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AS 2006 2171

Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano (con all.)

Traduzione1

Regolamento d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Approvato dalla Commissione Consultiva il 13 ottobre 2005 Concluso mediante scambio di note il 12/16 dicembre 2005 Entrato in vigore il 1° gennaio 2006

Capitolo I Diritto di pesca

Art. 1 Autorizzazione di pesca Ogni Stato è competente per: a) definire le categorie di autorizzazioni di pesca professionale e di pesca ama- toriale che rilascia; b) definire, per ciascuna di queste categorie, gli attrezzi autorizzati fra quelli che figurano agli articoli 8–12 del presente Regolamento; c) limitare, per certe categorie di autorizzazioni di pesca professionale, l’uso di taluni attrezzi, in particolare il loro numero.

Art. 2 Requisiti 1 Nessuno può essere titolare simultaneamente di più di un’autorizzazione di pesca nel lago Lemano. 2 Le autorizzazioni di pesca professionale possono essere rilasciate unicamente alle persone che: a) praticano la pesca personalmente per proprio conto e a titolo di attività prin- cipale; b) non sono già titolari di una tale autorizzazione per acque diverse da quelle del Lemano; c) hanno superato l’esame organizzato dalle autorità competenti di ogni Stato per l’esercizio della pesca professionale.

RS 0.923.211

1 Dal testo originale francese (RO 2006 2171).

2005-2222 2171

Pesca nel Lago Lemano. Reg. d’applicazione RU 2006

Art. 3 Numero di autorizzazioni

1 Il numero delle autorizzazioni di pesca professionale è limitato a:

a) 107 per la Svizzera; b) 70 per la Francia. 2 Queste quote includono le licenze di piccola pesca in Francia e le patenti speciali in Svizzera. Tre di tali autorizzazioni sono considerate come equivalenti a un’auto- rizzazione rilasciata a un pescatore professionista.

Art. 4 Diritto di pesca nelle acque dell’altro Stato 1 Nelle acque dell’altro Stato, i pescatori professionisti possono tendere unicamente il tramaglio.

2 Possono tendere il tramaglio unicamente all’interno della zona comune che si

estende al 15 per cento della larghezza del lago da una parte e dall’altra della sua frontiera mediana a est d’una linea collegante il campanile della chiesa d’Yvoire alla punta di Promenthoux e al 10 per cento della larghezza del lago a ovest di questa linea.

3 Hanno il diritto di ritirare i tramagli nell’insieme del lago.

Capitolo II Delimitazione geografica e definizioni

Art. 5 Confini tra il lago, gli immissari e l’emissario 1 Il confine tra il lago e i suoi immissari è costituito dal prolungamento delle rive naturali del lago. 2 Il confine tra il lago e l’emissario Rodano è costituito dal lato a monte del ponte del Monte Bianco a Ginevra.

Art. 6 Zone lacustri 1 Le formazioni litoranee sono la zona del lago che si estende dal greto verso il largo, formando un terrazzo litoraneo immerso a lieve pendenza. 2 Il declivio è la zona a forte pendenza che forma una scarpata costeggiante le for- mazioni litoranee verso il largo. 3 Il bordo del declivio è la zona di rottura di pendenza tra le formazioni litoranee e il declivio. 4 Il profondo è la regione profonda del lago a partire dai piedi della pendenza del declivio.

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Art. 7 Tipi di pesca 1 Con pesca passiva va intesa quella dove il pescatore interviene soltanto per tendere o ritirare l’attrezzo, ma non lo manovra durante il procedimento di cattura propria- mente detto. 2 Con pesca attiva va intesa quella dove il pescatore manovra l’attrezzo durante il procedimento di cattura. 3 Con pesca in battuta va inteso il fatto di cacciare volontariamente il pesce in dire- zione della rete.

Art. 8 Attrezzi di pesca

1 La pesca si esercita per mezzo di tre tipi di attrezzi:

a) le reti; b) le trappole; c) gli ami. 2 Un attrezzo è detto flottante quando è sospeso nell’acqua per mezzo di galleggian- ti; un attrezzo flottante può essere ancorato o alla deriva.

3 Un attrezzo è detto alleggiato quando è in parte flottante e in parte da posa.

4 Un attrezzo è detto da posa o da fondo quando giace sul fondo.

5 Qualsiasi attrezzo trainato da un natante azionato appositamente è considerato a strascico.

Art. 9 Reti 1 Con rete va inteso qualsiasi attrezzo di pesca comprendente un intreccio morbido fatto di maglie in fibre naturali o sintetiche.

2 La rete a intreccio semplice comprende una sola parete di maglie.

3 La rete a tramaglio comprende uno strato a maglie larghe e uno strato sovrapposto a maglie strette o tre strati sovrapposti, con i due esterni a maglie larghe e quello interno composto di maglie più strette. 4 La bedina è una rete utilizzata nella pesca attiva e composta da due parti di forma allungata, chiamate bracci, collegate da una parte a forma di sacco. Si distinguono due tipi di bedina: la bedina vera e propria e la paranza.

5 La rete da ghiozzi è una rete adibita alla cattura di piccoli ciprinidi.

6 Il bilancino è una rete quadrata mantenuta tesa per mezzo di archetti riuniti alla loro sommità.

7 Il guadino o guadino a mano è una rete a forma di tasca, munito di un manico e

montato su un quadro rigido.

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8 Si deve intendere con:

a) serie di reti, un insieme di reti attaccate le une alle altre; b) ralinga superiore, la cordicella delimitante il bordo superiore della rete; c) ralinga inferiore, la cordicella delimitante il bordo inferiore della rete; d) ritirare, il fatto di estrarre completamente dall’acqua la rete; e) ristagnare o lasciare sul posto, il fatto di esaminare le reti sollevandole inte- ramente dalla ralinga superiore, ma senza ritirarle.

Art. 10 Trappole 1 Il bertovello è una trappola per pesci o gamberi costituito da una rete di maglie in fibre naturali o sintetiche o di filo metallico, il tutto teso in maniera rigida su un’armatura. 2 La bottiglia per pesci da esca o acchiappamosche è una trappola per pesci costituita da un recipiente il cui fondo concavo è forato al centro. 3 La bilancia per gamberi è una trappola posta sul fondo e collegata alla superficie da un filo. È costituita da uno o più anelli sovrapposti, collegati fra loro da un retico- lo o da una rete. L’anello inferiore è richiuso da un reticolo o da una rete.

Art. 11 Filo Il filo è costituito da uno o più ami montati su un filo e il tutto è utilizzato per una pesca passiva. Il filo può essere ancorato, fisso (palamito) o flottante.

Art. 12 Lenze 1 La lenza è costituita da uno o più ami montati su un filo e il tutto è utilizzato per una pesca attiva.

2 La lenza galleggiante è una lenza munita di un galleggiante fisso.

3 La lenza da fondo è una lenza con piombini munita di un galleggiante scorrevole o senza galleggiante.

4 La moschetta («Hegene») è una lenza da fondo con piombini senza galleggiante,

spinta da un movimento verticale. 5 La lenza da posa è una lenza con piombini il cui piombino o i cui piombini giac- ciono sul fondo.

6 La lenza da lancio è una lenza con piombini senza galleggiante o munita di un

galleggiante scorrevole, la cui esca è lanciata al largo e poi riportata attivamente verso il pescatore.

7 La tirlindana è trainata da un natante azionato appositamente.

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Capitolo III Attrezzi e mezzi di pesca vietati

Art. 13 Attrezzi e mezzi vietati

1 È vietato utilizzare per la pesca:

a) sostanze destinate a stordire i pesci, esplosivi, sostanze tossiche o la corrente elettrica; b) armi da fuoco; c) attrezzi per arpionare o ferire i pesci come la gaffa; d) lacci; e) prodotti chimici oppure mezzi ottici o acustici che servono ad attirare i pesci; f) attrezzi per la pesca subacquea.

2 Sono vietate la cattura dei pesci con le mani e la pesca alla sciabica.

Art. 14 Apparecchi vietati Sui natanti utilizzati per la pesca con la paranza o con la bedina oppure su un natante che partecipa a detta pesca è vietata la detenzione di apparecchi di sondaggio a onde o sonar che consentono di rivelare la presenza di pesci.

Art. 15 Pesca in battuta La pesca in battuta è vietata.

Capitolo IV Norme di utilizzazione degli attrezzi autorizzati per la pesca professionale

Art. 16 Determinazione della dimensione delle reti La lunghezza di una rete è riferita a quella del suo bordo superiore e la sua altezza a quella della sua parete di maglie, queste ultime essendo aperte.

Art. 17 Determinazione della dimensione delle maglie delle reti e dei bertovelli 1 La misurazione delle maglie deve essere effettuata con uno strumento graduato in millimetri. Le uniche maglie autorizzate sono: a) per le reti, le maglie quadrate o a losanga; b) per i bertovelli, le maglie quadrate, rettangolari o esagonali.

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2 Le maglie devono essere misurate su reti precedentemente bagnate mediante

permanenza in acqua. Per procedere alla misurazione occorre tendere, nel senso della lunghezza, una maglia della rete, senza tuttavia tirarla: si misura la distanza fra due nodi in diagonale; la misurazione va ripetuta per le quattro maglie contigue. Il risultato di ognuna delle cinque misurazioni viene poi diviso per due. Tutta l’operazione va ripetuta su un’altra parte della rete. La media delle dieci misure così ottenute dà la dimensione delle maglie della rete.

3 Per determinare le dimensioni delle maglie dei bertovelli, occorre misurare la

distanza più breve fra due lati paralleli della maglia, senza tenere conto dello spesso- re del filo. La misurazione viene ripetuta su nove maglie contigue: la media delle dieci misure così ottenute dà la dimensione delle maglie del bertovello.

Art. 18 1 – Reti bedine (bedina vera e propria e paranza): a) in generale

1 La bedina e la paranza devono essere ritirate non appena sono state posate. È

vietato trainarle. 2 Il sacco della bedina può essere tirato nella barca soltanto dopo aver lasciato fug- gire i pesci in grado di attraversare le maglie.

Art. 19 b) bedina vera e propria

1 I bracci della bedina non devono misurare più di 120 m di lunghezza e 40 m di

altezza; il sacco non deve misurare più di 25 m di profondità. Le maglie devono misurare almeno 35 mm per il sacco e almeno 40 mm per i bracci.

2 L’uso della bedina è vietato:

a) il sabato a partire dalle ore 12 e la domenica; b) durante il periodo di chiusura della pesca dei salmonidi; c) nelle zone dei salmerini di cui all’articolo 47, dalla data dell’apertura della pesca dei salmonidi al 31 gennaio; d) dal 15 aprile al 30 giugno, a meno di 100 m dalla riva e nelle acque con una profondità inferiore a 30 m.

Art. 20 c) paranza 1 I bracci della paranza non devono misurare più di 100 m di lunghezza ciascuno e

20 m di altezza; il sacco non deve misurare più di 20 m di profondità. Le maglie

devono misurare almeno 22 mm per il sacco e almeno 30 mm per i bracci, ad ecce- zione delle parti dei bracci vicini al sacco per una larghezza massima di 20 m, dove le maglie dovranno misurare almeno 25 mm.

2 L’uso della paranza è vietato:

a) il sabato a partire dalle ore 12 e la domenica; b) dal 1° maggio al 25 maggio e dal 15 novembre al 31 marzo;

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c) sempre nelle zone del lago in cui la profondità supera 45 m. 3 Il pescatore che pesca con la paranza può esigere, mediante preavviso, che gli altri attrezzi tesi o posati nelle zone di traino di questa rete e i natanti che stazionano in tali luoghi siano spostati dal rispettivo proprietario, ma ciò unicamente per questo tipo di pesca.

Art. 21 Tramaglio 1 Il tramaglio è una rete flottante. Non deve misurare più di 120 m di lunghezza e

20 m di altezza; la dimensione delle maglie non dev’essere inferiore a 48 mm.

2 È consentito utilizzare 8 tramagli al massimo.

3 L’impiego del tramaglio è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; b) è vietato nelle zone del lago la cui profondità è inferiore a 30 m; c) la posa della rete è autorizzata a partire dalle ore 16 e la levata deve avvenire entro le ore 10. Tuttavia, dal 15 maggio al 15 settembre, la posa della rete è autorizzata a partire dalle ore 17 e la levata deve avvenire entro le ore 10; d) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e il bordo superiore dev’essere di almeno 3 m. Tuttavia, dall’apertura della pesca dei salmonidi al 31 maggio, l’intervallo può essere di 2 m al minimo per le reti in monofilo; e) i tramagli ancorati non possono essere posati simultaneamente a reti da trota ancorate.

Art. 22 Reti da trote 1 La rete da trote è una rete flottante ancorata, che può essere tesa a filo d’acqua. Non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 3 m di altezza; la dimensione delle maglie non dev’essere inferiore a 48 mm.

2 È consentito utilizzare 3 reti da trote al massimo.

3 L’impiego della rete da trote è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) la rete è autorizzata soltanto a partire dalla data di apertura della pesca dei salmonidi e fino al 31 marzo; b) dev’essere posata dopo le ore 16 e levata prima delle ore 9.

Art. 23 Tramaglio di fondo

1 È consentito utilizzare al massimo:

a) 10 tramagli di fondo aventi una lunghezza massima di 100 m, un’altezza massima di 4,20 m e maglie di almeno 32 mm; b) 4 tramagli di fondo aventi una lunghezza massima di 100 m, un’altezza mas- sima di 8 m e maglie di almeno 40 mm.

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2 L’impiego del tramaglio di fondo è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; b) dal 1° maggio al 31 maggio è vietato utilizzare reti con maglie inferiori a

50 mm a meno di 30 m di profondità;

c) la rete dev’essere tesa sul fondo lasciando uno spazio libero di almeno 2 m fra la superficie dell’acqua e il bordo superiore della rete; d) il numero massimo di reti posate in una serie non dev’essere superiore a 8, ad eccezione del settore della baia di Sciez dove il numero di reti posate in una serie non dovrà essere superiore a 4; e) nelle acque ginevrine diverse da quelle dell’enclave di Céligny, queste reti possono essere posate soltanto perpendicolarmente alla riva.

Art. 24 Piccola rete: a) in generale 1 La piccola rete è a intreccio semplice. Non deve misurare più di 100 m di lunghez- za e 2 m di altezza.

2 L’impiego della piccola rete è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) la piccola rete flottante o alleggiata dev’essere ancorata; b) il numero massimo di reti posate in una serie non dev’essere superiore a 8, ad eccezione del settore della baia di Sciez dove il numero di reti posate in una serie non dovrà essere superiore a 4; c) nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, queste reti possono esse- re posate soltanto perpendicolarmente alla riva; d) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e il bordo superiore dev’essere di almeno 2 m. Tuttavia, dal 1° febbraio al 30 settembre, questo intervallo può essere inferiore a 2 m per le reti da posa, a condizione che siano posate al più presto un’ora prima del tramonto e ritirate al più tardi un’ora dopo l’alba. Questa deroga non si applica né nei porti né entro un raggio di 50 m dalla loro entrata.

Art. 25 b) piccola rete a maglie inferiori a 32 mm 1 È consentito utilizzare al massimo 10 piccole reti aventi maglie da 23 a 31,9 mm. Soltanto 6 reti possono avere maglie inferiori a 26 mm. Una rete di 100 m di lun- ghezza può essere sostituita da 2 reti di una lunghezza massima di 50 m. 2 È vietato a un pescatore avere simultaneamente sul suo natante trote, salmerini, temoli, coregoni e lucci e piccole reti a maglie comprese tra 28 e 31,9 mm. 3 L’impiego di piccole reti a maglie inferiori a 32 mm è sottoposto alle seguenti restrizioni:

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a) è vietato dal 1° maggio al 25 maggio; b) dal 26 maggio al 31 ottobre, le reti non possono essere posate a oltre 35 m di profondità; c) dal 1° novembre al 31 marzo le reti non possono essere posate a oltre 50 m di profondità; d) dal 1° aprile al 30 aprile soltanto 4 reti possono essere posate a meno di

15 m di profondità.

