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AS 2006 4671

AS 2006 4671

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 15 novembre 2006

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6 lett. d ed e Le tasse ammontano a: d. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 40 franchi.

Art. 7 cpv. 1 lett. d ed e nonché cap. 2 lett. c

1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:

d. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 40 franchi.

2 Le tasse per l’esame complementare ammontano a:

c. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi.

Art. 10 Duplicato 1 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 12 lettere a–e dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19972 sulla gestione delle frequenze e sulle conces- sioni di radiocomunicazione. 2 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato di concessioni ai sensi dell’articolo 23 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 6 ottobre

19973 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.