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AS 2005 6649

Ordinanza sull'assicurazione obligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Ordinanza sull’assicurazione obligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 9 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccu- pazione è modificato come segue:

Aumento del numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata

Regione Classe di età Aumento Durata di validità

Cantone di Ginevra 50 anni e oltre 120 1° gennaio 2006– 30 giugno 2006 Cantone di Neuchâtel, 50 anni e oltre 120 1° gennaio 2006– Regione MS 103 30 giugno 2006 Cantone di Vaud 50 anni e oltre 120 1° gennaio 2006– 30 giugno 2006

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RU 837.02

2005-3133 6649

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2005

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