AS 2007 1067
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
Modifica del 16 marzo 2007
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
N. II/1 cpv. 2 II. Limiti e condizioni di alcune pratiche enologiche
1. Operazioni di arricchimento
2 Il tenore d’alcol dei vini svizzeri delle categorie 2 e 3 non deve superare, dopo l’arricchimento, il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi. Il tenore di alcol può però essere aumentato al massimo del 2,5 % in volume.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.
16 marzo 2007 Dipartimento federale dell’interno:
Pascal Couchepin
1 RS 817.022.110
2007-0762 1067
Bevanda alcoliche RU 2007
1068