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AS 2006 1879

Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione

Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione

RS 0.515.08; RU 1998 335

Modifica della Convenzione Entrata in vigore il 31 gennaio 2005

Traduzione1

Dopo il paragrafo 72, nella V parte dell’annesso sull’applicazione della Convenzio- ne e la verifica («Annesso sulla verifica»), è inserito un nuovo paragrafo 72bis, del tenore seguente: «72bis. Se uno Stato ratifica la presente Convenzione o vi aderisce dopo il periodo di sei anni previsto per la conversione ai sensi del paragrafo 72, il Consiglio, in occa- sione della sua seconda seduta ordinaria seguente, fissa una data limite per la presen- tazione di una domanda di conversione di un impianto di produzione di armi chimi- che a scopi non proibiti dalla presente Convenzione. La Convenzione, nella decisione di approvazione di una tale domanda, conformemente al paragrafo 75, fissa il più breve termine possibile per la realizzazione della conversione. La conver- sione dovrà essere terminata il più presto possibile, e in ogni caso al più tardi sei anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Ad eccezione delle modifiche apportate dal presente paragrafo, si applicano tutte le disposizioni della sezione D della presente parte dell’Annesso sulla verifica.»

1 Dal testo originale in francese (RO 2006 1879).

2005-1853 1879

Proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso RU 2006 di armi chimiche e sulla loro distruzione

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