AS 2006 1703
Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)
del 29 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale delle carte per l’odocronografo (RECO) adatte all’odocronografo digitale.
Art. 2 Scopo e contenuto del RECO 1 Il RECO serve al rilascio di carte per l’odocronografo (carte del conducente, carte dell’officina, carte dell’azienda e carte di controllo) e funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all’esecuzione nell’ambito dei controlli in materia di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.
2 Il RECO contiene i dati secondo l’allegato. Memorizza dati:
a. sui titolari delle carte; b. sullo stato delle carte per l’odocronografo. 3 Il richiedente della carta può domandare che siano inseriti dati supplementari oltre a quelli di cui nell’allegato.
Art. 3 Competenze e responsabilità
1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) è competente per:
a. la tenuta del RECO in collaborazione con i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD); b. la produzione di coppie di chiavi per l’odocronografo e le relative carte;
RS 822.223
2005-2091 1703
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
c. la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 19983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di con- trollo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernen- te l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. 2 Le autorità cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazio- ne dei dati per le carte del conducente, dell’azienda e del controllo (n. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 dell’allegato). 3 L’AFD è competente per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte dell’officina (n. 3, 4 e 5 dell’allegato). 4 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è competente per:
a. la gestione tecnica e la manutenzione dell’applicazione TED per l’ammi- nistrazione dei dati del RECO; b. la realizzazione tecnica e l’amministrazione dei diritti d’accesso; c. la manutenzione tecnica del sistema in considerazione dei requisiti di sicu- rezza e della protezione dei dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno
19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
d. l’esecuzione tecnica dello scambio dei dati con i registri esteri; e. la gestione dell’ente di certificazione nazionale e f. la gestione tecnica dell’ufficio di clearing per l’esecuzione del traffico dei pagamenti. 5 Per la correttezza e la completezza dei dati è responsabile l’autorità che inserisce i dati nel sistema.
Art. 4 Autorizzazione di accesso nella consultazione dei dati 1 Hanno accesso ai dati completi soltanto l’Ufficio federale nonché le autorità prepo- ste al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell’ambito di procedi- menti per giudicare le infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale, vale a dire secondo i seguenti criteri di consultazione: a. numero di identificazione personale (NIP); b. identificazione del registro; c. numero della carta per l’odocronografo; d. numero della licenza di condurre; e. cognome; f. cognome e data di nascita;
3 GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1.
4 RS 235.11
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
g. cognome e nome(i); h. cognome, nome(i) e data di nascita; i. cognome, nome(i), data di nascita e domicilio; j. cognome, nome(i) e domicilio; k. cognome e domicilio.
2 In base agli stessi criteri di consultazione:
a. le polizie stradali e gli organi doganali hanno accesso ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti di controllo secondo l’ordinanza del 19 giu- gno 19955 sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) e secondo l’ordinanza del 6 maggio 19816 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2); b. l’AFD, nonché le autorità cantonali hanno accesso ai dati di cui sono respon- sabili per quanto attiene alla registrazione e alla mutazione secondo l’articolo 3 capoversi 2 e 3 o che sono necessari per l’adempimento dei loro obblighi di controllo secondo l’OLR 1 e l’OLR 2 oppure secondo l’artico- lo 102 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19957 concernente le esi- genze tecniche per i veicoli stradali (OETV), e precisamente suddivisi se- condo le seguente aree di dati:
1. conducente (n. 1 e 2 dell’allegato),
2. officina (n. 3, 4 e 5 dell’allegato),
3. azienda (n. 6 e 7 dell’allegato),
4. controllo (n. 8 e 9 dell’allegato).
3 Le autorità estere possono accedere soltanto ai dati di cui necessitano per il rilascio di carte del conducente, nonché per i controlli relativi alla durata del lavoro e del riposo, e precisamente secondo i seguenti criteri: a. numero della carta del conducente; b. numero della carta dell’officina; c. numero della licenza di condurre; d. autorità di rilascio della carta, cognome, nome(i), data di nascita; e. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita; f. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita, numero della licenza di condurre, Paese di rilascio della licenza di condurre.
5 RS 822.221; RU 2006 1689 6 RS 822.222; RU 2006 1701 7 RS 741.41
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
Art. 5 Scambio di dati con le autorità estere 1 Per la verifica dell’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13b capo- verso 4 OLR 18 è ammesso lo scambio di dati con le competenti autorità estere. I dati personali possono essere scambiati soltanto nella misura in cui sia necessario per la verifica dell’unicità. 2 Le notifiche automatiche delle autorità estere riguardanti ritiro, danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta svizzera per l’odocrono- grafo devono essere confermate dall’Ufficio federale nel RECO.
Art. 6 Ripresa di dati dal registro delle autorizzazioni a condurre Per il rilascio della carta del conducente, il RECO fa capo ai dati del registro auto- matizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) nell’ambito degli articoli 5 capoverso 1 e 5a capoverso 2 dell’ordinanza del 23 agosto 20009 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre. Le modifiche di dati in FABER vengono riprese automaticamente nel RECO.
Art. 7 Diritto all’informazione e alla correzione dei dati 1 Ogni persona, officina o azienda registrata ha il diritto di chiedere informazioni sui propri dati all’autorità competente per la registrazione dei dati secondo l’articolo 3 capoversi 2 e 3. Nel caso di persone incapaci di discernimento, il diritto all’informa- zione spetta anche al rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in nome e nell’interesse della persona rappresentata. La persona che richiede informazioni deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto. 2 L’autorità rende noti i dati registrati, per iscritto ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, gratuitamente e in forma di decisione.
3 Ogni persona, officina o azienda di cui al capoverso 1 può chiedere che i dati
inesatti o incompleti che la riguardano vengano corretti, completati o rimossi dal RECO. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all’autorità competente. 4 Le domande d’informazione e le richieste di correzione inoltrate da privati, offici- ne o aziende domiciliati o con sede all’estero sono trasmesse dall’Ufficio federale all’autorità che ha eseguito l’ultima mutazione nel RECO.
Art. 8 Memorizzazione e rimozione di dati, archiviazione 1 I dati sono disponibili nel RECO ancora per tre anni dalla scadenza di una carta per l’odocronografo. Successivamente vengono rimossi dal RECO. 2 Se una persona o un’azienda rinuncia volontariamente a una carta per l’odocrono- grafo o se l’autorità competente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati vengono contrassegnati nel RECO dalle autorità competenti per la mutazione dei dati del rispettivo tipo di carta. Le carte scadono al momento della dichiarazione di
8 RS 822.221; RU 2006 1689 9 RS 741.53
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
rinuncia o della notifica. I dati restano disponibili ancora per tre anni. Successiva- mente vengono rimossi dal RECO. 3 L’Ufficio federale provvede affinché i dati rimossi siano archiviati per altri cinque anni. 4 I dati e gli atti non più necessari o destinati ad essere cancellati o distrutti vengono offerti per archiviazione all’Archivio federale.
Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento 1 Per garantire la sicurezza dei dati, le autorità svizzere con diritto d’accesso osser- vano le disposizioni dell’OLPD10 e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200311 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale.
2 Nell’ambito del trattamento e dell’adeguamento dei dati con FABER, il sistema
stesso aggiorna i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.
Art. 10 Controllo interno in materia di protezione dei dati Le autorità svizzere con accesso al RECO adottano i necessari provvedimenti orga- nizzativi e tecnici per salvaguardare i loro dati dalla perdita e per proteggerli contro qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.
Art. 11 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca La comunicazione dei dati raccolti nel RECO a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell’OLPD12 nonché della legge federale del 9 ottobre
199213 sulla statistica federale.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2006.
29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 235.11 11 RS 172.010.58 12 RS 235.11 13 RS 431.01
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
Allegato (art. 2 cpv. 2)
Contenuto del RECO
1 Dati relativi al conducente
11 Dati di identificazione
111 Numero di identificazione del conducente assegnato dal sistema
112 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER
113 Autorità di rilascio (Cantone)
12 Dati personali
121 Cognome
122 Cognome alla nascita
123 Nome(i)
124 Sesso
125 Data di nascita
126 Lingua in cui è stata rilasciata la licenza di condurre
127 Luogo di origine/di nascita
128 Nazionalità
129 Foto formato passaporto digitalizzata
1210 Data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata
1211 Firma digitalizzata
1212 Data di inserimento della firma digitalizzata
13 Indirizzo
131 Indirizzo attuale
14 Informazioni di controllo
141 Data della registrazione
142 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
143 Data dell’ultima mutazione
144 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
2 Dati relativi alla carta del conducente
21 Dati di identificazione
211 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
212 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER
213 Autorità di rilascio (Cantone)
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
22 Dati relativi alla carta
221 Stato della carta
222 Lingua in cui è stata rilasciata la carta del conducente
223 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo
224 Numero della carta (numero di base, indice di sostituzione e indice
di rinnovo)
225 Numero di identificazione del certificato della carta
226 Data della richiesta
227 Data di ricezione
228 Data di rilascio
229 Valevole da
2210 Valevole fino a
23 Dati relativi alla licenza di condurre
231 Stato della licenza
232 Numero di licenza progressivo
233 Numero della carta vergine sulla licenza di condurre
234 Autorità di rilascio della licenza di condurre (Cantone o Stato estero)
24 Informazioni di controllo
241 Data della registrazione
242 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
243 Data dell’ultima mutazione
244 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
3 Dati relativi all’officina
31 Dati di identificazione
311 Numero di identificazione dell’officina assegnato dal sistema
312 Autorità di rilascio (AFD)
313 Identificazione del registro
32 Dati di base
321 Nome e sede dell’officina, del fabbricante dell’odocronografo o del veicolo
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
33 Dati relativi al permesso
331 Dati relativi al permesso di immatricolazione (art. 102 OETV14)
332 Dati relativi al certificato di esame (O del 17 dic. 198415 sulle verificazioni)
34 Dati relativi all’indirizzo
341 Indirizzo attuale dell’officina, del fabbricante dell’odocronografo o del
veicolo
35 Informazioni di controllo
351 Data della registrazione
352 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
353 Data dell’ultima mutazione
354 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
4 Dati relativi al tecnico dell’officina
41 Dati di identificazione
411 Numero di identificazione del tecnico d’officina assegnato dal sistema
412 Numero di identificazione dell’officina
413 Autorità di rilascio (AFD)
414 Identificazione del registro
42 Dati di base
421 Cognome
422 Nome(i)
423 Sesso
424 Data di nascita
425 Luogo di origine/di nascita
426 Nazionalità
43 Dati relativi al permesso
431 Data dell’ultimo corso per tecnico
44 Dati relativi all’indirizzo
441 Indirizzo attuale del tecnico
14 RS 741.41 15 RS 941.210
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
45 Informazioni di controllo
451 Data della registrazione
452 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
453 Data dell’ultima mutazione
454 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
5 Dati relativi alla carta dell’officina
51 Dati di identificazione
511 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
512 Numero di identificazione del tecnico di officina
513 Numero di identificazione dell’officina
514 Autorità di rilascio (AFD)
52 Dati relativi alla carta
521 Stato della carta
522 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell’officina
523 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo
524 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostitu-
zione e indice di rinnovo)
525 Numero di identificazione del certificato della carta
526 Data della richiesta
527 Data di ricezione
528 Data di rilascio
529 Valevole da
5210 Valevole fino a
53 Informazioni di controllo
531 Data della registrazione
532 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
533 Data dell’ultima mutazione
534 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
6 Dati relativi all’azienda
61 Dati di identificazione
611 Numero di identificazione dell’azienda assegnato dal sistema
612 Autorità di rilascio (Cantone)
613 Identificazione del registro
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
62 Dati di base
621 Nome e sede dell’azienda
622 Numero del permesso come impresa di trasporti su strada
64 Dati relativi all’indirizzo
641 Indirizzo attuale dell’azienda
65 Informazioni di controllo
651 Data della registrazione
652 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
653 Data dell’ultima mutazione
654 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
7 Dati relativi alla carta dell’azienda
71 Dati di identificazione
711 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
712 Numero di identificazione dell’azienda
713 Autorità di rilascio (Cantone)
72 Dati di base
721 Nome della sede principale o sede della succursale dell’azienda
73 Dati relativi all’indirizzo
731 Indirizzo attuale dell’azienda o della succursale
74 Dati relativi alla carta
741 Stato della carta
742 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell’azienda
743 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo
744 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostitu-
zione e indice di rinnovo)
745 Numero di identificazione del certificato della carta
746 Data della richiesta
747 Data di ricezione
748 Data di rilascio
749 Valevole da
7410 Valevole fino a
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006
75 Informazioni di controllo
751 Data della registrazione
752 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
753 Data dell’ultima mutazione
754 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
8 Dati relativi all’autorità di controllo
81 Dati di identificazione
811 Numero di identificazione dell’autorità di controllo assegnato dal sistema
812 Autorità di rilascio (Cantone)
813 Identificazione del registro
82 Dati di base
821 Designazione e funzione dell’autorità di controllo
83 Dati relativi all’indirizzo
831 Indirizzo attuale dell’autorità di controllo
84 Informazioni di controllo
841 Data della registrazione
842 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione
843 Data dell’ultima mutazione
844 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione
9 Dati relativi alla carta di controllo
91 Dati di identificazione
911 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
912 Numero di identificazione dell’organo di controllo
913 Autorità di rilascio (Cantone)
92 Dati relativi alla carta
921 Stato della carta
922 Lingua in cui è stata rilasciata la carta di controllo
923 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo
924 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostitu-
zione e indice di rinnovo)
925 Numero di identificazione del certificato della carta
926 Data della richiesta
Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006