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AS 2006 1703

Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)

del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale delle carte per l’odocronografo (RECO) adatte all’odocronografo digitale.

Art. 2 Scopo e contenuto del RECO 1 Il RECO serve al rilascio di carte per l’odocronografo (carte del conducente, carte dell’officina, carte dell’azienda e carte di controllo) e funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all’esecuzione nell’ambito dei controlli in materia di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.

2 Il RECO contiene i dati secondo l’allegato. Memorizza dati:

a. sui titolari delle carte; b. sullo stato delle carte per l’odocronografo. 3 Il richiedente della carta può domandare che siano inseriti dati supplementari oltre a quelli di cui nell’allegato.

Art. 3 Competenze e responsabilità

1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) è competente per:

a. la tenuta del RECO in collaborazione con i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD); b. la produzione di coppie di chiavi per l’odocronografo e le relative carte;

RS 822.223

2005-2091 1703

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

c. la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 19983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di con- trollo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernen- te l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. 2 Le autorità cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazio- ne dei dati per le carte del conducente, dell’azienda e del controllo (n. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 dell’allegato). 3 L’AFD è competente per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte dell’officina (n. 3, 4 e 5 dell’allegato). 4 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è competente per:

a. la gestione tecnica e la manutenzione dell’applicazione TED per l’ammi- nistrazione dei dati del RECO; b. la realizzazione tecnica e l’amministrazione dei diritti d’accesso; c. la manutenzione tecnica del sistema in considerazione dei requisiti di sicu- rezza e della protezione dei dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno

19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);

d. l’esecuzione tecnica dello scambio dei dati con i registri esteri; e. la gestione dell’ente di certificazione nazionale e f. la gestione tecnica dell’ufficio di clearing per l’esecuzione del traffico dei pagamenti. 5 Per la correttezza e la completezza dei dati è responsabile l’autorità che inserisce i dati nel sistema.

Art. 4 Autorizzazione di accesso nella consultazione dei dati 1 Hanno accesso ai dati completi soltanto l’Ufficio federale nonché le autorità prepo- ste al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell’ambito di procedi- menti per giudicare le infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale, vale a dire secondo i seguenti criteri di consultazione: a. numero di identificazione personale (NIP); b. identificazione del registro; c. numero della carta per l’odocronografo; d. numero della licenza di condurre; e. cognome; f. cognome e data di nascita;

3 GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

4 RS 235.11

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g. cognome e nome(i); h. cognome, nome(i) e data di nascita; i. cognome, nome(i), data di nascita e domicilio; j. cognome, nome(i) e domicilio; k. cognome e domicilio.

2 In base agli stessi criteri di consultazione:

a. le polizie stradali e gli organi doganali hanno accesso ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti di controllo secondo l’ordinanza del 19 giu- gno 19955 sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) e secondo l’ordinanza del 6 maggio 19816 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2); b. l’AFD, nonché le autorità cantonali hanno accesso ai dati di cui sono respon- sabili per quanto attiene alla registrazione e alla mutazione secondo l’articolo 3 capoversi 2 e 3 o che sono necessari per l’adempimento dei loro obblighi di controllo secondo l’OLR 1 e l’OLR 2 oppure secondo l’artico- lo 102 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19957 concernente le esi- genze tecniche per i veicoli stradali (OETV), e precisamente suddivisi se- condo le seguente aree di dati:

1. conducente (n. 1 e 2 dell’allegato),

2. officina (n. 3, 4 e 5 dell’allegato),

3. azienda (n. 6 e 7 dell’allegato),

4. controllo (n. 8 e 9 dell’allegato).

3 Le autorità estere possono accedere soltanto ai dati di cui necessitano per il rilascio di carte del conducente, nonché per i controlli relativi alla durata del lavoro e del riposo, e precisamente secondo i seguenti criteri: a. numero della carta del conducente; b. numero della carta dell’officina; c. numero della licenza di condurre; d. autorità di rilascio della carta, cognome, nome(i), data di nascita; e. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita; f. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita, numero della licenza di condurre, Paese di rilascio della licenza di condurre.

5 RS 822.221; RU 2006 1689 6 RS 822.222; RU 2006 1701 7 RS 741.41

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

Art. 5 Scambio di dati con le autorità estere 1 Per la verifica dell’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13b capo- verso 4 OLR 18 è ammesso lo scambio di dati con le competenti autorità estere. I dati personali possono essere scambiati soltanto nella misura in cui sia necessario per la verifica dell’unicità. 2 Le notifiche automatiche delle autorità estere riguardanti ritiro, danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta svizzera per l’odocrono- grafo devono essere confermate dall’Ufficio federale nel RECO.

Art. 6 Ripresa di dati dal registro delle autorizzazioni a condurre Per il rilascio della carta del conducente, il RECO fa capo ai dati del registro auto- matizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) nell’ambito degli articoli 5 capoverso 1 e 5a capoverso 2 dell’ordinanza del 23 agosto 20009 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre. Le modifiche di dati in FABER vengono riprese automaticamente nel RECO.

Art. 7 Diritto all’informazione e alla correzione dei dati 1 Ogni persona, officina o azienda registrata ha il diritto di chiedere informazioni sui propri dati all’autorità competente per la registrazione dei dati secondo l’articolo 3 capoversi 2 e 3. Nel caso di persone incapaci di discernimento, il diritto all’informa- zione spetta anche al rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in nome e nell’interesse della persona rappresentata. La persona che richiede informazioni deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto. 2 L’autorità rende noti i dati registrati, per iscritto ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, gratuitamente e in forma di decisione.

3 Ogni persona, officina o azienda di cui al capoverso 1 può chiedere che i dati

inesatti o incompleti che la riguardano vengano corretti, completati o rimossi dal RECO. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all’autorità competente. 4 Le domande d’informazione e le richieste di correzione inoltrate da privati, offici- ne o aziende domiciliati o con sede all’estero sono trasmesse dall’Ufficio federale all’autorità che ha eseguito l’ultima mutazione nel RECO.

Art. 8 Memorizzazione e rimozione di dati, archiviazione 1 I dati sono disponibili nel RECO ancora per tre anni dalla scadenza di una carta per l’odocronografo. Successivamente vengono rimossi dal RECO. 2 Se una persona o un’azienda rinuncia volontariamente a una carta per l’odocrono- grafo o se l’autorità competente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati vengono contrassegnati nel RECO dalle autorità competenti per la mutazione dei dati del rispettivo tipo di carta. Le carte scadono al momento della dichiarazione di

8 RS 822.221; RU 2006 1689 9 RS 741.53

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rinuncia o della notifica. I dati restano disponibili ancora per tre anni. Successiva- mente vengono rimossi dal RECO. 3 L’Ufficio federale provvede affinché i dati rimossi siano archiviati per altri cinque anni. 4 I dati e gli atti non più necessari o destinati ad essere cancellati o distrutti vengono offerti per archiviazione all’Archivio federale.

Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento 1 Per garantire la sicurezza dei dati, le autorità svizzere con diritto d’accesso osser- vano le disposizioni dell’OLPD10 e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200311 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale.

2 Nell’ambito del trattamento e dell’adeguamento dei dati con FABER, il sistema

stesso aggiorna i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.

Art. 10 Controllo interno in materia di protezione dei dati Le autorità svizzere con accesso al RECO adottano i necessari provvedimenti orga- nizzativi e tecnici per salvaguardare i loro dati dalla perdita e per proteggerli contro qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.

Art. 11 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca La comunicazione dei dati raccolti nel RECO a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell’OLPD12 nonché della legge federale del 9 ottobre

199213 sulla statistica federale.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 235.11 11 RS 172.010.58 12 RS 235.11 13 RS 431.01

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Allegato (art. 2 cpv. 2)

Contenuto del RECO

1 Dati relativi al conducente

11 Dati di identificazione

111 Numero di identificazione del conducente assegnato dal sistema

112 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER

113 Autorità di rilascio (Cantone)

12 Dati personali

121 Cognome

122 Cognome alla nascita

123 Nome(i)

124 Sesso

125 Data di nascita

126 Lingua in cui è stata rilasciata la licenza di condurre

127 Luogo di origine/di nascita

128 Nazionalità

129 Foto formato passaporto digitalizzata

1210 Data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata
1211 Firma digitalizzata
1212 Data di inserimento della firma digitalizzata

13 Indirizzo

131 Indirizzo attuale

14 Informazioni di controllo

141 Data della registrazione

142 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

143 Data dell’ultima mutazione

144 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

2 Dati relativi alla carta del conducente

21 Dati di identificazione

211 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema

212 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER

213 Autorità di rilascio (Cantone)

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

22 Dati relativi alla carta

221 Stato della carta

222 Lingua in cui è stata rilasciata la carta del conducente

223 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo

224 Numero della carta (numero di base, indice di sostituzione e indice

di rinnovo)

225 Numero di identificazione del certificato della carta

226 Data della richiesta

227 Data di ricezione

228 Data di rilascio

229 Valevole da

2210 Valevole fino a

23 Dati relativi alla licenza di condurre

231 Stato della licenza

232 Numero di licenza progressivo

233 Numero della carta vergine sulla licenza di condurre

234 Autorità di rilascio della licenza di condurre (Cantone o Stato estero)

24 Informazioni di controllo

241 Data della registrazione

242 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

243 Data dell’ultima mutazione

244 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

3 Dati relativi all’officina

31 Dati di identificazione

311 Numero di identificazione dell’officina assegnato dal sistema

312 Autorità di rilascio (AFD)

313 Identificazione del registro

32 Dati di base

321 Nome e sede dell’officina, del fabbricante dell’odocronografo o del veicolo

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

33 Dati relativi al permesso

331 Dati relativi al permesso di immatricolazione (art. 102 OETV14)

332 Dati relativi al certificato di esame (O del 17 dic. 198415 sulle verificazioni)

34 Dati relativi all’indirizzo

341 Indirizzo attuale dell’officina, del fabbricante dell’odocronografo o del

veicolo

35 Informazioni di controllo

351 Data della registrazione

352 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

353 Data dell’ultima mutazione

354 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

4 Dati relativi al tecnico dell’officina

41 Dati di identificazione

411 Numero di identificazione del tecnico d’officina assegnato dal sistema

412 Numero di identificazione dell’officina

413 Autorità di rilascio (AFD)

414 Identificazione del registro

42 Dati di base

421 Cognome

422 Nome(i)

423 Sesso

424 Data di nascita

425 Luogo di origine/di nascita

426 Nazionalità

43 Dati relativi al permesso

431 Data dell’ultimo corso per tecnico

44 Dati relativi all’indirizzo

441 Indirizzo attuale del tecnico

14 RS 741.41 15 RS 941.210

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

45 Informazioni di controllo

451 Data della registrazione

452 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

453 Data dell’ultima mutazione

454 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

5 Dati relativi alla carta dell’officina

51 Dati di identificazione

511 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema

512 Numero di identificazione del tecnico di officina

513 Numero di identificazione dell’officina

514 Autorità di rilascio (AFD)

52 Dati relativi alla carta

521 Stato della carta

522 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell’officina

523 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo

524 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostitu-

zione e indice di rinnovo)

525 Numero di identificazione del certificato della carta

526 Data della richiesta

527 Data di ricezione

528 Data di rilascio

529 Valevole da

5210 Valevole fino a

53 Informazioni di controllo

531 Data della registrazione

532 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

533 Data dell’ultima mutazione

534 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

6 Dati relativi all’azienda

61 Dati di identificazione

611 Numero di identificazione dell’azienda assegnato dal sistema

612 Autorità di rilascio (Cantone)

613 Identificazione del registro

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

62 Dati di base

621 Nome e sede dell’azienda

622 Numero del permesso come impresa di trasporti su strada

64 Dati relativi all’indirizzo

641 Indirizzo attuale dell’azienda

65 Informazioni di controllo

651 Data della registrazione

652 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

653 Data dell’ultima mutazione

654 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

7 Dati relativi alla carta dell’azienda

71 Dati di identificazione

711 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema

712 Numero di identificazione dell’azienda

713 Autorità di rilascio (Cantone)

72 Dati di base

721 Nome della sede principale o sede della succursale dell’azienda

73 Dati relativi all’indirizzo

731 Indirizzo attuale dell’azienda o della succursale

74 Dati relativi alla carta

741 Stato della carta

742 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell’azienda

743 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo

744 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostitu-

zione e indice di rinnovo)

745 Numero di identificazione del certificato della carta

746 Data della richiesta

747 Data di ricezione

748 Data di rilascio

749 Valevole da

7410 Valevole fino a

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

75 Informazioni di controllo

751 Data della registrazione

752 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

753 Data dell’ultima mutazione

754 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

8 Dati relativi all’autorità di controllo

81 Dati di identificazione

811 Numero di identificazione dell’autorità di controllo assegnato dal sistema

812 Autorità di rilascio (Cantone)

813 Identificazione del registro

82 Dati di base

821 Designazione e funzione dell’autorità di controllo

83 Dati relativi all’indirizzo

831 Indirizzo attuale dell’autorità di controllo

84 Informazioni di controllo

841 Data della registrazione

842 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

843 Data dell’ultima mutazione

844 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione

9 Dati relativi alla carta di controllo

91 Dati di identificazione

911 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema

912 Numero di identificazione dell’organo di controllo

913 Autorità di rilascio (Cantone)

92 Dati relativi alla carta

921 Stato della carta

922 Lingua in cui è stata rilasciata la carta di controllo

923 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell’odocronografo

924 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostitu-

zione e indice di rinnovo)

925 Numero di identificazione del certificato della carta

926 Data della richiesta

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2006

927 Data di ricezione

928 Data di rilascio

929 Valevole da

9210 Valevole fino a

93 Informazioni di controllo

931 Data della registrazione

932 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato la registrazione

933 Data dell’ultima mutazione

934 Identificazione dell’utente (ID) che ha effettuato l’ultima mutazione