AS 2006 11
Ordinanza concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri
Ordinanza concernente le misure contro determinate persone in relazione all’attentato a Rafik Hariri
del 21 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1636 (2005)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 2 Definizione delle nozioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricogni- zioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del con- tratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, cessione fiducia- ria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
RS 946.231.10 1 RS 946.231
2 www.un.org/french/documents/scres.htm
2005-3278 11
Ordinanza concernente le misure contro determinate persone in relazione RU 2006 all’attentato a Rafik Hariri
b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe in conformità
alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 4 Controllo ed esecuzione
1 Il Seco sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.
2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 3. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle doga- ne. 4 Su indicazione del Seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 5 Obblighi di comunicazione
1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure
sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, devono dichiararlo senza indugio al Seco. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
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Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 2006.
21 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1)
Elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui agli articoli 1 e 3
Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.