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AS 2006 4965

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell'interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati è modificata come segue:

Art. 1 lett. d La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisi- ti e ne disciplina la particolare caratterizzazione: d. tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali;

Art. 11 cpv. 5 lett. b

5 Le fecole (amidi) devono soddisfare i seguenti requisiti:

b. tenore di sali minerali (tenore di ceneri): al massimo 1 per cento in massa (riferito alla sostanza secca).

Art. 14 cpv. 2

2 Il pane speciale è:

a. il pane normale con ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari; b. la pasta cotta al forno, da farina speciale con o senza ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari.

Art. 15 Abrogato

1 RS 817.022.109

2006-2259 4965

Cereali, leguminose, proteine vegetali e loro derivati RU 2006

Titolo prima dell’art. 24 Capitolo 5: Tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali

Art. 24 rubrica e cpv. 3 Tofu e tempeh

3 Abrogato

II La presente modifica entra il vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin