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AS 2006 4139

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Modifica del 22 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 20021 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (OPGA) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo

massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

2. quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le cate-

gorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC; b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,

4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI2 sui premi medi cantonali dell’assi- curazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni com- plementari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz