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AS 2006 3679

Ordinanza concernente la lista dei dispositivi medici soggetti a prescrizione medica (OLDp)

Ordinanza concernente la lista dei dispositivi medici soggetti a prescrizione medica (OLDp)

del 22 giugno 2006

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 relativa ai dispositivi medici; visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 20012 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ordina:

Art. 1 Obbligo di prescrizione I seguenti dispositivi medici possono essere dispensati a persone che non siano medici solo su prescrizione medica: a. dispositivi intrauterini (IUD; per la contraccezione); b. compresse per favorire la sensazione di sazietà (preparati da assumere oral- mente a base di cellulosa con geometria predefinita per il trattamento del sovrappeso e del controllo del peso).

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.

22 giugno 2006 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli

RS 812.213.6

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