Art. 26 c) piccola rete di almeno 32 mm di maglia 1 Al posto e in vece dei tramagli di fondo di cui all’articolo 23, il pescatore può utilizzare un numero massimo di 30 piccole reti di fondo aventi maglie di almeno 32 mm. Solamente 15 di queste reti possono essere utilizzate a oltre 45 m di profon- dità. 2 Le restrizioni di utilizzazione dei tramagli di fondo di cui all’articolo 23 capover- so 2, si applicano parimenti a queste reti.

Art. 27 d) piccola rete flottante da 32 a 39,9 mm di maglia 1 È consentito utilizzare al massimo 8 piccole reti flottanti ancorate con maglie da 32 a 39,9 mm. Il numero delle reti è incluso nel contingente di 30 piccole reti di cui all’articolo 26 capoverso 1. 2 L’impiego delle piccole reti flottanti con maglie da 32 a 39,9 mm è sottoposto alle seguenti restrizioni: a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; b) le reti possono essere tese soltanto nelle zone del lago la cui profondità è superiore a 35 m. Devono essere tese almeno a 8 m sotto la superficie dell’acqua e almeno a 10 m sopra il fondo del lago.

Art. 28 Rete a tramaglio per la pesca della bottatrice 1 La rete a tramaglio non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 2 m di altezza; le sue maglie non devono essere inferiori a 23 mm. 2 È possibile utilizzare 8 tramagli al massimo. Il numero di reti posate in una serie è limitato a 4.

3 Le reti a tramaglio possono essere utilizzate:

a) secondo le modalità di cui all’articolo 25 capoverso 3, a condizione che non siano posate simultaneamente alle piccole reti o nei fondali profondi 120 m e oltre; b) in deroga al capoverso 1, a ovest della linea collegante il campanile della chiesa d’Yvoire alla punta di Promenthoux, oltre i 1400 m dalle rive. Inoltre, in detta zona, le reti a tramaglio avranno un’altezza massima di 1 m e una maglia di soli 23 mm.

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Art. 29 Rete da ghiozzi 1 La rete da ghiozzi non deve avere oltre 100 m di lunghezza e 2 m di altezza e le maglie devono essere di almeno 12 mm e di 16 mm al massimo. 2 È consentito utilizzare al massimo 2 reti da ghiozzi. Ogni rete di 100 m può essere sostituita da due reti di 50 m.

3 L’impiego della rete da ghiozzi è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato dal 1° maggio al 15 giugno; b) la rete da ghiozzi può essere utilizzata soltanto per la cattura dei ciprinidi; c) può essere tesa a filo d’acqua o posata sul fondo, unicamente nelle zone la cui profondità è inferiore a 5 m.

Art. 30 Assemblaggio di reti

1 È vietato assemblare reti nel senso dell’altezza.

2 È vietato a due pescatori riunire le loro serie di reti. Le serie di tramagli possono tuttavia essere riunite a condizione d’essere distanziate di almeno 10 m.

Art. 31 2 – Trappole Bertovello per pesci

1 Il bertovello per pesci deve avere delle maglie di almeno 23 mm. Il volume del

bertovello non deve eccedere 4 m3, dispositivo d’entrata compreso.

2 È consentito utilizzare al massimo 6 bertovelli per pesci.

3 L’impiego del bertovello è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato utilizzarlo dal 1° maggio al 25 maggio; b) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e la sommità del bertovello dev’essere di almeno 2 m, tranne se è collocato a meno di 2 m dalle rive o da una diga o se è segnalato conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulla navigazione.

Art. 32 Bertovello per gamberi (casse per gamberi) 1 Il bertovello per gamberi deve avere un volume massimo di 100 litri; può essere munito di una o due entrate.

2 È consentito utilizzare al massimo 20 bertovelli per gamberi.

3 Dev’essere utilizzato unicamente per la cattura di gamberi.

Art. 32bis Bertovelli per tinche e carpe 1 Il bertovello per la cattura delle tinche e delle carpe deve avere una maglia di almeno 100 mm. Il volume del bertovello non deve essere superiore a 4 m3, disposi- tivo d’entrata compreso.

2 È consentito utilizzare 3 bertovelli al massimo.

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Art. 33 3 – Ami Fili flottanti e fissi (palamiti) 1 I fili flottanti o fissi (palamiti) devono avere una lunghezza massima di 50 m e comportare al massimo 25 ami; gli ami devono avere un’apertura di almeno 10 mm. 2 L’impiego dei fili flottanti o dei palamiti è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) devono essere posati perpendicolarmente alla riva; b) la loro utilizzazione è vietata durante il periodo di protezione dei salmonidi; c) il loro numero è limitato a 4 fili per pescatore.

Art. 34 Segnalazione degli attrezzi da pesca professionali 1 Ogni attrezzo da pesca posato o teso nell’acqua deve essere munito di un contras- segno galleggiante che permette di identificare in modo leggibile il titolare del permesso di pesca. 2 I contrassegni di segnalazione devono essere legati a un attrezzo da pesca, fatta eccezione per quelli concernenti il tramaglio flottante ancorato e la rete per trote, fino al 31 marzo. 3 I tramagli devono essere segnalati mettendo a un’estremità della serie un guidone nero largo almeno 0,40 m e alto almeno 0,70 m, ad almeno 1,40 m sopra il pelo dell’acqua, e all’altra estremità una luce ordinaria bianca fissa.

4 Le reti per trote devono essere segnalate a ogni estremità della serie:

a) con una luce ordinaria bianca fissa; b) con un galleggiante sormontato da un guidone giallo. Il guidone dev’essere collocato sull’asse della rete a una distanza compresa fra 5 e 10 m dalla luce fissa. Dev’essere largo almeno 0,40 m e alto almeno 0,70 m; il suo bordo superiore deve trovarsi ad almeno 1,40 m sopra il pelo dell’acqua ed essere teso perpendicolarmente all’asta. I galleggianti possono essere lasciati al loro posto durante la giornata, ma il guidone giallo deve essere lasciato a guisa di segnale.

5 Le reti da posa devono essere segnalate mediante i seguenti dispositivi:

a) le piccole reti devono essere segnalate mettendo a ognuna delle estremità un galleggiante rosso dal lato riva e un galleggiante nero dal lato lago, ad alme- no 0,30 m sopra il pelo dell’acqua e del volume di 4 litri al minimo. Nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, il galleggiante rosso dev’essere collocato verso la riva destra e il galleggiante nero verso la riva sinistra. Tut- tavia, le autorità competenti di ogni Stato possono allestire una segnalazione particolare consistente nel sostituire i dispositivi suddetti con un guidone rosso e nero ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua, per la segnalazione di una sola rete posata perpendicolarmente alla riva. b) le reti di oltre 2 m di altezza devono essere segnalate a ognuna delle estremi- tà da un galleggiante sormontato da un guidone di 0,30 m di lato, rosso dal lato terra e nero dal lato lago, fissato a 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. Nelle

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acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, il guidone rosso dev’essere collocato verso la riva destra e il guidone nero verso la riva sinistra. A ovest della linea collegante il campanile della chiesa d’Yvoire alla punta di Pro- menthoux, i suddetti galleggianti potranno essere sostituiti da una sola ban- diera rossa di 1 m di lato, fissata a 1,40 m sopra il pelo dell’acqua. Tuttavia, le autorità competenti di ogni Stato possono allestire una segnalazione parti- colare consistente nel sostituire i dispositivi suddetti con un guidone rosso e nero ad almeno 1 m sopra il pelo dell’acqua, per la segnalazione di una sola rete posata perpendicolarmente alla riva. 6 Il bertovello per pesci dev’essere segnalato con un galleggiante bianco sormontato da un guidone bianco collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. Tuttavia, nei porti, le autorità competenti di ogni Stato possono approntare dispositivi partico- lari per facilitare la navigazione. 7 Il bertovello per la cattura delle tinche e delle carpe deve essere segnalato mediante un galleggiante bianco sormontato da un guidone verde ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. 8 Il bertovello per gamberi dev’essere segnalato con un galleggiante bianco sormon- tato da un guidone giallo collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. Tutta- via, le serie di 6 nasse possono essere segnalate con un unico segnale. 9 I fili flottanti o fissi (palamiti) devono essere segnalati a ognuna delle estremità da una bandiera bianconera.

Capitolo V Norme di utilizzazione degli attrezzi autorizzati per la pesca professionale e la pesca amatoriale

Art. 35 Tirlindana

1 Le tirlindane non devono né misurare più di 200 m di lunghezza a partire dalla

parte posteriore del natante, né scostarsi di oltre 50 m da una parte e dall’altra dell’asse del suddetto natante. 2 Esse possono totalizzare al massimo 20 esche per natante e ogni esca può essere munita al massimo di tre ami semplici, doppi o tripli. 3 È vietato utilizzare lenze da traino durante il periodo di protezione dei salmonidi.

Art. 36 Altre lenze 1 È consentito utilizzare 3 lenze al massimo scegliendo tra le seguenti: lenza galleg- giante, lenza da lancio, lenza da posa, lenza da fondo o moschetta («Hegene»). 2 Ciascuna di queste lenze non dev’essere provvista di più di 6 ami articolati. Tutta- via esse possono essere sostituite da una sola lenza provvista di 18 ami articolati al massimo.

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3 L’amo può avere una lunghezza massima di 15 mm tra la punta e il gambo, indi-

pendentemente dal numero di punte. 4 L’uso delle lenze di cui al capoverso 1 è autorizzato soltanto dalla riva del lago o da un natante fermo. Quest’ultimo non dev’essere ormeggiato a un contrassegno segnalante un attrezzo da pesca professionale.

5 L’uso della moschetta («Hegene») è vietato dal 1° maggio al 25 maggio.

Art. 37 Bottiglie per pesci da esca o acchiappamosche 1 È consentito utilizzare al massimo 2 bottiglie per pesci da esca o acchiappamosche; la loro capacità unitaria non deve superare i 3 litri. 2 La bottiglia per pesci da esca può essere utilizzata soltanto per la cattura di esche per uso personale.

Art. 38 Guadino 1 È consentito utilizzare un solo guadino; il suo diametro non deve superare 1 m.

2 Il guadino può essere utilizzato soltanto per estrarre dall’acqua il pesce pescato per mezzo di un altro attrezzo o per catturare esche per uso personale.

Art. 39 «Hamen» 1 È consentito utilizzare un solo «Hamen»; esso deve avere al massimo 1 m di lato.

2 L’«Hamen» può essere utilizzato soltanto per la cattura di esche per uso personale.

Art. 40 Bilancia per gamberi

1 È consentito utilizzare al massimo 6 bilance per gamberi.

2 Il diametro della bilancia non può superare i 50 cm.

3 La bilancia per gamberi dev’essere utilizzata sotto il controllo permanente del pescatore; può essere utilizzata soltanto per la cattura dei gamberi.

Capitolo VI Protezione dei pesci e dei gamberi

Art. 41 Lunghezza minima di cattura 1 La lunghezza del pesce è misurata dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale naturalmente spiegata. 2 I pesci delle specie elencate qui appresso possono essere catturati soltanto se raggiungono la lunghezza minima seguente:

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a) trota di lago o di fiume (Salmo trutta) 35 cm b) salmerino alpino (Salvelinus alpinus) 27 cm c) temolo comune (Thymallus thymallus) 30 cm d) coregone (Coregonus sp.) 30 cm e) luccio (Esox lucius) 45 cm f) pesce persico (Perca fluviatilis) 15 cm. 3 Al fine di consentire la verifica della misura, il pescatore non è autorizzato a taglia- re la testa o la coda del pesce catturato prima di essere arrivato al proprio domicilio o, per il pescatore professionista, alla propria capanna da pesca. 4 Ogni pesce persico catturato con la lenza dai titolari di un permesso di pesca ama- toriale deve essere conservato e non può in alcun caso essere rimesso nell’acqua, nemmeno se la sua lunghezza è inferiore a 15 cm. 5 Fatte salve le disposizioni del precedente capoverso, i pesci che non raggiungono la lunghezza minima devono essere immediatamente e delicatamente rimessi in acqua.

6 La pesca del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes e Astacus astacus) è

vietata.

Art. 42 Periodi di protezione 1 La pesca dei pesci delle specie elencate qui appresso è vietata durante i periodi seguenti: a) salmonidi: dal 1° gennaio al 14 gennaio 2006 trota (Salmo trutta) dal 16 ottobre 2006 al 13 gennaio 2007 salmerino alpino dal 15 ottobre 2007 al 12 gennaio 2008 (Salvelinus alpinus) e coregone (Coregonus sp.) dal 13 ottobre 2008 al 17 gennaio 2009 dal 19 ottobre 2009 al 16 gennaio 2010 dal 18 ottobre al 31 dicembre 2010 b) temolo (Thymallus thymallus) dal 1° marzo al 14 maggio c) luccio (Esox lucius) dal 1° aprile al 10 maggio d) pesce persico (Perca fluviatilis) dal 1° maggio al 25 maggio. 2 Le reti destinate a catturare i salmonidi possono essere levate anche il primo giorno del periodo di protezione dei salmonidi. I salmonidi catturati possono essere portati a terra. 3 Le reti e i bertovelli destinati a catturare il pesce persico possono essere levati fino al 1° maggio alle ore 12; possono essere tesi e posati senza essere levati a partire dal 25 maggio alle ore 12. 4 I pesci catturati durante il periodo in cui sono protetti, devono essere immediata- mente e delicatamente rimessi in acqua.

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Art. 43 Numero massimo di catture Le persone che praticano la pesca libera o con canna semplice e i titolari di un’autorizzazione di pesca amatoriale sono autorizzati a catturare al massimo: a) 8 trote al giorno e 250 all’anno; b) 10 salmerini al giorno e 250 all’anno; c) 10 coregoni al giorno e 250 all’anno; d) 100 pesci persici al giorno; e) 5 lucci al giorno.

Art. 44 Esche

1 È vietato utilizzare come esche:

a) pesci appartenenti alle specie di cui all’articolo 42 capoverso 1; b) gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes o Astacus astacus); c) pesci o gamberi non appartenenti a una delle specie di cui all’Allegato 1 let- tera A; d) uova di pesce o loro imitazioni. 2 L’utilizzazione di pesci da esca vivi è autorizzata per la pesca dalla riva del lago o da un natante non azionato appositamente e solo qualora vengano impiegati un filo fisso (palamito) o una lenza galleggiante, da posa o da fondo, ad eccezione della moschetta («Hegene»). In caso di pesca con la lenza, i pesci da esca vivi possono essere attaccati soltanto per la bocca.

Art. 45 Zone e perimetri di protezione a) canneti È vietato pescare all’interno dei canneti e delle riserve naturali.

Art. 46 b) imbocchi Per la Svizzera 1 Durante tutto l’anno, qualsiasi pesca con reti, bertovelli per pesci, tirlindane, fili fissi (palamiti) e fili flottanti è vietata: a) a meno di 100 m di raggio dall’estremità dei moli del canale Stockalper, del Gran Canal, del Boiron di Nyon e dell’Eau Froide nonché tra i moli; b) a meno di 300 m di raggio dall’imbocco del Rodano, della Venoge, dell’Aubonne, della Promenthouse e della Versoix; c) a meno di 50 m di raggio dall’imbocco del Vieux-Rhône.

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2 Durante il periodo di protezione dei salmonidi, qualsiasi pesca con reti, bertovelli per pesci, tirlindane, fili fissi (palamiti) e fili flottanti è vietata: a) a meno di 300 m di raggio dall’imbocco del canale Stockalper, del Gran Canal, dell’Eau Froide, della Morges, del Boiron di Morges e della Dullive; b) a meno di 100 m di raggio dell’imbocco dei seguenti corsi d’acqua: Baye di Montreux, Ognonnaz (Vevey-La Tour), Salenche (Saint-Saphorin), Lutrive, Paudèze, Vuachère, Chamberonne, Asse (Nyon), Boiron di Nyon, Nant di Pry, Brassu, Nant di Braille e Hermance, Veraye (Veytaux), della Baye di Clarens, Veveyse e Forestay (Rivaz). Tuttavia, nei perimetri della Veraye, della Baye di Clarens, della Veveyse e del Forestay l’uso del bertovello è autorizzato. Per la Francia

3 Qualsiasi pesca con attrezzi diversi dalle lenze è vietata:

a) in una zona di 300 m attorno all’imbocco della Dranse; b) durante la chiusura della pesca delle trote, in una zona di 100 m attorno all’imbocco dell’Hermance, della Morge, del Pamphiot, del Foron, del Redon e del Vion. I limiti di queste zone di protezione sono indicati da cippi o da contrassegni collocati sulla riva.

Art. 47 c) zone dei salmerini 1 Durante il periodo di chiusura della pesca dei salmonidi, qualsiasi pesca per mezzo di reti o di bertovelli è vietata nelle zone dei salmerini. 2 Tuttavia, nelle zone dei salmerini di Meillerie e di Ripaille, l’utilizzo della paranza per la cattura dei pesci persici è autorizzata dal giorno della chiusura della pesca dei salmonidi al 30 ottobre incluso.

3 I limiti di queste zone dei salmerini sono fissati come segue:

a) zona dei salmerini di Saint-Gingolph limite est: linea perpendicolare alla riva passante per la villa Eugénie; limite sud: riva del lago; limite ovest: linea perpendicolare alla riva passante dal «Château des Serves» (350 m a ovest della punta del Fenalet); limite nord: linea parallela alla riva situata a una distanza di 500 m al largo. b) zona dei salmerini di Chillon limite est: riva del lago; limite sud: linea collegante l’impianto d’approdo di Chillon all’imbocco del Rodano; limite ovest: linea collegante l’edificio dell’Hôtel National, a Montreux, alla Torre quadrata dell’edificio ammini- strativo del Comune di Villeneuve (vecchia chiesa);

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limite nord: linea collegante l’imbocco della Veraye all’imbocco del Rodano. c) zona dei salmerini di Montreux limite est: riva del lago; limite sud: linea collegante la rue du Quai, rotonda dell’Hôtel Eden a Montreux all’imbocco del Rodano; limite ovest: linea situata a 200 m dal raggio dell’imbocco della Baye di Montreux; limite nord: linea collegante l’isola di Salagnon a Clarens all’edificio del Forum, ossia l’angolo sud-ovest della place du Marché a Montreux. d) zona dei salmerini di Meillerie, costituita su 1000 m di larghezza a partire dalla riva da due settori, denominati uno Locum e l’altro Meillerie settore di Locum (cave di pietra): limite est: normale alla quota passante all’appiombo del sotto- passaggio della ferrovia fra i cippi ettometrici 1 e 2 della strada nazionale, a ovest di Locum (punto segnalato); limite ovest: appiombo del contrassegno a est del passaggio a livello (strada ferrovia) fra Locum e Meillerie. settore di Meillerie (cave di pietra): limite est: appiombo della roccia a picco del Baleyron e della roccia contrassegnata sulla riva del lago; limite ovest: appiombo dell’opera sulla ferrovia precedente la galleria di Meillerie–Est e di una roccia, parimenti contrassegnata sulla riva del lago. e) zona dei salmerini della Dranse limite est: linea prolungante di 1000 m verso il lago l’allineamento dei due cippi esistenti collocati sulla riva a est della riserva permanente della Dranse, la quale passa inoltre dal campanile di Vongy; limite ovest: linea prolungante di 1000 m verso il lago l’allineamento dei due cippi esistenti collocati sulla riva a ovest della riserva permanente della Dranse, la quale passa inoltre dal campanile di Marin; limite nord: linea retta unente le estremità delle linee summenzionate; limite sud: la riva del lago e l’imbocco della Dranse.

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f) zona dei salmerini di Ripaille costituita su 1000 m di larghezza a partire dal- la riva limite est: normale alla quota in località Fin du Bois (punto segnalato); limite ovest: normale alla quota in località La Rivière (punto segnalato).

Capitolo VII Altre limitazioni

Art. 48 Orario di pesca a) pesca professionale 1 La pesca professionale è aperta dalle 3 alle 22 tutto l’anno (ora estiva, ora inverna- le). 2 È vietato tendere, posare, ritirare, ristagnare o lasciare sul posto le reti e i bertovelli al di fuori di queste ore.

Art. 49 b) pesca amatoriale I pescatori amatoriali possono iniziare a pescare al più presto mezz’ora prima dell’alba e devono smettere al più tardi mezz’ora dopo il tramonto.

Art. 50 Limitazioni supplementari Ogni Stato può fissare limitazioni di pesca i sabati, le domeniche e i giorni festivi e definire luoghi dove la pesca è vietata nonché le durate massime di posa degli attrezzi.

Capitolo VIII Statistiche e ripopolamento

Art. 51 Pesca professionale 1 Ogni pescatore professionista deve inserire quotidianamente con inchiostro indele- bile, sul modulo ufficiale delle statistiche, il peso e, per ogni specie interessata, il numero dei pesci catturati. 2 I pescatori professionisti sono tenuti a restituire il loro modulo delle statistiche nei

5 giorni successivi alla fine di ogni mese.

3 Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca professionale.

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Art. 52 Pesca amatoriale 1 Ogni pescatore che utilizza attrezzi a strascico deve firmare la propria agenda di controllo. 2 È tenuto a iscrivere con inchiostro indelebile, per ciascuna specie, il numero e il peso dei pesci catturati, conformemente alle istruzioni figuranti nell’agenda.

3 L’agenda di controllo dev’essere restituita ai Servizi della pesca competenti:

a) dai titolari dell’autorizzazione in occasione della ripresa dell’autorizzazione, ma al più tardi entro il 30 aprile dell’anno seguente; b) dai titolari di autorizzazioni mensili o giornaliere al più tardi 8 giorni dopo la scadenza della validità di queste autorizzazioni. 4 Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca amatoriale.

Art. 53 Ripopolamento 1 Ciascuno Stato s’impegna a effettuare immissioni di pesci destinate a garantire una fauna ittica ottimale nel lago. Tali operazioni vanno effettuate allo scopo di assicura- re una gestione razionale del patrimonio ittico rispettando gli equilibri biologici. 2 I pesci utilizzati a tale scopo devono provenire da riproduttori autoctoni; almeno l’80 per cento delle uova raccolte da riproduttori del lago devono essere utilizzate per il ripopolamento del lago o dei suoi affluenti.

3 Gli obiettivi del piano di ripopolamento annuale sono i seguenti:

a) coregone: 20 000 000 avannotti; b) salmerino: 1 200 000 estivali; c) trota di lago: 500 000 estivali. Ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi. 4 Il ripopolamento dei salmerini e delle trote di lago può essere effettuato anche con preestivali, tenendo tuttavia conto che un estivale corrisponde a 2 preestivali. Sono considerati estivali i pesci immessi a partire dal 1° luglio o quelli la cui lunghezza è pari o superiore a 5 cm. 5 La pesca dei riproduttori di coregone è limitata a 3 giorni al massimo per ogni Stato.

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Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 54 Deroghe 1 Le autorità competenti possono, di comune accordo e a titolo eccezionale, autoriz- zare deroghe al presente regolamento per mettere in atto: a) misure intese a ristabilire un equilibrio fra le specie ittiche; b) misure giustificate sotto il profilo ecologico o destinate ad assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico. 2 Le autorità competenti possono autorizzare, a titolo eccezionale, deroghe al presen- te regolamento se occasionate da studi scientifici. 3 In deroga alle disposizioni dell’articolo 42, ciascuno Stato può aprire la pesca dei riproduttori in vista della raccolta delle loro uova per adempiere gli obiettivi di ripopolamento definiti dalla Commissione consultiva.

Art. 55 Trasporto dei gamberi vivi 1 Il trasporto dei gamberi vivi fuori del piano d’acqua, in vista della loro commercia- lizzazione, è autorizzato soltanto per la pesca professionale. È oggetto di un’auto- rizzazione individuale rilasciata dalle autorità competenti.

2 I gamberi vivi devono essere commercializzati attraverso un intermediario che

presenti tutte le garanzie necessarie contro la loro propagazione e a determinate condizioni. Dette condizioni saranno emesse di comune accordo dalle autorità com- petenti, che potranno fissare regole differenti applicabili in ciascuno degli Stati.

Art. 56 Disposizioni regolamentari proprie di ciascuno Stato Gli estratti delle disposizioni regolamentari di ciascuno Stato concernenti l’esercizio della pesca sono acclusi al presente Regolamento, di cui costituiscono gli Allegati.

Art. 57 Clausola abrogatoria Il Regolamento d’applicazione del 7 dicembre 20002 è abrogato.

2 RU 2003 1794, 2004 2597

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Allegato 1

Lista dei pesci e dei gamberi presenti nel lago Lemano

A. Specie indigene di lago o acclimatate Nome italiano Nome scientifico

Anguilla Anguilla anguilla Trota (trota di lago e trota comune) Salmo trutta ssp. Salmerino di lago Salvelinus alpinus Coregone (fera, Wartmann) Coregonus sp. Temolo Thymallus thymallus Luccio Esox lucius Alburno di fiume Alburnoides bipunctatus Alburno Alburnus alburnus Carpa Cyprinus carpio Ghiozzo Gobio gobio Cavedano Leuciscus cephalus Sanguinerola Phoxinus phoxinus Leucisco rosso Rutilus rutilus Scardola Scardinius erythrophthalmus Tinca Tinca tinca Cobite barbatello Barbatula barbatula Pesce persico Perca fluviatilis Magnaron, scazzone Cottus gobio Abramide comune Abramis brama Barbo Barbus barbus Bottatrice Lota lota Gambero di fiume Astacus astacus Gambero di fiume Austropotamobius pallipes

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B. Specie immesse e indesiderate Nome italiano Nome scientifico Origine

Trota iridea Oncorhynchus mykiss USA Carassio dorato, ciprino dorato Carassius auratus Asia Carassio Carassius carassius Europa Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus Europa Spinarello Gasterosteus aculeatus Europa Pesce gatto Ameiurus melas USA Persico sole Lepomis gibbosus USA Gambero galiziano Astacus leptodactylus Europa Gambero americano Orconectes limosus USA Gambero californiano Pacifastacus leniusculus USA

Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano (con all.) | Lexipedia | Lexipedia