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AS 2006 5917

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini

Traduzione1 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini

Concluso a New York il 15 novembre 2000 Approvato dall'Assemblea federale il 23 giugno 20062 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 27 ottobre 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006

Preambolo Gli Stati Parte del presente Protocollo, dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in parti- colare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei Paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, tenendo conto del fatto che, nonostante l’esistenza di numerosi strumenti internazio- nali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone, preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate, ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale genera- le contro la criminalità organizzata trasnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini, convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione3 delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.311.542

1 Dal testo originale francese (RO 2006 5917).

2 RU 2006 5859 3 RS 0.311.54; RU 2006 5861

2004-0856 5917

Criminalità organizzata transnazionale. Tratta di persone. Prot. add. RU 2006

I. Disposizioni generali

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (1) Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Conven- zione. (2) Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria. (3) I reati previsti conformemente all’articolo 5 del presente Protocollo sono consi- derati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Scopo Gli obiettivi del presente Protocollo sono: a) prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini; b) tutelare e assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.

Art. 3 Terminologia Ai fini del presente Protocollo: a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento ses- suale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi; b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato; c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo; d) «bambino» indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni.

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Art. 4 Ambito di applicazione Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell’articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coin- volgano un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati.

Art. 5 Penalizzazione (1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per con- ferire il carattere di reato alla condotta di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente. (2) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per con- ferire il carattere di reato: a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; c) all’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato deter- minato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

II. Tutela delle vittime della tratta di persone

Art. 6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone (1) Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta. (2) Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone: a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti; b) assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presen- tate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa. (3) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organiz- zazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:

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a) un alloggio adeguato; b) consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti ricono- sciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone com- prendano; c) assistenza medica, psicologica e materiale; e d) opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione. (4) Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e cure adeguati. (5) Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio. (6) Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.

Art. 7 Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d’accoglienza (1) Oltre alle misure di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni. (2) Nell’attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Art. 8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone (1) Lo Stato Parte di cui la vittima della tratta di persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d’accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell’incolumità di questa persona, il ritorno di quest’ultima senza ingiustificato motivo o irragionevole ritardo. (2) Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell’incolumità della persona, nonché dello stato del procedimento penale connesso al fatto che quella persona è vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente volontario. (3) Su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifica se una persona vittima della tratta di persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all’epoca dell’ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza.

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(4) Al fine di facilitare il ritorno della vittima della tratta di persone che non pos- sieda l’adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare nel suo territorio. (5) Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle vittime della tratta di persone dal diritto interno dello Stato Parte d’accoglienza. (6) Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Art. 9 Prevenzione della tratta di persone (1) Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per: a) prevenire e combattere la tratta di persone; e b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione. (2) Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e com- battere la tratta di persone. (3) Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile. (4) Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la man- canza di pari opportunità. (5) Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multila- terale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.

Art. 10 Scambio di informazioni e formazione (1) Le autorità di polizia, quelle dell’immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni in conformità con il loro diritto, interno per metterli in grado di verificare: a) se persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con i documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, siano autori o vittime della tratta di persone;

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b) i tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per varcare un confine internazionale ai fini della tratta di persone; e c) i mezzi e i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta di persone, compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i collegamenti tra le persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per individuarli. (2) Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l’immigrazione e di altri servizi competenti nella prevenzione della tratta di persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La forma- zione dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani e le delicate questioni connesse ai bambini e alle donne e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organiz- zazioni competenti e altri soggetti della società civile. (3) Uno Stato Parte che riceve informazioni si adegua ad ogni richiesta dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Art. 11 Misure alle frontiere (1) Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta di persone. (2) Ogni Stato Parte adotta misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori com- merciali siano utilizzati nella commissione dei reati di cui all’articolo 5 del presente Protocollo. (3) Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali appli- cabili, tali misure includono la determinazione dell’obbligo per i trasportatori com- merciali, inclusi qualsiasi compagnia di trasporto o il proprietario o gestore di qual- siasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza. (4) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per prevedere sanzioni nei casi di violazione dell’obbligo di cui al para- grafo 3 del presente articolo. (5) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure che consentano, in conformità con il proprio diritto interno, di rifiutare l’ingresso delle persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo o di ritirare i loro visti. (6) Senza pregiudizio per l’articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere, anche tramite la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

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Art. 12 Sicurezza e controllo dei documenti Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di: a) assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impro- pria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; b) assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio e di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rila- sciati ed utilizzati illegalmente.

Art. 13 Legittimità e validità dei documenti Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la vali- dità dei documenti di viaggio e di identità rilasciati, o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la tratta di persone.

IV. Disposizioni finali

Art. 14 Clausola di salvaguardia (1) Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 19514 e il Protocollo del 19675 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento. (2) Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Art. 15 Composizione delle controversie (1) Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali. (2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.301

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(3) Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o appro- vazione del presente Protocollo, o dell’adesione ad esso, dichiarare che non si con- sidera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva. (4) Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 16 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione (1) Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. (2) Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. (3) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d’integrazione econo- mica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica perti- nente alla portata della sua competenza. (4) Il presente Protocollo è aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o organiz- zazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una orga- nizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.

Art. 17 Entrata in vigore (1) Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, salvo che non entrerà in vigore prima dell’entrata in vigore della Conven- zione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. (2) Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che rati- ficherà, accetterà, o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito

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del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il tren- tesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato o organizza- zione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Art. 18 Emendamento (1) Alla scadenza di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del presente Proto- collo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Conven- zione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti alla Conferenza delle Parti tentano di raggiunge- re un consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiun- gere un consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l’emendamento, è necessario un voto maggioritario di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto. (2) Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa. (3) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sogget- to a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte. (4) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. (5) Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte cha hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emen- damenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 19 Denuncia (1) Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. (2) Una organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 20 Depositario e lingue (1) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Proto- collo.

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(2) L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

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Campo d'applicazione il 10 novembre 2006 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Albania 21 agosto 2002 25 dicembre 2003 Algeria* 9 marzo 2004 8 aprile 2004 Argentina 19 novembre 2002 25 dicembre 2003 Armenia 1° luglio 2003 25 dicembre 2003 Australia* 14 settembre 2005 14 ottobre 2005 Austria 15 settembre 2005 15 ottobre 2005 Azerbaigian* 30 ottobre 2003 25 dicembre 2003 Bahrein* 7 giugno 2004 A 7 luglio 2004 Belarus 25 giugno 2003 25 dicembre 2003 Belgio* 11 agosto 2004 10 settembre 2004 Belize 26 settembre 2003 A 25 dicembre 2003 Benin 30 agosto 2004 29 settembre 2004 Bolivia* 18 maggio 2006 17 giugno 2006 Bosnia e Erzegovina 24 aprile 2002 25 dicembre 2003 Botswana 29 agosto 2002 25 dicembre 2003 Brasile 29 gennaio 2004 28 febbraio 2004 Bulgaria 5 dicembre 2001 25 dicembre 2003 Burkina Faso 15 maggio 2002 25 dicembre 2003 Camerun 6 febbraio 2006 8 marzo 2006 Canada 13 maggio 2002 25 dicembre 2003 Capo Verde 15 luglio 2004 14 agosto 2004 Cile 29 novembre 2004 29 dicembre 2004 Cipro 6 agosto 2003 25 dicembre 2003 Colombia* 4 agosto 2004 3 settembre 2004 Comunità europea (CE/UE/CEE)* 6 settembre 2006 6 ottobre 2006 Congo (Kinshasa) 28 ottobre 2005 A 27 novembre 2005 Costa Rica 9 settembre 2003 25 dicembre 2003 Croazia 24 gennaio 2003 25 dicembre 2003 Danimarcaa 30 settembre 2003 30 ottobre 2003 Ecuador* 17 settembre 2002 25 dicembre 2003 Egitto 5 marzo 2004 4 aprile 2004 El Salvador* 18 marzo 2004 17 aprile 2004 Estonia 12 maggio 2004 11 giugno 2004 Filippine 28 maggio 2002 25 dicembre 2003 Finlandia 7 settembre 2006 7 ottobre 2006 Francia 29 ottobre 2002 25 dicembre 2003 Gambia 5 maggio 2003 25 dicembre 2003 Georgia 5 settembre 2006 5 ottobre 2006 Germania 14 giugno 2006 14 luglio 2006 Giamaica 29 settembre 2003 25 dicembre 2003 Gibuti 20 aprile 2005 A 20 maggio 2005

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Grenada 21 maggio 2004 A 20 giugno 2004 Guatemala 1° aprile 2004 A 1° maggio 2004 Guinea 9 novembre 2004 A 9 dicembre 2004 Guinea equatoriale 7 febbraio 2003 25 dicembre 2003 Guyana 14 settembre 2004 A 14 ottobre 2004 Italia 2 agosto 2006 1° settembre 2006 Kenya 5 gennaio 2005 A 4 febbraio 2005 Kirghizistan 2 ottobre 2003 1° novembre 2003 Kiribati 15 settembre 2005 A 15 ottobre 2005 Kuwait 12 maggio 2006 A 11 giugno 2006 Laos* 26 settembre 2003 A 25 dicembre 2003 Lesotho 24 settembre 2003 25 dicembre 2003 Lettonia 25 maggio 2004 24 giugno 2004 Libano 5 ottobre 2005 4 novembre 2005 Liberia 22 settembre 2004 A 22 ottobre 2004 Libia 24 settembre 2004 24 ottobre 2004 Lituania* 23 giugno 2003 25 dicembre 2003 Macedonia 12 gennaio 2005 11 febbraio 2005 Madagascar 15 settembre 2005 15 ottobre 2005 Malawi* 17 marzo 2005 A 16 aprile 2005 Mali 12 aprile 2002 25 dicembre 2003 Malta 24 settembre 2003 25 dicembre 2003 Mauritania 22 luglio 2005 A 21 agosto 2005 Maurizio 24 settembre 2003 A 25 dicembre 2003 Messico 4 marzo 2003 25 dicembre 2003 Moldova* 16 settembre 2005 16 ottobre 2005 Monaco 5 giugno 2001 25 dicembre 2003 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Mozambico 20 settembre 2006 20 ottobre 2006 Myanmar* 30 marzo 2004 A 29 aprile 2004 Namibia 16 agosto 2002 25 dicembre 2003 Nicaragua 12 ottobre 2004 A 11 novembre 2004 Niger 30 settembre 2004 30 ottobre 2004 Nigeria 28 giugno 2001 25 dicembre 2003 Norvegia 23 settembre 2003 25 dicembre 2003 Nuova Zelandab 19 luglio 2002 25 dicembre 2003 Oman 13 maggio 2005 A 12 giugno 2005 Paesi Bassic 27 luglio 2005 26 agosto 2005 Panama 18 agosto 2004 17 settembre 2004 Paraguay 22 settembre 2004 22 ottobre 2004 Perù 23 gennaio 2002 25 dicembre 2003 Polonia 26 settembre 2003 25 dicembre 2003 Portogallo 10 maggio 2004 9 giugno 2004

Criminalità organizzata transnazionale. Tratta di persone. Prot. add. RU 2006

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Regno Unito 9 febbraio 2006 11 marzo 2006 Rep. Centrafricana 6 ottobre 2006 A 5 novembre 2006 Romania 4 dicembre 2002 25 dicembre 2003 Ruanda 26 settembre 2003 25 dicembre 2003 Russia 26 maggio 2004 25 giugno 2004 Saint Kitts e Nevis 21 maggio 2004 A 20 giugno 2004 São Tomé e Príncipe 23 agosto 2006 A 22 settembre 2006 Seicelle 22 luglio 2004 21 agosto 2004 Senegal 27 ottobre 2003 26 novembre 2003 Serbia 6 settembre 2001 25 dicembre 2003 Slovacchia 21 settembre 2004 21 ottobre 2004 Slovenia 21 maggio 2004 20 giugno 2004 Spagna 1° marzo 2002 25 dicembre 2003 Stati Uniti* 3 novembre 2005 3 dicembre 2005 Sudafrica* 20 febbraio 2004 21 marzo 2004 Svezia 1° luglio 2004 31 luglio 2004 Svizzera 27 ottobre 2006 26 novembre 2006 Tagikistan 8 luglio 2002 A 25 dicembre 2003 Tanzania 24 maggio 2006 23 giugno 2006 Tunisia* 14 luglio 2003 25 dicembre 2003 Turchia 25 marzo 2003 25 dicembre 2003 Turkmenistan 28 marzo 2005 A 27 aprile 2005 Ucraina 21 maggio 2004 20 giugno 2004 Uruguay 4 marzo 2005 3 aprile 2005 Venezuela 13 maggio 2002 25 dicembre 2003 Zambia 24 aprile 2005 A 24 maggio 2005 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si posso- no consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Prot. non vale per la Groenlandia e le Isole Faeröer. b Il Prot. non vale per il Tokelau. c Per il Regno in Europa.

Criminalità organizzata transnazionale. Tratta di persone. Prot. add. RU 2006

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini | Lexipedia | Lexipedia