AS 2006 4671
AS 2006 4671
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 15 novembre 2006
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6 lett. d ed e Le tasse ammontano a: d. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 40 franchi.
Art. 7 cpv. 1 lett. d ed e nonché cap. 2 lett. c
1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:
d. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 40 franchi.
2 Le tasse per l’esame complementare ammontano a:
c. materia teorica «Procedura GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 40 franchi.
Art. 10 Duplicato 1 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 12 lettere a–e dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19972 sulla gestione delle frequenze e sulle conces- sioni di radiocomunicazione. 2 Una tassa di 50 franchi è percepita per allestire il duplicato di un certificato di concessioni ai sensi dell’articolo 23 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 6 ottobre