AS 2006 2947
Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate
Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate
Modifica del 20 giugno 2006
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 3 settembre 20021 sulle scorie radioattive che devono essere conse- gnate è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 87 capoverso 4 dell’ordinanza del 22 giugno 19942 sulla radioprote- zione (ORaP),
Art. 3 cpv. 2
2 Le scorie chimicamente tossiche che non possono essere rese innocue e sono
particolarmente pericolose ai sensi dell’articolo 76 dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici, nonché le scorie infettive o putrescibili devono essere trattate nelle aziende, d’intesa con l’IPS, e consegnate separate dagli altri rifiuti.
Art. 8 Per le scorie radioattive che devono essere consegnate, l’IPS riscuote emolumenti atti a coprire le spese ai sensi dell’ordinanza del 5 luglio 20064 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione.
II Questa modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
20 giugno 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin