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AS 2006 1109

Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete EIONET

Decreto federale che approva l’Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete EIONET

del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) è approvato. 2 Il Consiglio federale coordina le attività dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell’Agenzia europea dell’ambiente e provvede ad impedire doppioni.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’Accordo.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

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