AS 2006 4965
Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell'interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati è modificata come segue:
Art. 1 lett. d La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisi- ti e ne disciplina la particolare caratterizzazione: d. tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali;
Art. 11 cpv. 5 lett. b
5 Le fecole (amidi) devono soddisfare i seguenti requisiti:
b. tenore di sali minerali (tenore di ceneri): al massimo 1 per cento in massa (riferito alla sostanza secca).
Art. 14 cpv. 2
2 Il pane speciale è:
a. il pane normale con ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari; b. la pasta cotta al forno, da farina speciale con o senza ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari.
Art. 15 Abrogato
1 RS 817.022.109
2006-2259 4965
Cereali, leguminose, proteine vegetali e loro derivati RU 2006
Titolo prima dell’art. 24 Capitolo 5: Tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali
Art. 24 rubrica e cpv. 3 Tofu e tempeh
3 Abrogato
II La presente modifica entra il vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin