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AS 2006 4395

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 25 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

2 La quota attribuita ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’esercizio

dell’emittente radiofonica locale o regionale e al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio dell’emittente televisiva locale o regionale; se il programma è finanziato senza pubblicità, può essere aumentata fino alla metà dei costi d’esercizio. I contri- buti sono concessi per un anno e possono essere rinnovati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.

25 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 784.401

2006-2095 4395

Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2006

4396