantone di Vaud 50 anni e oltre 120 1° gennaio 2006– 30 giugno 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RU 837.02
2005-3133 6649
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2005