AS 2006 2539
AS 2006 2539
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 23 capoverso 1, 48 capoverso 2, 49,
51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 6 Designazione 1 L’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali delle specie bovina e ovina. La designazione avviene d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell’Ufficio federale. 2 Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati media- mente almeno 50 animali per essere venduti all’asta conformemente all’articolo 7 capoverso 2.
3 Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimen-
sioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell’organizzazione incaricata.
4 Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a
partire dal terzo anno civile. 5 L’organizzazione incaricata allestisce, prima dell’inizio dell’anno civile, un pro- gramma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato.
2006-0691 2539
Ordinanza sul bestiame da macello RU 2006
Art. 7 cpv. 2 2 Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all’asta mediante appello pubblico.
Art. 14 cpv. 2 lett. a, d nonché f 2 Il contingente doganale parziale «altro» comprende le seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): a. CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati; d. CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina; f. CC n. 5.76: frattaglie di animali delle specie suina, equina e caprina;
3 Per periodo d’importazione s’intende:
a. quattro settimane, per la carne di animali della specie bovina, nonché la car- ne di maiale in mezzene; 4bis I periodi d’importazione di cui ai capoversi 3 e 4 non devono sovrapporsi né superare l’anno civile.
Art. 18 Condizioni e disposizioni particolari per l’assegnazione delle quote del contingente doganale di carne kasher 1 Le quote del contingente doganale per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio pun- to di vendita di carne kasher riconosciuto.
2 L’Ufficio federale riconosce i punti di vendita se essi:
a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l’indicazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l’indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popola- zione principale della località.
3 Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione,
corrispondenti ai trimestri.
Ordinanza sul bestiame da macello RU 2006
Art. 18a Condizioni e disposizioni particolari per l’assegnazione delle quote del contingente doganale di carne halal 1 Le quote del contingente doganale per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne halal riconosciuti; o b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio pun- to di vendita di carne halal riconosciuto.
2 L’Ufficio federale riconosce i punti di vendita se essi:
a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l’indicazione «halal» o «carne halal» sia indicata in for- ma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l’in- dicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazio- ne principale della località.
3 Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione,
corrispondenti ai trimestri.
Art. 19 cpv. 3 e 4
3 Fatti salvi i capoversi 1 e 2, il termine di pagamento è di:
a. per le quote del contingente doganale assegnate per la durata del periodo di contingentamento e per le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20023 sul libero scambio: 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione,
120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere
dalla data di rilascio della decisione; b. per le altre quote del contingente doganale: 30 giorni dalla data di rilascio della decisione. 4 Quando si tratta di valutare se le condizioni elencate al capoverso 1 o 2 sono rispet- tate, si suppone che la quota acquistata all’asta sia sempre importata prima della quota assegnata in base a una prestazione all’interno del Paese.
Art. 25 cpv. 1 1 La ripartizione dei pâté, delle terrine e dei granulati di carne per la fabbricazione industriale di minestre e salse istantanee, della farina, della polvere e simili (ex 0210.1991, ex 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, ex 0210.9961, ex 0210.9971, ex 0210.9981, 1602.2071, ex 1602.3110, ex 1602.3210, ex 1602.3910, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, 1602.9011) dei contingenti doganali n. 05 e 06 non è disciplinata.
3 RS 632.421.0
Ordinanza sul bestiame da macello RU 2006
Art. 35a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 9 giugno 2006
1 Le persone fisiche nonché le persone e le comunità di persone giuridiche che
appartengono alle comunità ebraica o musulmana alle quali sia la carne kasher che la carne halal sono state assegnate secondo il diritto previgente, hanno diritto a una quota del contingente doganale fino al 31 luglio 2008, conformemente al diritto previgente. 2 Per le quote del contingente doganale assegnate per il periodo di contingentamento 2006 si applicano i termini di pagamento previsti all’articolo 19 capoversi 3 e 4 del diritto previgente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz