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AS 2006 2947

Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate

Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate

Modifica del 20 giugno 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 3 settembre 20021 sulle scorie radioattive che devono essere conse- gnate è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 87 capoverso 4 dell’ordinanza del 22 giugno 19942 sulla radioprote- zione (ORaP),

Art. 3 cpv. 2

2 Le scorie chimicamente tossiche che non possono essere rese innocue e sono

particolarmente pericolose ai sensi dell’articolo 76 dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici, nonché le scorie infettive o putrescibili devono essere trattate nelle aziende, d’intesa con l’IPS, e consegnate separate dagli altri rifiuti.

Art. 8 Per le scorie radioattive che devono essere consegnate, l’IPS riscuote emolumenti atti a coprire le spese ai sensi dell’ordinanza del 5 luglio 20064 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione.

II Questa modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

20 giugno 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin