AS 2006 2695
Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)
Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)
del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 (LAgr) sull’agricoltura, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Progetti che danno diritto a un aiuto 1 Gli aiuti finanziari per sostenere la promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri possono essere concessi per: a. progetti organizzati a livello nazionale con mercati bersaglio nel Paese o all’estero; b. progetti organizzati a livello sovraregionale con mercati bersaglio nel Paese e all’estero in zone vicine al confine; c. progetti organizzati a livello regionale con mercati bersaglio nel Paese e all’estero in zone vicine al confine.
2 L’aiuto finanziario è concesso per:
a. provvedimenti nel settore marketing/comunicazione inclusi i provvedimenti d’informazione sull’agricoltura svizzera organizzati a livello nazionale; b. la partecipazione a manifestazioni, fiere o esposizioni nazionali e internazio- nali; c. provvedimenti di comunicazione concernenti i prodotti biologici di cui all’articolo 15 LAgr nonché i prodotti con denominazione d’origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui all’articolo 16 LAgr; d. ricerche di mercato e controlli dei risultati nel settore dei provvedimenti d’informazione e di promozione dello smercio che hanno diritto a un aiuto. 3 Beneficiano del sostegno i progetti in comune di più persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.
RS 916.010 1 RS 910.1
2006-0453 2695
Promozione dello smercio RU 2006
Art. 2 Provvedimenti che non hanno diritto a un aiuto Non beneficiano del sostegno: a. i provvedimenti nei settori della formazione dei prezzi, della distribuzione o dello sviluppo dei prodotti incluso l’imballaggio; b. i provvedimenti nel settore della comunicazione politica; c. la comunicazione interna o le attività di pubbliche relazioni a favore di orga- nizzazioni o aziende; d. la pubblicità di marche, specie e ditte nel Paese o altri provvedimenti che possono provocare una distorsione della concorrenza; e. i provvedimenti che possono essere finanziati anche autonomamente; f. i provvedimenti che si rivolgono prevalentemente a un pubblico agricolo nel Paese; g. i vari provvedimenti dello stesso genere di diverse organizzazioni che potrebbero essere realizzati anche in comune; h. i provvedimenti a favore di tabacco, alcolici e stupefacenti di cui all’artico- lo 1 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti.
Art. 3 Prodotti agricoli
1 Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:
a. i prodotti derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito; b. i prodotti dell’orticoltura produttrice; c. i prodotti della pesca professionale e della piscicoltura; d. gli animali da allevamento e da reddito. 2 In linea di massima i prodotti devono essere stati interamente ottenuti in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 4 Spese computabili 1 Per spese computabili s’intendono le spese nell’ambito dell’articolo 1 capoverso 2 effettivamente assunte e necessarie per la realizzazione degli scopi prefissati dai provvedimenti della promozione dello smercio.
2 Sono computabili le spese del personale, comprese le spese del posto di lavoro
direttamente imputabili al progetto. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può fissare importi massimi o limiti. 3 Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione del pro- getto.
2 RS 812.121
Promozione dello smercio RU 2006
Art. 5 Mezzi finanziari propri 1I progetti devono essere finanziati in misura sufficiente con mezzi finanziari propri.
2 Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:
a. le entrate di attività commerciali nell’ambito del progetto sostenuto; b. la sponsorizzazione di prestazioni di beni e servizi; c. le prestazioni di lavoro remunerate da terzi; d. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione.
Sezione 2: Progetti organizzati a livello nazionale
Art. 6 Principio Per ogni prodotto o gruppo di prodotti menzionati nell’allegato, per i prodotti biolo- gici nonché per quelli DOP/IGP è sostenuto solo un progetto.
Art. 7 Identità visiva comune 1 I progetti per prodotti specifici organizzati a livello nazionale con mercati bersaglio nel Paese e all’estero sono sostenuti soltanto se il messaggio comunicato fa chiara- mente riferimento all'origine svizzera dei prodotti. 2 Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) determina i requisiti che i provvedi- menti di comunicazione aventi diritto a un aiuto devono soddisfare in materia di identità visiva comune.
Art. 8 Importo e genere di aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese compu- tabili. 2 L’aiuto finanziario può ammontare al 25 per cento al massimo delle spese compu- tabili per i sottoprogetti regionali facenti parte di progetti organizzati a livello nazio- nale o per gli altri sottoprogetti che non sono accessibili a tutti i fornitori dello stesso prodotto.
3 Gli aiuti finanziari sono concessi con decisione.
Art. 9 Requisiti relativi ai provvedimenti che hanno diritto a un aiuto
1 I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. i provvedimenti devono produrre risultati positivi nello smercio di prodotti agricoli o sul prezzo alla produzione; b. i mezzi impiegati devono essere proporzionati al valore aggiunto prodotto e agli obiettivi dei risultati da raggiungere;
Promozione dello smercio RU 2006
c. i requisiti di cui all’articolo 7 devono essere soddisfatti; d. i mezzi finanziari propri necessari devono essere disponibili; e. i provvedimenti non possono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri; f. le condizioni in materia di personale e organizzazione devono essere suffi- cienti per realizzare il progetto. In particolare, i responsabili devono disporre delle competenze corrispondenti nei settori marketing, relazioni pubbliche o pubblicità. 2 I richiedenti devono disporre di una pianificazione strategica pluriennale. Questa deve essere aggiornata almeno ogni quattro anni. 3 Devono fissare gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione e disporre di un concetto adeguato di controllo dei risultati. 4 Devono incaricare un ufficio di revisione indipendente per il controllo della conta- bilità e dei documenti contabili.
Art. 10 Condizioni e oneri particolari per provvedimenti con mercati bersaglio nel Paese 1 Il marketing/comunicazione con mercato bersaglio nel Paese non può fare concor- renza in primo luogo ai prodotti indigeni. 2 I provvedimenti destinati a promuovere lo smercio di vini nel Paese sono sostenuti soltanto se: a. non includono scene in cui sono consumate bevande alcoliche; b. non sono destinati ai giovani; c. fanno riferimento a uno degli slogan del programma di prevenzione «Che ci cavi?» della Confederazione. 3 Le prestazioni di servizio nel settore dell’agriturismo che hanno un legame con l’agricoltura sono sostenute soltanto nell’ambito di un progetto unico coordinato a livello nazionale.
Sezione 3: Progetti organizzati a livello sovraregionale
Art. 11 1 I progetti organizzati a livello sovraregionale possono essere sostenuti nei settori del marketing/comunicazione realizzati in comune, del coordinamento nonché nella fornitura di prestazione di servizi a progetti organizzati a livello regionale. 2 L’aiuto finanziario può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese compu- tabili.
Promozione dello smercio RU 2006
3 L’aiuto finanziario può ammontare al 25 per cento al massimo delle spese compu- tabili per i sottoprogetti regionali facenti parte di progetti organizzati a livello sovra- regionale. 4 I mezzi finanziari propri, senza i contributi dei Cantoni, devono ammontare almeno al 25 per cento delle spese computabili.
5 I progetti devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9.
Sezione 4: Progetti organizzati a livello regionale
Art. 12 1 Per progetti organizzati a livello regionale s’intendono le attività di un raggruppa- mento che comprendono più prodotti provenienti da una stessa regione. 2 I progetti organizzati a livello regionale sono sostenuti nella misura seguente:
a. nell’ambito di una fase preparatoria: al massimo il 50 per cento delle spese computabili, ma non oltre Fr. 20 000 per le ricerche relative al mercato e per l’accompagnamento specialistico; b. nell’ambito di una fase iniziale: al massimo il 50 per cento delle spese com- putabili del progetto, per una durata massima di quattro anni; c. nell’ambito di un’ulteriore fase di consolidamento: al massimo il 25 per cen- to delle spese computabili per la durata massima di quattro anni.
3 I progetti devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9.
4 I progetti regionali sono sostenuti conformemente al capoverso 2 lettere b e c solo se i richiedenti possono dimostrare in base a un piano d’affari che si può presumere un autofinanziamento e la continuazione del progetto al termine dell’aiuto finanzia- rio. I richiedenti definiscono i provvedimenti che garantiscono un aumento continuo dell’autofinanziamento.
5 L’aiuto finanziario è determinato in modo tale da poter essere sostituito
dall’autofinanziamento alla fine della fase iniziale o di consolidamento. 6 I mezzi finanziari propri, senza i contributi dei Cantoni, devono ammontare almeno al 25 per cento delle spese computabili.
Sezione 5: Principi dell’attribuzione dei fondi
Art. 13 1 I fondi disponibili nell’ambito dei crediti stanziati sono impiegati nei seguenti settori per almeno: a. il 5 per cento ai progetti organizzati al livello regionale e sovraregionale; b. il 5 per cento ai provvedimenti d’informazione sull’agricoltura svizzera organizzati a livello nazionale;
Promozione dello smercio RU 2006
c. il 5 per cento alle campagne mantello in relazione con l’articolo 7 capover- so 1; d. il 5 per cento per la comunicazione di base concernente i prodotti biologici svizzeri di cui all’articolo 15 LAgr nonché i prodotti con DOP o IGP di cui all’articolo 16 LAgr. 2 L’Ufficio federale ripartisce gli altri mezzi disponibili tra i prodotti agricoli o i gruppi di prodotti menzionati nell’allegato in funzione dell’attrattiva d’investimento dei prodotti agricoli e dei propri mezzi disponibili. 3 Per valutare l’attrattiva d’investimento dei singoli prodotti o gruppi di prodotti, l’Ufficio federale effettua un’analisi del portafoglio almeno ogni quattro anni.
4 Le basi dell’analisi del portafoglio sono costituite da:
a. la valutazione dell’attrattiva dei mercati bersaglio per i provvedimenti della promozione dello smercio; b. la valutazione della competitività dei singoli prodotti o gruppi di prodotti. 5 L’Ufficio federale può derogare ai principi dell’attribuzione dei fondi di cui ai capoversi 1 e 2, segnatamente a favore dei progetti concernenti più prodotti, delle partecipazioni a manifestazioni, fiere ed esposizioni e dei provvedimenti nel settore dell’agriturismo.
Sezione 6: Procedura
Art. 14 Domande per i progetti organizzati a livello nazionale e sovraregionale 1 Le domande per i progetti organizzati a livello nazionale devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 31 maggio dell’anno precedente e per i progetti organiz- zati a livello sovraregionale entro il 30 settembre. Devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo, un piano di finanziamento e un concetto per il controllo dei risultati.
2 L’Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto delle domande.
Art. 15 Domande per progetti organizzati a livello regionale 1 Le domande per i progetti organizzati a livello regionale devono essere inoltrate all’Ufficio federale con una valutazione delle autorità cantonali competenti. Devono contenere una descrizione del progetto, un piano d’affari, un preventivo, un piano di finanziamento e un concetto per il controllo dei risultati. 2 Per i progetti che presentano una notevole partecipazione di attività non agricole, l’Ufficio federale prende una decisione dopo aver sentito le autorità federali interes- sate.
Promozione dello smercio RU 2006
3 L’Ufficio federale e i Cantoni disciplinano in un accordo gli obblighi di informa- zione e di vigilanza in merito ai progetti sostenuti nell’ambito della presente ordi- nanza.
4 L’Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto delle domande.
Art. 16 Decisione in merito agli aiuti finanziari e determinazione dell’importo definitivo 1 In base alla valutazione della domanda, l’Ufficio federale statuisce in merito alla concessione di aiuti finanziari con decisione. La decisione per i progetti organizzati a livello nazionale è presa ogni anno entro il 30 novembre.
2 L’Ufficio federale determina le modalità di versamento di caso in caso.
3 La determinazione dell’importo definitivo è effettuata dopo la verifica del conteg- gio definitivo presentato dai richiedenti.
Art. 17 Controllo dei risultati e rapporto 1 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a effettuare un controllo dei risultati. Presentano ogni anno all’Ufficio federale, prima dell’ultimo versamento, un rappor- to sui risultati dei provvedimenti. 2 L’Ufficio federale definisce in un’istruzione i requisiti minimi per il controllo dei risultati e per il rapporto.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 19983 concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli è abrogata.
Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Alle domande per progetti organizzati a livello nazionale e sovraregionale destinati ad essere realizzati nel 2007 si applica il diritto previgente. 2 Il DFE emana le disposizioni concernenti i requisiti di cui all’articolo 7 capover- so 2 entro fine agosto 2007.
3 RU 1998 3205, 2000 187, 2002 4311, 2003 5415
Promozione dello smercio RU 2006
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Promozione dello smercio RU 2006
Allegato (art. 6 e 13)
Prodotti e gruppi di prodotti ai sensi della presente ordinanza
a. Latte e latticini; b. Formaggio (nel Paese, all’estero); c. Carne; d. Patate; e. Cereali; f. Semi oleosi; g. Verdure; h. Frutta; i. Succhi di frutta; j. Prodotti dell’orticoltura produttrice (fiori recisi, piante in vaso e ornamen- tali); k. Vino; l. Uova; m. Animali da allevamento e da reddito; n. Pesci; o. Miele; p. Funghi.
Promozione dello smercio RU 2006